Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25856 del 05/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25856 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOT FLAVIUS SILVIU N. IL 25/01/1979
avverso l’ordinanza n. 4941/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/matite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
,
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A,e&
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, a seguito della camera di consiglio in data 19.12.2013,
emetteva ordinanza nei confronti del detenuto BOT FLAVIUS SILVIU con la quale dichiarava
inammissibile il reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Pisa in data 5.11.2013 di rigetto della liberazione anticipata in relazione al
semestre 12.12.2012 – 12.6.2013.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva inammissibile il reclamo poiché i motivi erano pervenuti al
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto detenuto, chiedendone
l’annullamento poiché i motivi di reclamo erano stati presentati nel termine di dieci giorni
previsto dall’art. 69-bis 0.P., avendo egli ricevuto la notifica del provvedimento del Magistrato
di sorveglianza il 5.11.2013 ed avendo presentato il reclamo il 15.11.2013, come risultava
dalla registrazione dell’Ufficio Matricola del carcere di Pisa.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 5.11.2013 è stato
notificato al ricorrente il giorno stesso in cui era stato emesso e che Bot Flavius Silviu ha
presentato reclamo in data 15.11.2013, quindi nei dieci giorni dalla notifica del provvedimento
impugnato.
Il reclamo previsto dall’Ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata ha natura
di mezzo di impugnazione, e quindi si applica l’art. 123 cod. proc. pen. che consente al
detenuto di presentare impugnazioni (oltre che dichiarazioni e richieste) con atto ricevuto dalla
direzione del carcere.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione sul reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.
Cos’ deciso in Roma in data 5 maggio 2015
Tribunale di sorveglianza un giorno dopo la scadenza del termine.