Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25855 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25855 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRAZIANO VINCENZO N. IL 12/06/1951
avverso l’ordinanza n. 16/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
13/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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(<`C _N\3.. 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Con la recidiva specifica reiterata. Fatti commessi in Palermo, Torretta ed altrove a decorrere dal febbraio 2008. Con ordinanza del 13.1.2015 il Tribunale del riesame di Palermo, adito a norma dell'art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari. Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione dell'art.11 comma 3 cod.proc.pen. dovendosi ritenere sussistente la connessione teleologica prevista dall'art.12 comma 1 lett.c) in quanto la realizzazione di attentati in danno di rappresentanti delle forze dell'ordine o della magistratura appartiene in nuce alla fenomenologia della associazione mafiosa rientrando potenzialmente nel generico programma críminoso;2) violazione del giudicato cautelare: le dichiarazioni di Galatolo Vito non aggiungono elementi indiziari significativi ed il Tribunale del riesame ha illegittimamente utilizzato i vecchi indizi, giudicati nella precedenza ordinanza di annullamento inidonei a comporre un quadro indiziario grave, come elementi di riscontro alle dichiarazioni rese da Galatolo Vito; 3) violazione dell'art.273 comma 1 cod.proc.pen. data la insussistenza del presupposto della misura cautelare costituito dai gravi indizi di colpevolezza; mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità generale ed intrinseca di Galatolo i organizzazione, in particolare per avere diretto la famiglia dell'Acquasanta Vito, posto che le sue dichiarazioni sono intervenute dopo che aveva avuto conoscenza dei fatti per la lettura della precedente ordinanza di custodia in carcere, ed assenza del minimo elemento di riscontro diretto o indiretto con particolare riguardo alla accusa di detenzione di una ingente quantità di esplosivo destinato alla realizzazione di un fantomatico attentato ; 4) illogicità del percorso motivazionale in riferimento al reato di concorrenza sleale di cui al capo B), effettuato utilizzando le stesse Tribunale del riesame, alcune delle quali avvenute quando Graziano era detenuto ( essendo stato scarcerato nel gennaio 2012); insussistenza di elementi anche solo indiziari per affermare che Graziano Vincenzo abbia mai posto in essere atti di violenza o minaccia nei confronti di soggetti che operano nello stesso campo commerciale di riferimento, quali elementi costitutivi della norma incriminatrice; 5) con riferimento al reato associativo di cui al capo A), trattandosi di reato permanente tutte le condotte protratte sino alla data di scarcerazione (21.1.2012) devono essere ritenute già coperte dal giudicato poiché Graziano Vincenzo è già stato condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 8.4.2011, irrevocabile, per il reato di cui all'art.416 bis cod.pen.; contraddittorietà tra le dichiarazioni di Galatolo e quelle di Flamia ed inattendibilità delle dichiarazioni di Galatolo che, per sua ammissione, aveva avuto modo di leggere nella ordinanza le dichiarazioni di Flamia; impossibilità per Graziano Vincenzo di assumere ruoli direttivi prima della sua supposta affiliazione; scarsa attendibilità delle dichiarazioni di Galatolo con riguardo alla preparazione dell'attentato in danno del sostituto procuratore della repubblica di Palermo Di Matteo e mancanza di riscontri sullo specifico episodio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che a seguito delle dichiarazioni del collaboratore Galatolo Vito risultava pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un procedimenti penale a carico di Graziano Vincenzo in ordine alla preparazione di un attentato in danno del magistrato Di Matteo Antonino in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo, Il Tribunale del riesame ha rigettava l'eccezione di incompetenza 2 intercettazioni ritenute irrilevanti nella precedente ordinanza del territoriale, sollevata dal difensore di Graziano Vincenzo, sul rilievo della insussistenza di un rapporto di connessione ai sensi dell'art.12 cod.pen. tra il progetto omicida per cui procede la Procura della Repubblica di Caltanissetta e i reati contestati nel presente procedimento, non potendosi prospettare che, al momento dell'ingresso nel sodalizio di Cosa Nostra avvenuto nel febbraio 2008, Graziano Vincenzo potesse prospettarsi la partecipazione al progetto omicida in danno di un La motivazione è giuridicamente corretta, siccome conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009, Confl. comp. in proc. Radulovic e altro, Rv. 245503). 2.Non sussiste violazione del giudicato cautelare. Il Tribunale del riesame ha dato atto che la precedente ordinanza cautelare emessa il 16.6.2014 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di Graziano Vincenzo per i reati di partecipazione alla medesima associazione mafiosa e di concorso nel reato di concorrenza sleale previsto dall'art.513 bis cod.pen. (rubricati ai capi 22 e 23) era stata annullata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 16.7.2014, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 25.11.2014; tuttavia ha ritenuto che le sopravvenute dichiarazioni rese dal coindagato Galatolo Vito fossero idonee a superare il giudicato cautelare formatosi in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La motivazione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i provvedimenti in materia cautelare non impugnati, o rispetto ai quali sono stati esperiti i mezzi di gravame previsti, possiedono una efficacia preclusiva, derivante dal principio del ne bis in idem di cui all'art.649 cod.proc.pen., di natura relativa essendo valevole rebus sic stantibus, la quale deve intendersi superata da un significativo mutamento delle condizioni precedentemente esistenti ( Sez. U, n.20 del 3 magistrato la cui gestazione sarebbe iniziata soltanto nell'anno 2012. 12/10/1993,dep. 08/11/1993, Rv.195354;costantemente conformi le successive pronunzie). 3.11 Tribunale del riesame ha reputa % intrinsecamente attendibili le dichiarazioni di Galatolo, attese le motivazioni della scelta collaborativa, determinata dalla volontà di dissociarsi dalla progettazione dell'attentato in danno del magistrato Di Matteo, e considerata la posizione apicale rivestita dal collaboratore quale capo del mandamento di Resuttana e probatoria delle sopravvenute dichiarazioni del collaboratore sul conto di Graziano Vincenzo, indicato quale vicecapo della famiglia di Acquasanta nonché reggente del mandamento di Resuttana; Graziano era stato formalmente affiliato alla famiglia mafiosa nell'anno 2010, nel corso di un "rito" svoltosi all'interno del carcere e presenziato dallo stesso Galatolo; nel giorno della festa dell'Immacolata o il giorno successivo dell'anno 2012, Graziano Vincenzo aveva partecipato ad una riunione ristretta tra esponenti di Cosa Nostra per discutere dell'attentato al magistrato Di Matteo richiesto da Messina Denaro alle famiglie palermitane di "Cosa nostra"; la richiesta era stata accolta ed erano stati stanziati 400.000 euro per l'acquisto di 200 chilogrammi di tritolo in Calabria ; l'esplosivo era stato custodito presso un immobile nella disponibilità di Graziano Vincenzo sito nell'Arenella, ove il collaboratore lo aveva visto nel marzo del 2013 ed aveva saputo da Graziano Vincenzo che l'esplosivo era stato successivamente trasferito in altro luogo; all'interno del sodalizio mafioso Graziano Vincenzo si occupava della imposizione delle slot machine e dei siti on line di scommessa nell'ambito del mandamento di Resuttana, avvalendosi di stretti congiunti ( Graziano Roberto, Graziano Camillo e Di Maria Ignazio); gli introiti derivanti dal settore delle scommesse erano gestiti da Graziano Vincenzo che ne rendeva conto a Galatolo, il quale gli aveva detto di destinarne una parte al mantenimento dei carcerati e la restante parte alla cassa del sodalizio; a specifico riscontro delle dichiarazioni rese da Galatolo il Tribunale del riesame indicava: le dichiarazioni già rese da Flamia Sergio, originariamente ritenute "generiche", in ordine alla affiliazione in carcere di un soggetto di cui non sapeva indicare le generalità, avvenuta con l'intervento di Galatolo Vito e Graziano Vincenzo; esito della 4 della famiglia del quartiere Acquasanta; ha apprezzato la rilevanza intercettazione ambientale del 28.1.2013 avvenuta all'interno dell'auto di Palazzotto Domenico, in cui questi ed il cugino Palazzotto Gregorio si lamentavano del fatto che Ignazio ( inteso Di Maria) riferisse il contenuto dei loro incontri a " zio Graziano" in ordine alla vicende relative alle "macchinette" ( slot machines); esito di altre conversazioni analiticamente indicate, avvenute in data 16.3.2013, 20.3.2013, 23.3.2013, nonché incontro constatato dalle forze dell'ordine in data La denuncia di mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità di Galatolo Vito è manifestamente infondata. La censura in ordine alla mancanza di elementi indiziari significativi, desumibili dalle sopravvenute dichiarazioni del collaboratore, sollecita un apprezzamento diretto della rilevanza degli atti probatori non consentito in sede di legittimità. Le sopravvenute dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Galatolo Vito legittimano il giudice cautelare a riesaminare la valenza probatoria degli elementi precedentemente acquisiti ( dichiarazioni di Flamia e contenuto delle conversazioni intercettate), rileggendoli alla luce delle nuove acquisizioni probatorie introdotte dalle dichiarazioni di Galatolo. 4.Con riguardo al delitto previsto dall'art.513 bis cod.pen., il Tribunale del riesame (pag.5 ordinanza) riporta il contenuto di talune conversazioni intercettate in cui i soggetti materialmente addetti alla gestione delle macchinette da gioco ( in particolare Graziano Roberto e Gallina) si prospettano che, in caso di resistenza dei titolari dei locali a disinstallare le "slot machine" della concorrenza per sostituirle con le loro, essi "sarebbero scesi con le scopette tanto ci siamo abituati, noi altri non ne abbiano problemi a sparare", cosi evidenziando l'impiego del metodo di intimidazione mafioso e della violenza nei confronti dei soggetti concorrenti, quale elemento costitutivo del contestato delitto previsto dall'art.513 bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art.7 legge n.203 del 1991. 4.Come riportato a pag.3 della ordinanza impugnata, Graziano Vincenzo è già stato condannato per il delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen. commesso fino al gennaio del 2008, e pertanto l'attuale capo di imputazione che contesta la prosecuzione del delitto associativo ( con 5 15.5.2013. funzioni direttive) a decorrere dal febbraio 2008 è formalmente corretta, non costituendo elemento ostativo alla intraneità al sodalizio criminoso la circostanza che Graziano Vincenzo sia stato detenuto sino al 21.1.2012. Le divergenze tra le dichiarazioni di Flamia e Galatolo sono state espressamente esaminate dal giudice cautelare che ne ha ritenuto l'irrilevanza con motivazione priva di vizi logici. La dedotta scarsa attendibilità delle dichiarazioni di Galatolo Vito, con specifico riguardo alla Matteo, non è circostanza pertinente ai fatti oggetto di contestazioni nel presente procedimento. A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell' istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen. Così deciso il 29.4.2015 preparazione dell'attentato al sostituto procuratore della Repubblica Di

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