Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25854 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25854 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE ROMA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE TORINO
con l’ordinanza n. 4621/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA, del 15/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(2,51.51-

c51″):
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Uditi difensor Avv.;

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(S. ):

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Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino chiedeva il
rinvio a giudizio di Andidero Domenico, Bonchio Luca e Giacomini Andrea,
imputati dei seguenti reati:A) art.81,110,615 ter cod.pen. perché in concorso
tra loro, Bonchio Luca in qualità di sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso
la Tenenza di Borgomanero , Andidero e Giacomini in qualità dì privati richiedenti
le informazioni, accedevano abusivamente alla banca dati del Ministero
dell’Interno al fine di identificare gli intestatari di varie autovetture; B) delitto

perché Bonchio Luca comunicava ad Andidero e Giacomini i dati e le informazioni
acquisite in violazione delle disposizioni di legge. Fatti commessi in Borgomanero
il data 10 e 12.8.2011 e 24.9.2011.
Con sentenza del 5.2.2014 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di

Torino

dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere

competente il Tribunale di

Roma ordinando la trasmissione degli atti al

Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con ordinanza del
15.10.2014 proponeva conflitto negativo di competenza a norma dell’art.28
cod.proc.pen. richiamando i motivi contenuti nella memoria depositata dal
pubblico ministero.
L’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell’Interno ha depositato
due memorie con le quali chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di
Torino attesa la sopravvenuta decisione delle S.U. del 26.3.2015 che ha
stabilito la competenza territoriale del “luogo di digitazione”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza
territoriale del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino.
Questa Corte con sentenza Sez.U. n.17325 del 26.3.2015, depositata il
24.4.2015, ha stabilito il seguente principio di diritto: « il luogo di consumazione
del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui
all’art.615 ter cod.pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua
l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente».
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Torino cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso

il 29[4.2015.

previsto dagli artt.81,110 cod.pen. e 12 comma 1 della legge n.121 del 1981

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