Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25850 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25850 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data Udienza: 29/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENINI ARTURO N. IL 02/01/1974
avverso l’ordinanza n. 6391/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
1e4e/sentite le conclusioni del PG Dott. `t -sbz■sk tIN°
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.10.2014 la Corte di appello di Napoli rigettava la
richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari
presso la Curia arcivescovile di Napoli presentata da Benini Arturo,
condannato con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli emessa il 15.7 2014 alla pena di anni sei di
reclusione per il delitto di tentato omicidio in danno della moglie

Con ordinanza del 15.12.2014 il Tribunale del riesame di Napoli ,
adito a norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello proposto
dall’imputato contro l’ordinanza della Corte di appello.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’obbligo di motivazione
con riferimento alla idoneità ad osteggiare il pericolo di reiterazione del
reato della specifica misura cautelare prospettata dalla difesa ( arresti
domiciliari presso l’Ufficio Diocesano della Pastorale carceraria della Curia
arcivescovile di Napoli); 2) il giudice si è astenuto dal valutare
l’incensuratezza del ricorrente, il ravvedimento operoso posto in essere
dal reo con il risarcimento dei danni, la spontanea costituzione alle forze
dell’ordine; 3) illogicità della motivazione nella parte in cui demanda la
valutazione del recupero del rapporto coniugale ad eventuali attestazioni
di educatori penitenziari, trascurando le dichiarazioni scritte provenienti
dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Non sussiste il dedotto vizio di mancanza di motivazione. Il giudice
cautelare di appello ha espressamente esaminato la richiesta di
detenzione domiciliare presso l’Ufficio della Pastorale carceraria della
Curia di Napoli , ma ha considerato inidonea la soluzione prospettata in
ragione della sussistenza di rilevanti esigenze cautelari di tutela dal
rischio di reiterazione di analoghi reati, desumibili dalla gravità del fatto
in relazione alle concrete modalità di attuazione del tentativo di omicidio
della moglie. La motivazione non è mancante e non è , in questa sede,
censurabile nel merito.

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D’Ambra Lena.

2.11 secondo motivo è inammissibile poiché si sostanzia nella richiesta
al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito
nell’apprezzamento delle esigenze cautelari.
3.Non ricorre il denunciato vizio di illogicità della motivazione nella
parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la produzione di una
missiva sottoscritta dalla moglie, relativa alla esistenza di un percorso di
“recupero di coppia”, sia di per sé elemento idoneo ad escludere la

aggressione avvenuta pochi mesi orsono, che connota la personalità
dell’indagato in termini di estrema pericolosità sociale”.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
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Così deciso il 29.4.2015.

permanenza delle esigenze cautelar’ “alla luce del carattere brutale della

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