Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25842 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25842 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATZEI MAURIZIO N. IL 12/01/1974
avverso l’ordinanza n. 2232/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 17/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/se le conclusioni del PG Dott. r/lx~i Co (Ces,42a. tb.k_ -120_
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Uditi difens r Avv.;

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Data Udienza: 29/04/2015

Ritenuto in fatto

1.11 Magistrato di Sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 17 settembre 2014, revocava
nei confronti del condannato Maurizio Atzei la misura alternativa della detenzione presso il
domicilio ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1, rilevando che egli aveva violato più volte le
prescrizioni impostegli per l’alterazione da abuso di alcolici e l’assunzione di atteggiamenti
aggressivi e violenti in danno dei familiari.

denunciando l’inconsistenza delle motivazioni del provvedimento di revoca, stante l’episodicità
e la non gravità degli alterchi con i familiari e la mancata violazione degli orari e delle altre
prescrizioni impostegli; inoltre, ha rappresentato che, per evitare il ripetersi di situazioni
conflittuali, egli aveva reperito altra abitazione per la quale aveva già stipulato contratto di
locazione.
3. Con decreto del 6 ottobre 2014 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
ha dichiarato inammissibile l’istanza in quanto la disposizione di cui all’art. 1 della legge nr.
199/2010 non prevede in alcun modo, nemmeno mediante richiamo “per relationem”, la
possibilità di proporre alcun mezzo d’impugnazione avverso il provvedimento di revoca della
detenzione presso il domicilio, adottato dal magistrato di sorveglianza, sicchè l’unico rimedio
esperibile è costituito dal ricorso per cassazione.
4. Con motivata requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1.Le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso questa Corte sono
pienamente condivisibili.
1.1Invero, in primo luogo va rilevata l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento
impugnato, per avere da un lato ritenuto che l’impugnazione proposta dall’interessato dovesse
essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dall’altro dichiarato
la stessa inammissibile, il che implica una valutazione d’insussistenza dei presupposti previsti
per legge per la sua proposizione o comunque di difformità dal modello legale di rimedio,
consentito e previsto dall’ordinamento giuridico.
2. In ogni caso, tale decisione si pone in contrasto con il pacifico orientamento
interpretativo, secondo il quale il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro le
sentenze e non anche contro provvedimenti aventi forma di decreto o di ordinanza ed a tale
regola generale, non suscettibile di applicazioni analogiche, non sfuggono neppure i
provvedimenti sulla libertà personale, avverso i quali può proporsi direttamente ricorso per
cassazione solo qualora non sia esperibile altra forma di impugnazione o qualora si tratti di
decisioni genetiche in materia di libertà personale, come espressamente previsto dall’art. 311
1

2. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo l’interessato a mezzo del difensore,

cod.proc.pen., comma 2 (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 26/01/1998, Nexhi, Rv. 209335;
e successive conformi).
3. Oltre a tali rilievi preliminari, s’impone la considerazione che l’ordinanza di revoca
pronunciata dal Magistrato di Sorveglianza è stata resa da giudice incompetente
funzionalmente, al quale l’ordinamento assegna soltanto il potere di disporre la sospensione
provvisoria della misura alternativa, spettando al Tribunale di Sorveglianza l’eventuale
adozione della revoca dell’esecuzione della pena presso il domicilio, disposta nei confronti del

3.1 L’istituto in esame, che prevede una speciale modalità di esecuzione della pena, volta
ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall’art. 27 Cost., e finalizzata a
rendere possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere a fronte
del loro sovraffollamento, si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a
dodici mesi, elevati a diciotto mesi dal D.L. n. 211 del 2011, art. 3, convertito nella L. n. 9 del
2012, anche se costituente parte residua di maggior pena (Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012,
Pnnt in proc. Sanzo, rv. 253333; sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, rv. 253335), ed è
soggetto alle norme contenute nelle dette leggi e a quelle dell’ordinamento penitenziario e del
relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili.
3.2 La L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 8, prevede in particolare che “si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dall’art. 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis,
artt. 51-bis e 58-quater, ad eccezione della L. 26 luglio 1975, n. 354, comma 7-bis, e
successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di
cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di
sorveglianza”. Detta disposizione normativa, nell’elencazione delle norme richiamate, non
include l’art. 51-ter ord. pen., alla cui stregua competono al magistrato di sorveglianza la
sospensione provvisoria delle misure alternative, in presenza di comportamento dell’affidato al
servizio sociale o dell’ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di
detenzione domiciliare, “tali da determinare la revoca della misura”, e al tribunale di
sorveglianza, cui gli atti devono essere immediatamente trasmessi, “le decisioni di
competenza”. Tale omissione non osta però all’applicazione della stessa disposizione anche al
caso della detenzione presso il domicilio ex L. n. 199 del 2010, avendo riguardo alle
caratteristiche di tale misura quale peculiare beneficio penitenziario, come già affermato da
questa Corte (Cass. sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, Confl., comp. in proc. Esposito, rv.
257319), che ne rendono giustificata la soggezione alle medesime regole previste per le altre
misure, non espressamente derogate, e sussistendo anche ragioni di interpretazione logicosistematica. Invero, l’art. 1, comma 8, nel rinviare all’art. 47-ter ord. pen., precisa nella sua
seconda parte che il provvedimento, di cui ai commi 4 e 4-bis, relativo alla concessione del
beneficio e alla indicazione delle sue prescrizioni, “tuttavia … è adottato dal magistrato di
sorveglianza”, implicando l’applicazione negli altri casi, inclusa la revoca del beneficio, ai se
2

ricorrente ai sensi della L. n. 199 del 2010.

dell’art. 47-ter, comma 6, ord. pen. per comportamento “contrario alla legge o alle prescrizioni
dettate”, delle regole generali dell’ordinamento penitenziario in tema di competenza. Inoltre,
nel rinviare all’art. 51-bis ord. pen., rimarca, nella stessa seconda parte, che il provvedimento
relativo, che riguarda la prosecuzione o la cessazione della misura in dipendenza della
sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, è adottato dal magistrato di
sorveglianza, ulteriormente evidenziando di avere mantenuto, ove non espressamente prevista
una specifica competenza, le regole generali.

incompetenza l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che, in luogo della provvisoria
sospensione della detenzione domiciliare (ai sensi della legge n. 199 del 2010), ne disponga la
revoca, rientrando quest’ultima nelle attribuzioni del tribunale di sorveglianza (Cass. sez. 1, n.
47953 del 22/11/2012, Fonzino, rv. 253886; sez. 1, n. 42060 del 14/01/2014, Fantino, rv.
260509).
L’ordinanza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e parimenti va disposto quanto
al decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza che ha indebitamente pronunciato
l’inammissibilità del reclamo, ritualmente proposto dall’interessato; ne discende la trasmissione
degli atti allo stesso Magistrato per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza del 17-9-14 del Magistrato di Sorveglianza di Cagliari ed
il decreto 6-10-14 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e dispone
trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.

3.3 Alla stregua delle svolte considerazioni, deve dunque rilevarsi che è viziata da

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