Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25839 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25839 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALZANO SALVATORE N. IL 05/11/1981
avverso l’ordinanza n. 220/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 23/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. fLfg
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Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 29/04/2015

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 23 giugno 2014 la Corte di Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile, perché fondato su motivi non
specifici, l’appello proposto da Salvatore Balzano avverso la sentenza dell’Il
dicembre 2013, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Taranto lo aveva condannato
alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, in quanto
ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di detenzione illegale di arma

2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore
per chiederne l’annullamento; secondo il ricorrente, la norma di cui all’art. 581 cod.
proc. pen. non specifica come obbligatoria un’ampia trattazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste formulate con
l’impugnazione e nell’appello proposto erano stati precisati i motivi di fatto per i
quali il Balzano doveva ritenersi colpevole di furto e non di ricettazione ed i motivi
di diritto per l’esclusione del delitto contestato, posto che l’imputato era stato
trovato in possesso di arma sottratta dall’abitazione del legittimo proprietario e la
presenza sul fucile del numero di matricola avvalorava la tesi difensiva.
3. Con requisitoria scritta del 18 dicembre 2014 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Federico Sorrentino, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Le contestazioni mosse alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello non si
confrontano con le specifiche e puntuali argomentazioni, contenute nella
motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale ha rilevato che i motivi a sostegno
del proposto appello erano generici: quello che investiva il giudizio di colpevolezza
era fondato su ipotesi astratte o apodittiche in punto di diritto, che non
contenevano allegazioni volte a dimostrare che l’imputato si era reso responsabile
anni prima del delitto di furto del fucile in contestazione e non già della sua
ricettazione e quindi non erano in grado di superare le puntuali osservazioni
contenute nella sentenza di primo grado.
1.1 In particolare, in tale pronuncia si era evidenziato che: il fucile era stato
asportato in data 30/11/2009 da ignoti dall’abitazione, sita in Leverano, del
legittimo proprietario; tale fatto era stato commesso anni prima dell’accertamento
del possesso dell’arma in capo al Balzano ed in luogo distante; costui non aveva
fornito alcuna indicazione per accreditarsi quale autore del furto e per ricostruirne le
modalità operative. Per contrastare tali puntuali ed analitici rilievi, basati sull

1

comune da sparo, commessi in Taranto il 28 ottobre 2011.

risultanze probatorie, l’appello aveva soltanto dedotto che sicuro indicatore della
provenienza da furto, commesso dallo stesso detentore, era la presenza del numero
di matricola sull’arma, posto che la ricettazione si configura quando tale elemento
identificativo sia abraso o comunque eliminato: in tal modo l’appellante aveva
effettivamente prospettato una mera ipotesi, per di più generica, che non superava
sul piano logico e su quello giuridico il dato certo dell’assenza di qualsiasi
indicazione fattuale, non offerta dall’imputato e non dedotta nemmeno da altri

responsabile della pervia asportazione del fucile dall’abitazione del suo proprietario
e che quindi il possesso dell’arma risaliva al momento di tale sottrazione.
1.2 Inoltre, non era stata confutata nemmeno l’osservazione sull’assenza di
valore decisivo della circostanza della presenza del numero di matricola sul fucile,
che effettivamente non costituisce elemento essenziale della fattispecie astratta di
ricettazione, la quale postula soltanto l’acquisizione o la ricezione di un oggetto
materiale, che sia ricavato da precedente reato, nella consapevolezza di tale
provenienza illecita e non già l’avvenuta eliminazione dei segni identificativi
impressi sul bene dalla casa produttrice o da chi l’ha immesso sul mercato,
operazione eventualmente posta in essere per impedire di risalire alla legittima
origine del bene stesso.
2. Anche il secondo e subordinato motivo di appello, col quale si era chiesta la
conduzione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la
riduzione dell’aumento di pena per la continuazione, è stato ritenuto generico e
sfornito della necessaria illustrazione delle ragioni giustificatrici, siccome privo di
dettagliata indicazione di circostanze in grado di avvalorare tali richieste e
comunque formulato nell’omessa considerazione che quella irrogata era la pena
minima edittale e che la recidiva contestata era stata già esclusa.
2.1 Ebbene, a fronte della chiara, specifica e razionale esposizione delle
ragioni della ritenuta genericità dei motivi di appello, il ricorso all’odierno esame
replica la stessa formulazione di alcune delle doglianze contenute nell’appello senza
aggiungere alcuna argomentazione esplicativa a fondamento dei vizi denunciati,
ribadendo soltanto la valenza significativa della mancata abrasione del numero di
matricola, la cui assenza fa presumere la ricettazione.
2.2 In tal modo però incorre nello stesso difetto di specificità che aveva
compromesso la validità dei motivi di appello, dal momento che non confuta con
argomenti contrari i rilievi dell’ordinanza impugnata, ma ripete quanto la Corte di
Appello ha già esaminato e ritenuto costituire una critica generica ed astratta delle
statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Infine, il ricorso nulla allega per
smentire l’effettiva inammissibilità dei motivi dedotti in punto di trattamento
sanzionatorio.
,
2

concreti elementi dimostrativi, che consentisse di identificare nel Balzano il

Per le considerazioni svolte, il ricorso, da ritenersi di contenuto aspecifico e
pretestuoso, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa
insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in
favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.

P. Q. M.

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