Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25838 del 15/03/2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 25838 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi
E’ presente l’avvocato D’ERRICO CARMELA IMMACOLATA del foro di ROMA in
sostituzione dell’avvocato COSCIA SIMONE del foro di LARINO in difesa di
A.A. che deposita nomina ex art.102 cpp unitamente all’istanza di
liquidazione dei compensi professionali e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) NAPPA LUIGI del foro di ROMA in difesa di
B.B. che insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2017, la Corte d’Appello di Campobasso, in parziale
riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale
di Larino, in data 15 Maggio 2014, nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso,
riduceva e rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 200 di multa

alle contestate aggravanti ed alla recidiva.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, ciascuno per il tramite del proprio
difensore di fiducia.

2.1 A.A. deduce i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e insufficienza di
motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva. La corte di appello
avrebbe, infatti, confermato la già ritenuta recidiva senza rispondere alle doglianze
espresse dall’appellante circa la sussistenza di identità di indole tra i reati in rilievo.
Entrambi i giudici del merito avrebbero omesso ogni indagine sul punto. La corte
avrebbe inoltre confermato la recidiva considerando solo i precedenti penali
gravanti sul ricorrente senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla gravità
del reato commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal suo
autore tanto da giustificare la maggiore punizione;

– violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione
circa la concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la
sentenza della Corte di Appello di Campobasso, non contiene alcuna pronuncia
sulla richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata A.A. nel
proprio atto di appello. Si assume che gli elementi positivi elencati nella parte
dell’atto relativa alla concessione delle attenuanti generiche, poi effettivamente
riconosciute, ben avrebbero potuto essere valutati per la concessione della
sospensione condizionale della pena.
2.2 B.B. deduce i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 133, 525 bis e 62 n. 4) cod. pen. e illogicità manifesta della motivazione in
quanto la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 625

per ognuno, concedendo ad entrambi le attenuanti generiche ritenute equivalenti

bis cod. pen. ritenendo insussistente il contributo attivo offerto dall’imputato in
contrasto con quanto riconosciuto in sede cautelare dal tribunale del riesame. Il
ricorrente si duole inoltre del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen. pur avendo il collegio comunque fatto riferimento all’entità del
danno per il riconoscimento e la concessione delle attenuanti generiche;
– violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 133, 61 n. 5 e 625 n. 7 cod. pen. La corte di appello, avrebbe erroneamente
ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., in quanto nel caso di

dell’energia elettrica, e come tali sottoposti alla custodia e vigilanza della società
privata Enel s. p.a.

– violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli
art. 125, cod. proc. pen., nonchè agli artt. 133, 112 comma 1 e 625 n. 5 cod. pen.
La corte di appello nella determinazione della pena finale avrebbe omesso del tutto
di motivare sugli ulteriori motivi di impugnazione proposti dal B.B. circa la
insussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie delle aggravanti
contestate agli artt. 112 co. 1, e 625 n. 5 cod. pen. tenuto conto del difetto di
prova e certezza del numero dei concorrenti;

– violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli
art. artt. 69 c.p. e 529 cod. proc. pen. in quanto la corte, avrebbe dovuto
esprimersi per un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti
contestate e per l’effetto dichiarare il non doversi procedere nei confronti del
B.B. per difetto di querela;

– violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art.
163 c.p. in quanto la Corte di Appello riformando la misura della pena inflitta
contenendola nel limite dei due anni per il B.B., avrebbe omesso di concedere
il beneficio della sospensione condizionale della pena in spregio dell’art. 163 cod.
pen. ed in modo del tutto ingiustificato oltre che illogico.
P.Q.M.
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso proposto da A.A., la
corte di appello ha risposto alla specifica doglianza evidenziando che “la vetustà
del precedente per rapina, non vale ad escludere la sussistenza di detta recidiva,
dal momento che essa testimonia piuttosto il nuovo manifestarsi di una

Ì

specie il reato aveva ad oggetto cavi di rame destinati al servizio di conduzione

propensione a delinquere mai definitivamente abbandonata, ed è pertanto
espressione di un maggior disvalore sociale della condotta”. Il giudice di primo
grado aveva inoltre espressamente motivato la ritenuta recidiva precisando che
veniva in rilievo un delitto non colposo della stessa indole dei precedenti gravi
episodi delittuosi (rapina con sequestro di persona porto di armi e lesioni). Inoltre,
il nuovo episodio risultava significativo avuto riguardo alla natura e al tempo di
commissione del precedente reato e soprattutto alle modalità del fatto ed alla
condotta tenuta dall’imputato di una più accentuata colpevolezza e pericolosità.

a rilevare i precedenti gravanti sull’imputato ma hanno proceduto ad una
valutazione complessiva della condotta dal medesimo posta in essere in quanto
idonea a rivelare la maggior capacità a delinquere del stesso. La pronuncia si
presenta pertanto rispettosa del consolidato orientamento di legittimità per cui in
caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro
commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza
di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti,
alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro,
all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro
individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza,
al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti
penali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015,
Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960).
3. Quanto al secondo motivo, il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine
alla mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.
Secondo quanto risulta, però, dal certificato penale in atti, il richiesto beneficio
non era concedibile per difetto dei presupposti di legge con conseguente
inammissibilità del relativo motivo di ricorso. E’ noto, infatti, che in tema di
motivazione della sentenza, non sussiste l’obbligo di motivare il diniego della
concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei
presupposti di legge ai sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n.
20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841; Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011,
Albanito, Rv. 250583; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 (dep. 13/02/2017),
Camorani, Rv. 268947).

Da tali argomentazioni si evince allora che i giudici del merito non si sono limitati

4. Per quanto riguarda il ricorso proposto da B.B., il primo
motivo è infondato in quanto formulato modo del tutto generico ed avulso dalle
specifiche motivazioni sviluppate nelle sentenze di merito. Invero, la corte
territoriale, confermando il giudizio espresso dal primo giudice, ha precisato che
l’attenuante di cui all’art. 625 bis cod. pen. non era riconoscibile atteso che, come
pacificamente evincibile dal verbale di arresto, nel momento in cui il B.B. ebbe
a condurre gli operanti sul luogo concordato per l’appuntamento dopo il furto
costui urlò una frase in rumeno e subito dopo si dette a precipitosa fuga insieme

insieme A.A.. Si è dunque congruamente esclusa la riconoscibilità di alcun
fattivo contributo dell’imputato alla individuazione dei complici e al recupero della
refurtiva, avvenuto, peraltro solo per effetto della condotta di altro complice.
Quanto alla lamentata contraddittorietà di tale motivazione con il provvedimento
adottato in fase cautelare dal tribunale del riesame, la censura è inammissibile in
quanto solo genericamente dedotta. E’ infatti pacifico che in tema di ricorso per
cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per
genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà
della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano
la loro integrale trascrizione o allegazione (tra le molte, Sez. 2, n. 20677 del
11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). Con specifica ed adeguata motivazione la
corte ha altresì respinto il motivo di appello relativo alla richiesta di concessione
dell’attenuante di cui all’ articolo 62, numero quattro, cod. pen. Sul punto, deve
altresì escludersi la lamentata contraddittorietà motivazionale, posto che la
esclusione della configurabilità dell’attenuante non ha trovato fondamento sul
particolare valore intrinseco dei beni sottratti, ritenuto perciò idoneo a giustificare
la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma soprattutto sul rilievo
per cui il fatto commesso aveva privato di un servizio essenziale un ampio numero
di utenti, lasciando priva di energia elettrica una vasta zona della contrada in cui
ebbe a verificarsi il furto.

5.

Parimenti infondati risultano poi gli ulteriori motivi inerenti alle ritenute

circostanze aggravanti avendo la corte puntualmente risposto con motivazione
affatto illogica a tutte le censure mosse con il gravame. Quanto all’aggravante di
cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., viene chiarito nella pronuncia impugnata che è
notorio che alcuna vigilanza dell’avente diritto o anche a mezzo di terzi incaricati,
può essere esercitata su pali recanti i fili di rame vettori della energia elettrica
disseminati sul territorio e per di più in orario notturno con conseguente
sussistenza della esposizione per necessità alla pubblica fede. Per quanto riguarda
invece le ulteriori aggravanti di cui agli artt. 112 e 625 n. 5 cod. pen., la corte ha

a tutti gli altri complici e solo dopo un faticoso inseguimento venne catturato

precisato che è pacifico che al furto in questione presero parte ben sei persone,
come evincibile dal verbale di sequestro laddove la presenza di sei soggetti fu
constatata direttamente dagli operanti, condotti dal B.B. al luogo
dell’appuntamento concordato per prendere in consegna la refurtiva dopo il furto.
6. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio ed in particolare il giudizio di
comparazione delle circostanze, il giudice di secondo grado ha specificamente
argomentato che le attenuanti “possono essere concesse solo con giudizio di
equivalenza, avuto riguardo non solo alla circostanza che i due prevenuti non sono

al considerevole numero di aggravanti con cui le attenuanti generiche debbono
essere, nella presente sede, bilanciate”. In tale motivazione non vi è alcuna
manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Infatti, secondo
l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento
dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee
è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina
gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. essendo sottratta al
sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle
risultanze processuali e logicamente corretti (Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012,
Doku, Rv. 251809).

7.

Da ultimo, per quanto attiene alla mancata pronuncia sulla richiesta di

concessione della sospensione condizionale della pena, vale quanto sopra
considerato in relazione A.A., posto che anche per il B.B. si deve
rilevare la non concedibilità del beneficio per carenza dei presupposti di legge.
8. A quanto esposto consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così decisoll 15 marzo 2018

incensurati così come si asserisce nell’atto di gravame, ma avuto altresì riguardo

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