Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25837 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25837 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO CRISTIAN N. IL 18/03/1990
avverso l’ordinanza n. 125/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sent4te le conclusioni del PG Dott. es
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 29/04/2015

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RITENUTO IN FATTO
Grillo Cristian presentava istanza di applicazione della disciplina della
continuazione sui fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di
Catania del 15.11.2012, di condanna per il delitto di rapina aggravata
commessa il 15.9.2008, rispetto ai fatti di cui alla ordinanza della Corte
di appello di Caltanissetta del 20.12.2011 che in sede esecutiva
riconosceva il vincolo della continuazione tra: rapina commessa in data

del 11.1.2011), rapina commessa il 9.1.2009 (giudicata con sentenza
della Corte di appello di Catania del 29.4.2010), rapina commessa il
14.1.2009 ( giudicata con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta
del 29.6.2010).
Con ordinanza del 7.1.2014 la Corte di appello di Catania ,in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta osservando che il
giudice della cognizione, con la sentenza della Corte di appello di Catania
del 15.11.2012, aveva escluso la sussistenza del vincolo della
continuazione con il delitto di rapina giudicato con la sentenza della Corte
di appello di Catania del 29.4.2010 ( relativa alla rapina commessa il
9.1.2009).
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti
motivi: la sentenza della Corte di appello di Catania ha escluso il vincolo
della continuazione con il fatto di rapina giudicato con la specifica
sentenza della Corte di appello di Catania del 29.4.2010, mentre la
richiesta riguardava il riconoscimento della continuazione con tutte le
sentenze comprese nella ordinanza che aveva già applicato la
continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E’ pacifico che con la citata ordinanza emessa dal giudice
dell’esecuzione è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le
rapine aggravate, giudicate con distinte sentenze, commesse in data
27.6.2008, 9.1.2009 e 14.1.2009; è altrettanto pacifico che la Corte di
appello di Catania, quale giudice della cognizione, con la sentenza del
15.11.2012 ha espressamente escluso la sussistenza del vincolo della
continuazione tra la rapina commessa il 15.9.2008, oggetto di quel

27.6.2008 (giudicata con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta

giudizio, e la rapina giudicata con la sentenza della Corte di appello di
Catania del 29.4.2010 ( commessa il 9.1.2009). Il principio della natura
unitaria del reato continuato comporta che le tre rapine già riunite sotto
il vincolo della continuazione costituiscano un unico fatto criminoso
continuato; pertanto si deve escludere che il giudice dell’esecuzione
possa ritenere sussistente la continuazione in contrasto con la decisione
del giudice cognizione che l’ha esclusa rispetto ad uno dei fatti di reato

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 29.4.2015.

compresi nella fattispecie di reato continuato.

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