Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25834 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25834 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
MANNIA PIETRO N. IL 18/07/1945
avverso l’ordinanza n. 454/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sefttite le conclusioni del PG Dott. UUt-ekii.Z.0
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Data Udienza: 05/02/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con
riferimento al residuo di un anno, due mesi e quattordici giorni di reclusione ed euro
600,00 di multa di cui alla sentenza 15.12.2011 del G.I.P. del Tribunale di Nuoro,
dichiarava estinti la pena e ogni altro effetto penale della condanna nei confronti di
MANNIA Pietro per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.

presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari, deducendo violazione di legge
in relazione all’art. 47, comma 12, Ord. Pen. e vizio di motivazione.
Il provvedimento impugnato non aveva valutato le eventuali “disagiate condizioni
economiche” del condannato, requisito posto dal comma 12 dell’art. 47 Ord. Pen. e aveva
omesso di considerare, all’uopo, le relazioni informative del locale U.E.P.E..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza censurata, limitatamente alla
dichiarata estinzione della pena pecuniaria inflitta al condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel suo primo, assorbente, motivo.
2. L’art. 4-vicies semel del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla I. 21
febbraio 2006, n. 49, ha modificato il testo del dodicesimo comma dell’art. 47 Ord. Pen.,
sostituendo le parole “e ogni altro effetto penale” con le parole “detentiva ed ogni altro
effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata
già riscossa”.
Nell’assetto normativo previgente, si era reso necessario un intervento delle
Sezioni Unite di questa Corte per stabilire che l’esito positivo dell’affidamento in prova al
servizio sociale estingueva solamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria (n.
27 del 27 settembre 1995, P.G. in proc. Sessa, Rv. 202272).
La novella su richiamata facoltizza, viceversa, il Tribunale di Sorveglianza a
dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non ancora riscossa, a condizione che
l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che tale requisito ricorre tutte le volte che
la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria (non ancora riscossa) possa
compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l’equilibrio del
bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (Sez. 1,
n. 22636 del 13/5/2010, Greco, Rv. 247422).

1

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari è incorso nella denunciata violazione di
legge in quanto è pervenuto alla declaratoria di estinzione della pena, inflitta al MANNIA
con la sentenza 15.12.2011 del G.I.P. del Tribunale di Nuoro, senza prendere in
considerazione, con riferimento alla pena pecuniaria di 600,00 euro di multa, pure
dichiarata estinta, le eventuali condizioni economiche disagiate del condannato.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente
alla estinzione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla estinzione della pena pecuniaria
e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015

Il Consi

re estensore

Sorveglianza di Sassari che si atterrà alla presente sentenza.

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