Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25833 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25833 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERSIENTI EMANUELE N. IL 16/01/1973
avverso l’ordinanza n. 39/2013 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 27/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sin+t4te le conclusioni del PG Dott. rz tex.texi)
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.1.2014, la Corte di Assise di Appello di Lecce dichiarava la
propria incompetenza a provvedere sull’istanza con la quale VERSIENTI Emanuele aveva
richiesto la sostituzione della pena dell’ergastolo – inflittagli dalla medesima Corte territoriale
con sentenza del 31.5.2005, irrevocabile il 12.7.2007 – con quella di trent’anni reclusione in

(sentenza del 17.9.2009).
2.

Ha proposto ricorso per cassazione VERSIENTI Emanuele per il tramite del

difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 665 c.p.p..
Il difensore del ricorrente ha fatto esplicito richiamo al principio di diritto stabilito,
pronunciandosi su un caso analogo, da questa Corte a Sezioni Unite (n. 18821 del
24/10/2013, dep. 7/5/2014), nel senso che il giudice dell’esecuzione, investito del relativo
incidente ad istanza di parte e avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente
legittimità della pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato, con
quella di 30 anni di reclusione, prevista dalla norma più favorevole norma vigente al
momento della richiesta del rito semplificato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, pur
ritenendo fondato il ricorso in rito, ha concluso per il rigetto dello stesso in quanto infondato
nel merito, essendo il ricorrente stato ammesso al giudizio abbreviato nel 2003.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Va, preliminarmente, precisato che il provvedimento impugnato, al di là del suo
tenore formale – dove si parla di “incompetenza” a provvedere – ha, in sostanza, ritenuto
inammissibile l’istanza in relazione allo strumento adottato (incidente di esecuzione).
Sotto questo profilo, detto provvedimento deve considerarsi, all’evidenza, errato.
Infatti, come chiarito dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite in un caso
analogo a quello in esame (n. 18821 del 24/10/2013, dep. 7/5/2014, Ercolano),
correttamente richiamata in ricorso, e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
salentina, la procedura della revisione ex art. 630 c.p.p., come integrato dalla sentenza
additiva di principio n. 113/2011 Corte Cost., va adottata quando si deve intervenire su una
pena rivelatasi illegittima solo perché irrogata all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU
non equo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione: in questa ipotesi, l’apprezzamento, vertendo

1

applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU in relazione al caso Scoppola c. Italia

su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla
fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che il
giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a un vincolante díctum
della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie e attraverso lo strumento della
revisione ex art. 630 c.p.p. che comporta la riapertura del processo.
Nel caso che ci occupa, esattamente coincidente con quello vagliato dalle Sezioni

del processo, occorrendo semplicemente incidere sul titolo esecutivo per sostituire – sempre
ove ne sussistano, in concreto, i presupposti – la pena inflitta con quella conforme alla CEDU,
costituzionalmente corretta e già determinata, nella specie e nella misura, dalla legge.
La competenza del giudice dell’esecuzione discende dagli ampi margini di manovra
riconosciutigli dall’ordinamento processuale.
Come opportunamente messo in rilievo dalla richiamata, autorevole, decisione, i
poteri della giurisdizione esecutiva non sono, invero, circoscritti alla sola verifica della
validità e dell’efficacia del titolo esecutivo, ma possono incidere, in vario modo, anche sul
contenuto di esso, allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo
l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni, si impongono l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Lecce
perché decida sull’incidente di esecuzione proposto da VERSIENTI Emanuele.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Assise di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015

Il Consiglie e estensore

Unite, è, dunque, impraticabile un nuovo accertamento di merito che imponga la riapertura

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