Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25832 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25832 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTO GAETANO N. IL 12/05/1952
avverso l’ordinanza n. 9154/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 24/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/si:salite le conclusioni del PG Dott. CL uLti,tv-4-:. C-ì
c_14/2_ 1<-61- cLerS,t arc.(24...5 1 Uditi difensor Avv.; LQ, Data Udienza: 05/02/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.4.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da SCOTTO Gaetano avverso il decreto ministeriale del 30.11.2013 con il quale veniva prorogato il regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen.. Dopo aver preliminarmente esplicitato i criteri di giudizio cui si sarebbe attenuto in giurisprudenza di legittimità negli anni di vigenza dell'istituto, il Tribunale rilevava che i delitti per i quali lo SCOTTO si trovava detenuto consentivano l'applicazione del regime detentivo differenziato ai sensi degli artt. 41-bis e 4-bis Ord. Pen, anche nella nuova formulazione di cui alla legge n. 279/2002 ed alla legge n. 94/2009 (artt. 75, comma 1, 74 commi 1 e 2, 74, comma 2, I. n. 685/75). Quanto alla circostanza per cui la pena inflitta con sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta 13.2.1999, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello nissena il 18.3.2002, fosse stata sospesa con ordinanza del 27.10.2011 dalla Corte d'Appello di Catania, osservava il Tribunale che la richiesta di sospensione formulata dalla Procura Generale di Caltanissetta il 13.10.2011 (così come quella di revisione) riguardava unicamente i reati di cui ai capi di imputazione da "A" ad "H" (strage di via D'Ameno e reati satelliti) e non anche il capo "I" (associazione per delinquere di stampo mafioso), in relazione al quale la Procura Generale suddetta aveva evidenziato come le accuse del collaborante SPATUZZA avessero aggiunto nuovo materiale probatorio a quanto emerso nel corso del processo. Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza poneva in luce che lo SCOTTO risultava condannato per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e aveva rivestito un ruolo apicale nella famiglia mafiosa dell'Arenella; che tale organizzazione era ancora attiva, come testimoniato dai pareri e dalle informative di polizia in atti, sicché esisteva il concreto pericolo che il reclamante, ove collocato nel circuito detentivo ordinario, fosse in grado di far uscire dai luoghi di detenzione ordini e disposizioni malavitosi. Quanto alle attività investigative che dimostravano l'attuale spiccata pervasività dell'organizzazione criminale di appartenenza dello SCOTTO sul territorio del capoluogo e della provincia palermitana venivano ricordate: l'arresto in flagranza in data 6.1.2013 di TAGLIAVIA Giovan Battista pregiudicato per art. 416 bis cod. pen., per tentata estorsione nei confronti di un commerciante; l'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Squadra Mobile il 12.3.2013 nell'ambito dell'operazione denominata "Atrops 2" nei confronti di esponenti organici alle famiglie mafiose del mandamento "Noce"; altra ordinanza cautelare eseguita il 22.3.2013. 1 ordine all'accertamento demandatogli conformemente alle linee guida elaborate dalla 2. Ha proposto ricorso per cassazione SCOTTO Gaetano per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, il difensore eccepisce: a) che manca il presupposto applicativo dell'art. 41bis 0.P., perché, pur essendo lo SCOTTO stato condannato per associazione mafiosa, la condanna risulta attualmente "senza pena", in quanto sospesa in pendenza di giudizio di revisione; b) che vi è, senza dubbio, condanna per altro reato legittimante il regime la carenza di motivazione; c) che risulta omessa la verifica sui parametri richiesti dall'art. 41-bis; d) infine, che la condanna ex art. 74 è da ritenersi espiata in base al cumulo di pene concorrenti disposto fatto dalla Corte di Appello di Genova, essendo i residuali venti mesi di reclusione imputabili al reato di lesioni. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale recante la data del 15.11.2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Non può accogliersi la tesi difensiva, alla stregua della quale la "sospensione" della pena irrogata con sentenza di condanna avente ad oggetto anche un reato associativo mafioso, in assenza di richiesta specifica di sospensione da parte dell'organo dell'Accusa in ordine a quel determinato reato associativo, determinerebbe il venir meno del titolo giustificativo per l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis 0.P.. In tema di applicazione di siffatto regime detentivo speciale, questa Corte ha costantemente ritenuto irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del predetto regime e per altri reati, abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, tenuto conto non solo del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, c.p., ma anche delle specifiche finalità di ordine e sicurezza del regime differenziato. E', dunque, ormai consolidato il principio per cui non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis 0.P., dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della 2 differenziato di cui all'art. 41-bis citato (art. 74 D.P.R. n. 309/90), ma su tale reato è totale pena (Sez. 1, Sentenza n. 35564 del 11/7/2008, P.G. in proc. Della Ventura, Rv. 240938; Sez. 1, Sentenza n. 41567 del 18/9/2009, Gionta, Rv. 245047). E' stata, tra l'altro, giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 41-bis O.P. nella parte in cui in presenza di un cumulo comprensivo di pene irrogate sia per reati legittimanti l'applicazione del regime indicato, sia per altri reati - consente l'applicazione del regime posto che l'istituto ha la funzione di impedire la commissione di reati per il futuro, in ragione del possibile mantenimento di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 5, Sentenza n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, Rv. 245097). Ciò posto, appaiono innegabili i profili di analogia, se non di continenza, che correlano il "titolo già espiato" al "titolo sospeso", di talché appare del tutto ragionevole ritenere che se il "titolo già espiato" conserva la sua efficacia giustificativa in relazione all'applicazione del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis 0.P., a fortiori la deve conservare il titolo solo temporaneamente sospeso, soprattutto nel caso, come quello di specie, in cui il P.M. non abbia richiesto detta sospensione per il reato costituente il presupposto legittimante il predetto regime differenziato. Le censure svolte sul punto devono, quindi, reputarsi infondate. 3. Altrettanto infondata è la censura secondo la quale la motivazione del Tribunale di Sorveglianza difetterebbe di autonomia valutativa rispetto agli elementi valorizzati nel decreto ministeriale di proroga. Va, brevemente, rammentato che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-bis O.P. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza in ordine ai decreti di proroga del regime di detenzione differenziato deve consistere nel verificare se sussiste l'effettivo pericolo di permanenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, Di Grazia, Rv. 256495). E' stato, al riguardo, precisato che non è necessaria la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 47521 del 2/12/2008, Rogoli, Rv. 242071), accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi 3 detentivo speciale al detenuto che abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 4. Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione sufficientemente adeguata, ha valorizzato, per giustificare la perdurante, elevata pericolosità sociale del detenuto e l'attualità dei suoi collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, gli elementi ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità - il curriculum criminale e, in particolare, la sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al narco-traffico; - il ruolo direttivo a lungo rivestito dal ricorrente all'interno della famiglia mafiosa dell'Arenella; - la persistente attività ed efficienza della consorteria mafiosa di riferimento, documentata dalle attività investigative, gli arresti e le ordinanze cautelari menzionati nella superiore esposizione in fatto. Corretta, pertanto, è stata la prognosi conclusiva cui è approdato il Giudice a quo, nel senso di ritenere, alla stregua dei parametri esaminati, il concreto pericolo che il ricorrente, ove collocato nel circuito detentivo ordinario, possa ripristinare i propri contatti con il crimine organizzato mafioso. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015 4 idonei a giustificare la proroga del regime penitenziario differenziato:

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