Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25821 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25821 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENFRAIK AHMED N. IL 01/05/1970
avverso la sentenza n. 1008/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
27/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 22/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 4.295/2015

Udienza del 22 maggio 2015

R.G.

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Aurelio Galasso, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema
di cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio,

– il difensore del ricorrente, avvocato Francesco Pesare, intervenuto
per delega dell’avvocato Andrea Bellachioma, il quale ha concluso per
l’ accoglimento del ricorso.

Rileva
i.

— Con sentenza, deliberata il 27 giugno 2014 e depositata il 23 set-

tembre 2015, il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica, ha condannato alla pena dell’ammenda, commisurata in
euro centoquaranta, nel concorso di circostanze attenuanti generiche
e colla elargizione del beneficio della sospensione condizionale della
esecuzione della pena, Ahmed Benfraik, imputato della contravvenzione di cui all’articolo 650 cod. pen., commessa in Perugia il 5 maggio

2010.

Sulla base dalla prova orale (testimonianze del maresciallo Carlo Belardo e dell’ appuntato Marco Minelli dell’Arma dei Carabinieri) e
della prova documentale (biglietto di invito, spedito dai Carabinieri
della Stazione di Gualdo Tadino il 3 maggio

2010,

notificato in pari

data al giudicabile e da costui sottoscritto), il Tribunale ha accertato
che il Benfraik non aveva ottemperato all’invito di presentazione davanti alla Questura di Perugia, per il giorno 5 maggio

2010,

al fine

della regolarizzazione della propria posizione di straniero extracomunitario, soggiornante senza permesso nel territorio dello Stato.

2

della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 4.295/2015 R.G.
2. –

Udienza del 22 maggio 2015

Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di

ufficio, avvocato Andrea Bellachioma, mediante atto recante la data
del 24 ottobre 2014, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma i, lettere b) ed e), cod. proc. pen.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione

Il difensore (riportando con ampia citazione testuale la sentenza Sez.
i, n. 480 del 17/12/2013 — dep. 8/01/2013) invoca l’orientamento di
questa Corte suprema di cassazione secondo il quale non risponde del reato previsto dall’ articolo 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all’invito di presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza, ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, in quanto l’ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale, stabilita dall’ articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non possono essere surrogati da altri
atti.

3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con consolidato e costante indirizzo, proprio, in termini, con riferimento alla inottemperanza dell’invito di presentazione rivolto dalla
autorità di pubblica sicurezza « per la regolarizzazione della

posizione » di straniero extracomunitario irregolare,la
giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha stabilito che
il destinatario (inottemperante) del provvedimento « non risponde

del reato previsto dall’ articolo 650 cod. pen. » (cfr. da ultimo Sez.
1, n. 48270 del 23/10/2014, Saif, Rv. 261266).
Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata,
perché il fatto non sussiste.

all’articolo 650 cod. pen., nonché mancanza della motivazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 4.295/2015

R.G.

Udienza del 22 maggio 2015

P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
22

maggio 2015.

Così deciso, addì

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