Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2582 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2582 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI LUIGI N. IL 19/08/1950
avverso l’ordinanza n. 10/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M a A” 14
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Uditi, difensor Avv.;

Data Udienza: 14/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Lecce con ordinanza 4 Maggio 2015 rigettava la domanda
di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente Di Napoli
Luigi in relazione alla custodia cautelare sofferta agli arresti domiciliari per la
durata di giorni 34 seguita al suo arresto intervenuto in data 19.10.2006
allorquando nel corso della

esecuzione di provvedimento di sfratto con

precautelare in relazione ai reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale,
calunnia, diffamazione, minaccia e percosse e successivamente sottoposto alla
misura cautelare degli arresti domiciliari, contestazioni che in parte cadevano
all’esito della chiusura delle indagini preliminari (calunnia, diffamazione e
minacce), mentre dalle altre era assolto con formula ampia (resistenza e
violenza a P.U.) ovvero per mancanza di querela (lesioni colpose come
derubricata la condotta realizzata nei confronti del sost.comm. Sansone).
2.

La Corte di Appello di Lecce rilevava che il DI NAPOLI aveva concorso a dare
causa alla detenzione in ragione di una condotta certamente imprudente e
colposa, consistita in atteggiamento ostruzionistico e provocatorio, se non
minaccioso tanto nei confronti dell’ufficiale giudiziario chiamato ad eseguire il
provvedimento di rilascio, quanto nei confronti di alcuni appartenenti alle forze
dell’ordine pure accorsi ad assistere l’ufficiale giudiziario a fronte delle
intemperanze del DI NAPOLI, che si rifiutava di rilasciare bonariamente
l’immobile; tale condotta, se valutata complessivamente ex ante nel suo
fattuale dipanarsi doveva ritenersi comunque illegittima, e sebbene
successivamente ritenuta non integrare le fattispecie di reato originariamente
contestate, certamente la stessa si era posta in relazione causale con la
applicazione della misura cautelare, enfatizzata dalle suddette finalità
ostruzionistiche e dal lancio di un bicchiere pieno d’acqua contro una parete
dello stabile, dalla cui rottura si determinava danno al sost.comm. Sansone che
veniva attinto al volto riportando lesioni personali.

3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
proprio difensore di fiducia, il Di Napoli deducendo in un primo motivo
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per errata
costituzione del collegio giudicante atteso che non era stata fornita alla difesa
del Di Napoli alcuna tempestiva informazione su quella che sarebbe stata la
composizione del collegio giudicante sulla domanda di riparazione atteso che un
componente era stata autorizzata dal presidente del Tribunale ad astenersi,
mentre in relazione ad altro componente lo stesso era stato già in passato
autorizzato ad astenersi sulle questioni che riguardavano il Di Napoli. Con il

l’assistenza della forza pubblica, lo stesso veniva dapprima sottoposto a misura

secondo e il terzo motivo il Di Napoli deduceva

erronea interpretazione e

applicazione dell’art.314 c.p.p. e vizio di carente e contraddittoria motivazione
in relazione alle imputazioni per i fatti commessi ai danni del commissario Nicolì
e del vice commissario Sansone,

chiedendo preliminarmente che venisse

acquisita in originale una cassetta contenente in originale le immagini dalle quali
ricostruire le dinamiche della vicenda e che era stata acquisita agli atti del
processo penale solo in copia; nel merito chiedeva l’annullamento della
ordinanza della corte territoriale riportandosi sostanzialmente al contenuto e alle

integralmente mandato assolto per i fatti che avevano condotto all’arresto,
assumendo che parimenti il Gip in sede di indagini preliminari ben avrebbe
potuto rivalutare i gravi indizi di colpevolezza revocando la misura, atteso che in
data 3.11.2006 la difesa aveva richiesto la revoca e che, nonostante il parere
favorevole del PM, il Gip aveva mantenuto la misura custodiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, fondato su ipotesi di nullità di ordine processuale, è infondato e
va disatteso. Con riferimento alle tabelle di organizzazione del lavoro
nell’ambito dell’ufficio giudiziario ha ritenuto il S.C. che

la inosservanza delle

disposizioni tabellari sulla formazione dei collegi giudicanti non è in grado di
integrare la nullità assoluta riguardante la capacità del giudice ai sensi
dell’art.178 comma I lett.a) c.p.p., ma costituisce una irregolarità
amministrativa, a meno che la diversa composizione non sia del tutto arbitraria
e non sorretta da uno specifico provvedimento di assegnazione presidenziale…e
determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali
dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti
la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici
e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. Sez.III, 18.7.2012 n.4841;
sez.VI, 12.3.2015 n.13833). Nel caso in specie risulta accertato che il dirigente
dell’ufficio abbia tempestivamente provveduto alla sostituzione del componente
del collegio che era stata autorizzata ad astenersi (dott.ssa Liguori), rinviando il
procedimento proprio per consentire il subentro del componente nominato,
mentre l’asserita violazione delle regole sulla composizione del collegio,
relativamente al componente dott.Petrelli, risulta formulata in maniera
assolutamente incomprensibile e se fosse stata diretta a segnalare ipotesi di
astensione obbligatoria del componente, avrebbe dovuto essere sollevata e
decisa nelle forme e nei termini di cui all’art.38 c.p.p.

conclusioni del giudizio dinanzi al Tribunale di Gallipoli, che lo aveva

2.

Passando all’esame delle ulteriori doglianze in primo luogo la difesa del Di Napoli
trascrive nel proprio motivo di ricorso in cassazione una richiesta, avanzata
dinanzi al giudice territoriale, di acquisire la conoscenza della esistenza di
originale di video cassetta la quale riproduce gli avvenimenti che dettero luogo
all’arresto del ricorrente in data 19.10.2006, in quanto agli atti del processo
dinanzi al Tribunale di Gallipoli risultava essere stata acquisita una copia; a
giustificazione della propria richiesta il Di Napoli riferiva che dalla visione

contestati nel giudizio penale. La istanza è ovviamente inammissibile non
essendo possibile, dinanzi al giudice di legittimità provvedere alla acquisizione di
ulteriori mezzi istruttori, rispetto a quelli posti a fondamento della decisione
impugnata e della cui coerenza e logicità si discute in questa sede. Va peraltro
evidenziato che per stesso riferimento contenuto nel mezzo di impugnazione il
Di Napoli ammette che una siffatta cassetta audiovisiva sia stata acquisita e
sottoposta ad accertamenti tecnici nell’ambito del giudizio penale così che
eventuali contestazioni sulla corrispondenza del supporto periziato rispetto a
quello originale e sulla eventuale difformità di contenuto tra gli stessi andavano
svolte in quella sede.
3.

Passando all’oggetto degli altri motivi di ricorso va premesso che è principio
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti
per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità
deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato,
anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può
investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui
all’articolo 646 secondo capoverso cod. proc. peri., da ritenersi applicabile per il
richiamo contenuto nel terzo comma dell’articolo 315 cod. proc. pen. L’art. 646
c.p.p. stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di
Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente
tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso
enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste
(cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che,
affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso
ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione
di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta
attribuzione di equa somma da parte della Corte). L’art. 314 cod. pen., com’è
noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza
irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a
un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o

dell’originale delle riprese sarebbe emersa la sua totale estraneità ai fatti

concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. In tema di equa riparazione per
ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del
diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa
grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314,
comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo
condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere
accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in
tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi
dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la
condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi
termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma
anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del
procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit”
secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare
una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità
giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.
Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).
4. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve
ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai

sensi del

predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che,
pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica
negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o
norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma
prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella
mancata revoca di uno già emesso. In una condivisibile pronuncia è stato
affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta
se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta
tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria
o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente
negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o
regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una
prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella
mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008,

(cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il
giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione,
consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave
dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia
cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente
che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al

carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, rv. 247664). E,
ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare
ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del
riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di
un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia
“strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata
della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in
tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in
quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una
condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo
verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria,
dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. Unite,
n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta
colpevole la condotta dì un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in
sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul
contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in
un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”,
aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
5 Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce ha rispettato i
criteri ermeneutici sopra enucleati valorizzando da un lato il comportamento
volontariamente ostruzionistico e provocatorio realizzato dal Di Napoli in
occasione della esecuzione di uno sfratto da parte di ufficiale pubblico
relativamente a immobile occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia il quale,
al di là di ogni evidenza di video ripresa, risulta essere stato adeguatamente
ricostruito in sede di verbale di P.G., nonché nelle testimonianze assunte
all’ufficiale di P.G. dott.Nicolì e da sost.comm. Sansone ove venivano evidenziati
i comportamenti di resistenza attiva e passiva del Di Napoli, le frasi ingiuriose e
irriguardose utilizzate, che sebbene ritenute dal Tribunale di Gallipoli non
connotate da violenza o da forza intimidatrice tali da costituire serio e concreto
ostacolo all’esercizio della funzione pubblica connessa alla liberazione

momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo

dell’immobile, risultavano all’apparenza irriguardose, volte a intimidire e a
provocare chi doveva procedere esecutivamente e accompagnate da slanci
violenti (getto di un bicchiere pieno di acqua), in quanto prospettavano il ricorso
a denunce contro il commissario e con richiesta di un suo trasferimento e al
contempo, con atteggiamento di sfida il Di Napoli era a invocare l’arresto
dell’ufficiale giudiziario addetto alle operazioni esecutive. In tale situazione di
grande confusione e di indubbia violenza verbale del Di Napoli il quale al
contempo si poneva in una condizione di resistenza passiva, si inserisce poi

contro la parete dal Di Napoli, comportamento sovrabbondante e reattivo che
correttamente il giudice di appello ha interpretato, nel contesto generale sopra
evidenziato, quale ulteriore elemento di provocazione e violenza, tale da indurre
l’autorità di pubblica sicurezza e successivamente il giudice della convalida a
ravvisare i gravi indizi di reato in relazione a fattispecie che consentivano
l’arresto e l’applicazione di misura cautelare.
6. Tale atteggiamento chiaramente improntato a imprudenza del ricorrente
assume rilievo anche in relazione alla intervenuta derubricazione del reato di
lesioni personali volontarie in lesioni colpose, relativamente alla ferita riportata
dal Sansone, laddove se è vero che é configurabile il diritto alla riparazione nel
caso in cui l’ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del
fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato
nell’incidente cautelare in altro meno grave – i cui limiti edittali di pena non
avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale – tuttavia, anche in
tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa
riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a
dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave (S.U. 27.5.2010
n.3238; sez.IV, 2.12.2011 n.13559; 28.1.2014 n.8021).
7 Le argomentazioni utilizzate dal giudice risultano compiute

e logiche

nell’evidenziare che l’imputato ha dato causa con dolo o colpa grave alla
privazione della propria libertà, apprezzando tutti gli elementi probatori
disponibili, tenendo conto dei comportamenti del ricorrente che denotarono
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti,
fornendo del convincimento conseguito logica e coerente motivazione la
quale risulta pertanto incensurabile in questa sede (cfr. ex plurimis, questa
sez. 4, n. 14000/2014) .
8. Il ricorso va pertanto disatteso e il ricorrente va condannato alle spese
processuali.
P.Q.M.

l’episodio che vide il Sansone attinto al volto dal vetro del bicchiere scagliato

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.12.2015.

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