Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25819 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25819 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da DI BLASI Santina, nata a Caltanissetta il
02/09/1971,
avverso la sentenza emessa in data 18/07/2014 dalla Corte di appello di
Milano.

Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Lecco che in data 14 febbraio 2013 aveva dichiarato
DI BLASI Santina responsabile della contravvenzione di cui all’art. 2 I. 27
dicembre 1956, n. 1423, e, in parziale accoglimento dell’impugnazione
dell’imputata, riduceva la pena a lei inflitta a un mese di arresto_

1

Data Udienza: 12/05/2015

2. Ha proposto ricorso l’imputata a mezzo del difensore avvocato Sonia
Bova, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:
(2.1.) violazione di legge (e, sostanzialmente, anche vizi della motivazione)
in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità, collegato alla
esigenza della ricorrente di recarsi a Lecco per l’abituale controllo psichiatrico ad
opera di medico del locale ospedale e di rivolgersi alla Caritas per un pasto;
(2.2.) violazione di legge (e, sostanzialmente, vizi della motivazione) con
riguardo al mancato riconoscimento, sulla scorta della copiosa documentazione
di mente, in relazione al quale le decisioni di merito mancavano totalmente di
motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che per la contravvenzione contestata i termini di
prescrizione risultano maturati in data 28 ottobre 2014.
Occorre dunque constatare che il ricorso non può ritenersi manifestamente
infondato, o per altro verso inammissibile, quantomeno con riguardo alle
doglianze riferite al difetto della motivazione in relazione al vizio parziale di
mente, la cui sussistenza risulta esclusa dalla sentenza impugnata in base allo
scarno rilievo che non era possibile desumere dalla documentazione relativa allo
stato psichico dell’appellante elementi tali da far ritenere mancante o ridotta la
sua imputabilità: senza, dunque, neppure alcuna specifica indicazione del
carattere della documentazione prodotta e degli elementi fattuali emergenti dalla
stessa.
2. Per conseguenza, non risultando dagli atti aspetti che consentono un
proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato per cui
l’imputata è stato condannata è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 12 maggio 015
Il consigliere e

nsore

prodotta, del vizio totale di mente, ovvero, quantomeno, (2.3.) del vizio parziale

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