Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25818 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25818 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Repetti Pier Giorgio, nato il 04/02/1945;

Avverso la sentenza n. 9050/2012 emessa il 29/04/2014 dalla Corte di
appello di Bologna;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 12/05/2015

,

RILEVATO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa il 10/01/2011, il Tribunale di Piacenza, in

composizione monocratica, condannava Pier Giorgio Repetti alla pena di giorni
14 di arresto e 50,00 euro di ammenda – convertita nella pena di 3.500,00 euro
di ammenda – per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a
serramanico della lunghezza di 8 centimetri, con una lama a punta di 4
centimetri.

agli accertamenti investigativi conseguenti all’alterco sviluppatosi tra il Repetti,
Romano Donati e Anna Barbieri, nel corso del quale l’imputato estraeva il coltello
in contestazione.

2. Tale sentenza veniva appellata dalla difesa del Repetti, che deduceva
l’assenza di prova delle caratteristiche di offensività dell’arma sequestrata e il
mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art.
4, comma 3, della legge 18 aprile n. 110, del 1975, conseguente alla condizione
di invalido civile dell’imputato.

3.

Con sentenza emessa il 29/04/2014, la Corte di appello di Bologna

confermava la decisione impugnata, ritenendo i fatti in contestazione
incontroversi

sulla

scorta

degli

accertamenti

investigativi

condotti

nell’immediatezza dei fatti.
La corte territoriale, inoltre, riteneva corretta la qualificazione giuridica
dell’ipotesi di reato ascritta al Repetti, in conseguenza delle potenzialità offensive
del coltello sequestrato e delle sue dimensioni, che imponevano di ricondurre la
condotta dell’imputato all’ipotesi di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, così
come ascrittagli, non consentendo di ritenere meritevoli di accoglimento le
doglianze della difesa. Si riteneva, quindi, che le modalità di detenzione e la

I fatti di reato venivano accertati a Piacenza 1’01/09/2009 e conseguivano

lunghezza della lama dell’arma da taglio sequestratagli non consentissero di
ricondurre la sua condotta alle ipotesi di lieve entità di cui al comma 3 della
stessa disposizione.
Tali ragioni imponevano la conferma della sentenza appellata.

4.

Avverso tale sentenza l’imputato ricorreva per cassazione, a mezzo

dell’avv. Piero Spalla, deducendo due motivi di ricorso, afferenti all’assenza di
caratteristiche di offensività del coltello a serramanico in contestazione, che
imponevano l’assoluzione e comunque la concessione dell’attenuante della lieve
entità del fatto, nonché all’intervenuta prescrizione del reato.
2

Ì

Tali ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, limitatamente al diniego dell’attenuante
speciale prevista per le ipotesi di lieve entità dall’art. 4, comma 3, della legge n.
110 del 1975, questa Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: «La

applicabile al porto di tutte le armi improprie, indicate nell’art. 4 cit., comma 2,
posto che tali armi sono comprese nella espressione oggetti atti ad offendere»
(cfr. Sez. un., 27/11/1982, dep. 01/02/1983, Paola, Rv. 157193).
Inoltre, con specifico riferimento al porto di coltelli a serramanico,
l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità ha positivamente
risolto la questione relativa alla possibilità della concessione dell’attenuante in
parola (cfr. Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, dep. 03/05/2010, Catalfamo, Rv.
246931; Sez. 1, n. 46264 dell’08/11/2012, dep. 28/11/2012, Visendi, Rv.
253968).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi ulteriormente che, ai fini
dell’accertamento della ricorrenza della diminuente in esame, la valutazione del
giudice di merito non deve essere ancorata a considerazioni meramente
oggettive sulla quantità o sulla qualità delle armi improprie, ma deve tenere
conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona che accompagnano e
caratterizzano il porto illegittimo (cfr. Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, dep.
03/05/2010, Catalfamo, cit.).
Tenuto conto di tali principi non sembra che la corte territoriale abbia
vagliato correttamente i presupposti per la concessione dell’attenuante speciale
invocata, tenuto conto delle condizioni – di tempo, di luogo e di persona – nelle
quali si verificava l’alterco tra il Repetti, il Donati e la Barbieri, limitandosi ad
affermare in modo assertivo, a pagina 3 della sentenza impugnata, che «deve
ritenersi pacificamente accertato che il Repetti deteneva il coltello in sequestro e
che nel corso di un alterco con Donati Romano e Barbieri Anna lo estraeva dalla
tasca».

2.

Deve, tuttavia, rilevarsi che, nelle more, il reato contravvenzionale

contestato al Repetti, ai sensi dell’art. 4 della legge 110 del 1975, essendo stato
accertato 1’01/09/2009, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione,
interamente decorsa alla data dell’01/09/2014.

3

circostanza attenuante di cui alla I. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, è

Nel caso di specie, la declaratoria di estinzione del reato può essere adottata
in questa sede processuale, in quanto la difesa dell’imputato ha sollecitato
espressamente l’emissione di una tale pronunzia, nell’ambito del secondo motivo
di ricorso, che può essere adottata da questa Corte attesa la fondatezza della
doglianza difensiva proposta.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza
emessa dalla Corte di appello di Bologna il 29/04/2014 nei confronti di Pier

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

Giorgio Repetti, per intervenuta prescrizione.

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