Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25817 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25817 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da FASOLO Gianni, nato a Sabaudia il 23/02/1967,
avverso la sentenza emessa in data 15/03/2013 dalla Corte di appello di
Roma.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso;
udito l’avvocato Antonio Notarfonso per il ricorrente, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza emessa il giorno 11 marzo 2009 dal Tribunale di Latina,
confermava la declaratoria di responsabilità di FASOLO Gianni per il reato di
porto illegale di fucile da caccia, commesso in Sabaudia il 22 novembre 2005 e,
assoltolo dal reato di detenzione illegale del medesimo fucile e dichiarato
prescritto il reato di esercizio abusivo della caccia, rideterminava la pena inflitta
al FASOLO, in concorso delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, in

2. Ha proposto ricorso il FASOLO a mezzo del difensore avvocato Antonio
Notarfonso, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento
2.1.1. alla immutazione del fatto contestato, il capo d’imputazione non
facendo riferimento al porto del fucile in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma
soltanto al porto dello stesso “fuori della propria abitazione”;
2.1.2. alla errata considerazione del fondo in cui il FASOLO era stato
sorpreso alla stregua di luogo aperto al pubblico, trattandosi invece di terreno
coltivato di esclusiva proprietà della famiglia del ricorrente, che, intercluso dal
canale di bonifica, non era aperto alla caccia e neppure di fatto poteva
considerarsi accessibile da estranei;
2.1.2. al rigetto, per conseguenza, della richiesta di riqualificazione del fatto
alla stregua dell’art. 699 cod. pen., applicabile alle ipotesi residuali di porto di
arma da sparo fuori dall’abitazione ma non in luogo aperto al pubblico (così sez.
1, n, 90214 del 1982);
2.2. mancanza o vizi della motivazione, inoltre, in relazione alla
affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni del teste, agente
della forestale, che pretendeva di avere riconosciuto l’imputato al buio in un
luogo aperto alla caccia, e senza considerare che attesa la natura di terreno
coltivato del fondo e della distanza di non più di 30 metri dall’abitazione
dell’imputato mai in quel luogo si sarebbe potuta consentire l’accesso di terzi per
attività venatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi manifestamente
infondato, o per altra ragione inammissibile, perlomeno (alla luce di Sez. 1, n.
5601 del 06/03/1984 Scalvini, Rv. 164827; Sez. 1, n. 1813 del 15/12/1986 dep.
1987, Stanchi, Rv. 175129;

Sez. 1, n. 8539 del 11/03/1993, Giuntoli, Rv.

195278) laddove evidenzia che il tenore formale del capo d’imputazione – che
richiamava la figura delittuosa degli artt. 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, ma
faceva in concreto riferimento semplicemente al porto del fucile “fuori dalla
abitazione” dell’imputato, senza menzionare espressamente il porto in luogo

undici mesi, dieci giorni di reclusione e 140,00 euro di multa.

pubblico o aperto al pubblico – era compatibile non con il delitto contestato
bensì, piuttosto, con la contravvenzione dell’art. 699 cod. pen.
2. Tanto comporta che, in disparte ogni altra considerazione sul tenore
complessivo della contestazione e sugli altri motivi, deve rilevarsi che la
prescrizione del reato di porto illegale di arma da sparo ritenuto in sentenza è
maturata in data 22 marzo 2014.
Non emergendo dagli atti aspetti che consentono un proscioglimento
immediato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., consegue che la
l’imputato è stato condannato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 12 maggio 2015
Il consigliere es nsore

Il Presidente

sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato per cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA