Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25815 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25815 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da ECH CHARRADY AMEHD, nato in Marocco il
1°/01/1977,
avverso la sentenza emessa in data 10/04/204 dal Giudice di pace di
Mezzolombardo.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Mezzolombardo,

decidendo all’esito di procedimento instaurato ai sensi dell’art. 20-bis d.lgs. n.
274 del 2000, dichiarava ECH CHARRADY AMEHD responsabile dei reati di cui
agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, accertati il 12
febbraio 2014, e lo condannava alla pena di 8.000,00 euro di multa.
2.

Ha proposto ricorso ECH CHARRADY AMEHD a mezzo del difensore

denunziando:
2.1. violazione di legge per omessa notifica della richiesta e
dell’autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio ex art. 20-bis d.lgs.
n. 274 del 2000 al difensore e comunque per la invalidità della modalità della
notificazione a mezzo fax di tali atti all’imputato presso il difensore
donniciliatario;
2.2. violazione di legge con riferimento alla citazione a giudizio ai sensi
dell’art. 20-bis effettuata a distanza di circa due mesi dal fatto e al mancato
rispetto, per conseguenza, del generale termine a comparire, non potendo
ritenersi ragionevole la compressione dei diritti di difesa conseguenti all’adozione
di tale procedura nel caso di superamento del termine ivi previsto di quindici
giorni (come rimarcato da Sez. 1, n. 43048 del 24/10/2011, Agribi);
2.3. mancanza di motivazione in ordine alla questione, posta nel corso del
giudizio (con memoria difensiva allegata, ai fini dell’autosufficienza, al ricorso),
della illegittimità del provvedimento di espulsione del Questore di Trento in data
3 dicembre 2012;
2.4. mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine alle ragioni della
ritenuta responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso, che attiene alla
vocatio in iudicium e alle modalità di esercizio dell’azione penale, è in realtà
pregiudiziale ed appare fondato.
2. Nel caso in esame si è proceduto alla citazione a giudizio del ricorrente
con le forme dell’art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, ma la presentazione a
giudizio non è stata affatto “immediata”, essendo avvenuta, rispetto a fatto
accertato il 12 febbraio 2012, con richiesta del 24 marzo, autorizzazione del 3
aprile e con notificazione della vocatio in iudicium effettuata all’imputato (presso
il difensore domiciliatario) in data 8 aprile, per l’udienza del 10 aprile 2012.
3. Ora, però, i moduli procedurali previsti per il procedimento dinanzi al
giudice di pace dal d. Igs. n. 274 del 2000, artt. 20-bis e 20-ter, ricalcano il

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avvocato Franco Capuzzo, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata

modello del giudizio direttissimo per l’imputato a piede libero o detenuto dinanzi
al Tribunale: la citazione a giudizio ordinaria ad opera del Pubblico ministero (art.
20) è sostituita, per le ipotesi di “flagranza” e prova evidente, dalla richiesta di
presentazione immediata della polizia giudiziaria e autorizzazione del P.m. alla
presentazione nei quindici giorni successivi, notificate senza ritardo all’imputato
e al difensore nominato (art. 20-bis); ovvero, ricorrendo le stesse ipotesi e i casi
di urgenza o di imputato a qualsiasi titolo soggetto a limitazione della libertà, è
sostituita da richiesta della Polizia di citazione contestuale e da autorizzazione del
P.m., eseguite con “conduzione” dell’imputato davanti al giudice o notificazione
Non sono previsti termini dilatori a favore dell’imputato; i testimoni, persona
offesa e consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e
presentati direttamente a dibattimento, l’imputato può chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni nel caso di citazione immediata e di
quarantotto ore nel caso di citazione contestale (art. 32-bis). Si è in presenza,
dunque, di modalità alternative d’esercizio dell’azione penale connotate da
drastica riduzione dei termini per la difesa e da profonda alterazione delle
cadenze per l’articolazione e l’assunzione delle prove.
4. Occorre perciò ribadire che la ratio legis delle disposizioni del d.lgs. n.
286 del 1998 che prevedono che per i reati di cui agli artt. 10-bis e 14, commi 5ter e 5-quater, si applichino le disposizioni degli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del
d.lgs. n. 274 del 2000, è, all’evidenza, quella di assicurare la celebrazione in
brevissimo tempo – immediata o al più nei quindici giorni conseguente
l’accertamento del fatto – dei procedimenti per dette ipotesi di immigrazione o
trattenimento illegale nel territorio dello Stato. E soltanto la realizzazione di
finalità può giustificare i tempi sincopati concessi alla difesa degli imputati.
Lo scopo della legge sarebbe per conseguenza completamente eluso e i
diritti di difesa sarebbero del tutto ingiustificatamente compressi se si
ammettesse che, ferma l’erosione dei tempi per la difesa, la previsione della
instaurazione del giudizio nel termine massimo di quindici giorni recata dall’art.
20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, non ha carattere tassativo e non si riferisce alla
data del fatto bensì alla mera richiesta della polizia giudiziaria, libera di ritardarla
quanto le aggrada.
D’altro canto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis e art. 14, comma 5quinquies, non dice espressamente che il ricorso ai procedimenti speciali in
esame ha carattere obbligatorio. Sicché, quando il Pubblico ministero non è in
grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato
di tali reati, deve procedere nelle forme ordinarie per la citazione a giudizio
dinanzi al giudice di pace, seguendo la via più breve ma coniugandola al rispetto
delle garanzie, ivi compresa quella concernente i termini dilatori, previste per
l’imputato (Sez. 1, n. 30504 del 15/06/2010, Balozi, Rv. 248476; Sez. 1, n.
43048 del 24/10/2011, Agribi, non massímata).

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all’imputato, oltre che al difensore di richiesta e autorizzazione (art. 20-ter).

5. Per conseguenza, la sentenza impugnata, emessa all’esito di giudizio a
presentazione immediata irritualmente celebrato, nonostante le eccezioni
prontamente formulate, a distanza di quasi due mesi dal fatto ed a seguito
citazione notificata all’imputato solo due giorni prima dell’udienza, deve essere
annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Pubblico ministero perché
proceda nelle forme ordinarie.
P.Q.M.

degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento.
Così deciso il 12 maggio 2015
Il consigliere es

sore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione

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