Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25812 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25812 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI IVAN N. IL 16/03/1968
avverso la sentenza n. 1554/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal a A)
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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5-02A-A2>^-k—

9-eA-1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29.4.2014 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del
Tribunale di Cosenza in data 10.5.2010 con la quale NAPOLI IVAN era stato condannato alla
pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art.9/2 legge 1423/1956, per aver violato
l’obbligo inerente alla sorveglianza speciale di portare con sé la carta precettiva; reato
accertato in Cosenza il 24.1.2008.

l’annullamento per erronea applicazione della legge penale, in quanto il fatto contestato
all’imputato rientrava nella previsione della contravvenzione di cui all’art.650 cod. pen.

Il ricorso è fondato, poiché il fatto per il quale l’imputato è stato condannato integra la
contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. – e non il delitto di cui all’art. 9, comma
secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del
2011) – perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato
delle forze di polizia (V. Sez. U. sentenza n.32923 del 29.5.2014, Rv.260019).
Essendo, peraltro, trascorso il termine massimo della prescrizione (anni 4 + 1) previsto per la
suddetta contravvenzione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione di cui all’art.650 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata poiché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma in data 5 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone

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