Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25808 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25808 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da SYLLA BADARA, nato A Touba, Senegal, il
03/01/1967,
avverso la sentenza emessa in data 03/10/2013 dalla Corte di appello di
Catrania.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo
quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Quinta Sezione della Corte
di cassazione in data 25/09/2012, confermava la decisione del Tribunale di
Catania che aveva condannato SYLLA Badara alla pena, condizionalmente
sospesa, di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
commesso il 7 luglio 2003.
L’annullamento era stato disposto dalla Corte di cassazione limitatamente
poteva essere negata sulla base della mera considerazione, espressa nella
precedente sentenza d’appello, che la concessione della sospensione condizionale
della pena era più favorevole per l’imputato.
A ragione della conferma del diniego, la sentenza impugnata osservava che
nella specie dovevano valutarsi negativamente i precedenti penali annoverati
dall’imputato.
2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Enzo
Merlino, denunziando difetto della motivazione. Afferma, in particolare, che il
potere discrezionale esercitato dalla Corte di appello non era sorretto da
adeguata giustificazione, emergendo dagli atti le condizioni che avallavano un
giudizio prognostico positivo con riguardo al “beneficio” richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato.
Il provvedimento impugnato ineccepibilmente rileva, difatti, che attesi i
precedenti penali dell’imputato, già condannato per ricettazione e violazione alla
legge sul diritto d’autore, la conversione richiesta non avrebbe assicurato alla
pena efficacia rieducativa ed afflittiva adeguata.
E il ricorso non contesta neppure implicitamente codesto riferimento ai
precedenti penali, che forniscono base fattuale più che congrua al giudizio sulla
non meritevolezza della conversione.
Né può incidere, a fronte della assenza di contestazione del dato, la
circostanza che la Corte di appello abbia richiamato detti precedenti come
«costituenti ostacolo anche al beneficio della sospensione condizionale», invece
concessa dal Tribunale. Alla luce del certificato penale in atti, che attesta la
effettiva sussistenza di detti precedenti, l’inciso ben potendo essere interpretato
alla stregua di mera espressione di dissenso sulla valutazione che aveva
condotto il primo giudice a concedere la sospensione condizionale della pena.
18.Il ricorso non può, conclusivamente, che essere rigettato e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.

2

alla sostituzione della pena detentiva, sul rilievo che la sostituzione richiesta non

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 maggio 2015
stensore

Il Presidente

Il consiglier

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