Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25807 del 14/03/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25807 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 1454/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4 – )– A-0 29 e ” 0445
che ha concluso per _e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor fAvv.

Data Udienza: 14/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2012 la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione di Maglie in
data 12 marzo 2009, che condannava, fra gli altri, A.A. e BB.B. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e a quella
di 2.500,00 euro di multa, ritenendoli colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110
c.p., 73 del D.P.R. n. 309/90, commesso in S. Cesarea Terme il 23 luglio 2005,

cui all’art. 73, comma quinto, del su citato D.P.R. .

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Lecce hanno
proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, deducendo
rispettivamente i motivi di doglianza di seguito indicati.

2.1. Per quel che attiene alla posizione di A.A. si lamentano vizi di
illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ragione della mancata
corrispondenza della pronuncia impugnata alle relative acquisizioni processuali,
con riferimento ad una serie di carenze riscontrabili per quel che attiene ai profili
della mancata identificazione dell’acquirente, dell’implausibilità dell’ipotizzato
meccanismo di vendita delle sostanze stupefacenti e del prezzo della cessione,
oltre che della valutazione delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti.
Non vi sono riscontri all’attività di spaccio e la Corte di merito, inoltre, non
ha chiarito le ragioni per cui, sulla base degli elementi acquisiti, ha ritenuto di
escluderne la compatibilità con l’ipotesi del consumo di gruppo: l’imputato,
infatti, è un acquirente ed è un assuntore; sin dall’inizio è certa l’identità del
gruppo; non vi sono stati passaggi intermedi; le modalità della consumazione di
droga sono sicuramente compatibili con rapporti di conoscenza diretta; nulla
vieta che alcuni degli avventori, individuati ma non identificati dai verbalizzanti,
possano aver fatto parte del gruppo ed abbiano preso accordi per vedersi
direttamente presso la discoteca.

2.2. Per quel che attiene alla posizione di B.B. si deduce la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., per l’inosservanza degli artt.
484, 420-ter, 420-quater e 495 c.p.p., con riferimento alla inutilizzabilità di una
consulenza tecnica del P.M. – a firma del dott. Fernando Daga – acquisita su
accordo delle parti all’udienza dibattimentale del 12 giugno 2008 con revoca
dell’ordinanza ammissiva dell’esame del consulente, benché la difesa avesse
chiesto, ai sensi dell’art.

420-quater,
1

comma 5, c.p.p., la rinnovazione

previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di

dell’attività istruttoria compiuta in quell’udienza, tenuto conto del fatto che la
stessa era stata celebrata in assenza dell’imputato, legittimamente impedito a
comparire ed erroneamente dichiarato contumace. Ne deriva che il
provvedimento di revoca emesso dal Tribunale era da ritenersi,

ex art. 495,

comma 4, c.p.p., illegittimo per la mancata costituzione del contradditorio, e per
il fatto che non era stata emessa un’ordinanza dichiarativa della superfluità e
non rilevanza dell’esame del teste.

3. Con motivi nuovi in data 26 febbraio 2014 il difensore di B.B. ha

dell’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito
con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, deducendo che, nel confronto
tra le due normative, la /ex mitior è rappresentata dalla nuova disciplina, non
solo perché nel caso in esame, inerente a droghe cd. “pesanti”, la nuova
disposizione prevede una pena detentiva inferiore nel massimo (cinque anni
rispetto ai sei anni della norma previgente, ossia l’art. 73, comma 5, nella sua
formulazione antecedente al 2006), ma anche per il fatto che, configurando
l’ipotesi della lieve entità come reato autonomo, la sottrae al bilanciamento con
altre circostanze aggravanti e la sottopone ad un termine prescrizionale più
breve.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

I ricorsi sono entrambi inammissibili, per le ragioni di seguito

rispettivamente indicate.

5. Manifestamente infondati, in primo luogo, devono ritenersi i motivi di
doglianza prospettati dal A.A., poiché in relazione ai profili su evidenziati (v. il
par. 2.1.) il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità
ictu ()cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte
valutative compiutamente giustificate dalla Corte d’appello, sostanzialmente
reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di
merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di una
congrua e lineare motivazione, pervenendo alla decisione impugnata attraverso
una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in
risalto nella sentenza del Giudice di primae curae, la cui struttura motivazionale
viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un
corpo argonnentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha
2

chiesto l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena a seguito

puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei
rilievi difensivi, ponendo in evidenza, sulla base delle univoche dichiarazioni rese
dalle persone escusse in dibattimento, ed in particolare dai Carabinieri che
svolsero il servizio antidroga nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 2005 presso il
parcheggio di una discoteca in S. Cesarea Terme, le seguenti circostanze di
fatto: a) che verso le ore 3.30 essi videro sopraggiungere un’auto monovolume
tipo “Mercedes Vito” dalla quale scesero dei giovani, tranne uno che rimase
fermo sul sedile anteriore destro; b) che mentre gli altri si disponevano attorno
al furgone, cominciarono ad avvicinarsi freneticamente, di lì a poco, altri ragazzi,

chinavano e subito dopo ne uscivano; c) che, dopo aver identificato, assieme agli
odierni ricorrenti, le altre persone giunte presso la discoteca con
quell’autoveicolo, i militari accertavano che sullo schienale reclinato del sedile
centrale posteriore del furgone era stata collocata una mattonella di ceramica
25×20 su cui si trovavano due schede di plastica utilizzate per preparare le cd.
“piste” di cocaina, nonché quatto di tali “piste”, già preparate e pronte per essere
offerte ad altri avventori; d) che indosso alla persona rimasta all’interno del
veicolo (Massari Vito) venivano rinvenuti diversi quantitativi di sostanze
stupefacenti (cocaina ed hashish), con la somma in contanti di 100 euro; e) che,
analogamente, veniva rinvenuta indosso al A.A. la somma di 130 euro nella
tasca dei pantaloni e quella di 80 euro nel portafogli, mentre in possesso del
B.B. veniva rinvenuta la somma di 70 euro nella tasca dei jeans; f) che anche
indosso ad altro imputato (Livera Fabio) venne rinvenuta una somma di denaro
di 40 euro; g) che, in particolare, insospettiti dai movimenti osservati attorno al
furgone, i militari avevano notato che i ragazzi si avvicinavano consegnando del
danaro agli imputati, per poi salire e piegarsi sul sedile; h) che a ricevere i soldi
dagli avventori erano il A.A., il B.B. e il D.D., mentre il M.M. si
trovava all’interno del furgone per preparare le dosi e gli altri due fungevano da
“palo”; i) che, allorquando i Carabinieri intervennero per bloccare i ragazzi che si
trovavano fuori del furgone, essi cercarono di avvisare della presenza dei militari
l’altro che era rimasto dentro.
In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è
agevole rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro
di principii che regolano la materia, per un verso ritenendo inverosimile la
configurabilità dell’ipotizzato consumo di gruppo, essendo stata, di contro,
oggettivamente verificata, alla luce delle su indicate modalità e circostanze
sintomatiche, la presenza di un’attività di commercio di droga svoltasi proprio
sotto gli occhi dei Carabinieri, e, per altro verso, ritenendo comprovata, sulla
base di congrue ed esaustive argomentazioni solo genericamente contestate
3

i quali, dopo aver parlato con gli originari occupanti del mezzo, vi entravano, si

dalla difesa, la finalità di una continuativa cessione di sostanze stupefacenti in
favore dei frequentatori della discoteca sottoposta al controllo.
La non punibilità del cd. “consumo di gruppo”, infatti, può riguardare solo
quelle ipotesi, nel caso di specie motivatamente escluse dalla Corte di merito, in
cui la sostanza non sia destinata a terzi, ma all’utilizzo personale degli
appartenenti al gruppo che la codetengono (da ultimo, v. Sez. Un., n. 25401 del
31/01/2013, dep. 10/06/2013, Rv. 255258).
La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le
quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto

maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione
proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro
smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva,
su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e
come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica.
In questa Sede, del resto, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione
del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi
ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse
ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito,
dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere

l’iter argomentativo ivi

tracciato, e a verificarne la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocull
percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

6. Parimenti inammissibili, ex art. 606, comma 3, c.p.p., devono ritenersi le
doglianze prospettate dal B.B., in quanto formulate per la prima volta in
questa Sede, senza averne fatto specifico motivo di censura in occasione del
gravame, con la preventiva sottoposizione della questione alla relativa
cognizione della Corte di merito.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, v’è da osservare, preliminarmente, che la
regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della
Suprema Corte di Cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di
puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non
possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni
di inutilizzabilità la cui valutazione – come avvenuto nel caso qui preso in esame,
chiaramente involgente una serie di apprezzamenti sulla rilevanza o meno
4

oggetto del tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti

dell’attività di istruzione probatoria – richieda accertamenti di merito, che come
tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la
possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso
per cassazione, entro i limiti segnati dall’articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.
(da ultimo, v. Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, dep. 22/10/2010, Rv. 248589;
Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, dep. 26/01/2011, Rv. 249490).

il

ricorrente

considera,

peraltro,

le

implicazioni

riconnesse

all’insegnamento giurisprudenziale specificamente dettato al riguardo da questa
Suprema Corte (Sez. 5, n. 32902 del 24/06/2011, dep. 26/08/2011, Rv.

parte in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta certo
l’inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio,
ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di
deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183, comma primo,
lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente decadenza dal potere di deducibilità
per effetto della sanatoria dovuta all’accettazione degli effetti dell’atto in ragione
dell’omessa formulazione della relativa doglianza nella competente sede di
merito.
Palesemente infondati, inoltre, devono ritenersi i motivi nuovi dedotti dal
ricorrente, avendo i Giudici di merito offerto congrua ed esaustiva giustificazione
dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, cui è stata
già riconosciuta l’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, con
l’individuazione del minimo edittale della pena prevista dalla legge – identica, sia
in relazione all’attuale che alla previgente disciplina normativa – poi
ulteriormente ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche,
così pervenendo ad un risultato finale che evidentemente si pone entro i limiti
della forbice edittale, anche in relazione agli effetti della modifica normativa di
recente introdotta con la L. n. 10/2014, con l’esclusione di ogni possibile profilo
di illegalità della pena.
Né alcun rilievo può assumere, al riguardo, l’applicazione dell’aumento di un
mese per la continuazione “interna”, dovendosi escludere il riesame della
determinazione del relativo incremento, la cui unitarietà non può essere sciolta
poiché nell’istituto della continuazione i meno gravi episodi criminosi perdono la
loro autonomia sanzionatoria e la dosimetria del relativo trattamento confluisce
nella pena unica irrogata per tutte le fattispecie concorrenti (in tal senso, v. Sez.
6, 6 marzo 2014, n. 12727).

7. V’è, infine, da osservare che l’inammissibilità del ricorso per cassazione

preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del
5

250940), secondo cui l’acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di

reato per prescrizione, quand’anche la stessa sia maturata in data anteriore alla
pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di
merito (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).

8. Conclusivamente, alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma

dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che in ragione delle questioni dedotte si ritiene equo determinare

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 14 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Il esi

nella misura di euro 1.000,00.

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