Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 258 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 258 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALLATORE ANTONINO N. IL 06/12/1979
avverso la sentenza n. 2205/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la
decisione di primo grado con la quale Antonino Ballatore veniva condannato alla pena di
anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n.1423 del
1956 pera avere violato la prescrizione degli orari di permanenza presso la propria
abitazione.
Riteneva, in specie, infondata il rilievo in ordine alla mancanza della prova di quanto
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando il vizio della motivazione della sentenza impugnata, lamentando, in specie, il
travisamento della prova essendo ipotizzabile il cattivo funzionamento del campanello
dell’abitazione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto e nella mera
riproposizione dei rilievi dedotti con l’atto di appello sui quali la Corte territoriale ha
motivato compiutamente, facendo corretta applicazione dei principi di diritto più volte
affermati da questa Corte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.
accertamento presso l’abitazione dell’imputato alla luce delle circostanze emerse.