Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25790 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25790 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal difensore di:
Casillo Santo, nato a Napoli, il 21/4/2014;
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;

avverso la sentenza del 26/8/2014 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata – appellata dal solo imputato ed esclusivamente con
riguardo al trattamento sanzionatorio la Corte d’appello di Firenze, in parziale
riforma della pronunzia di primo grado, riduceva la pena irrogata a Casillo Santo
per il reato di furto con strappo aggravato a seguito del riconoscimento, con

Data Udienza: 20/05/2015

giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, dell’attenuante di cui all’art. 62
n. 4 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorrono l’imputato e il Procuratore Generale della Corte
d’appello di Firenze.
Il ricorso dell’imputato deduce vizi della motivazione in ordine all’esito di mera
equivalenza del giudizio di comparazione, mentre quello del P.G. lamenta analoghi

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Sebbene da opposte prospettive i ricorrenti censurano inesistenti lacune nella
motivazione della sentenza, che invece ha adeguatamente e logicamente
argomentato in merito alla riforma del trattamento sanzionatorio determinato in
prime cure.
2.1 Quanto alle lamentele dell’imputato, le stesse non appaiono correlate
all’effettivo contenuto del discorso giustificativo reso dalla Corte territoriale, la
quale ha ben evidenziato le ragioni della ritenuta scarsa rilevanza della confessione
dell’imputato intervenuta in un quadro probatorio già ben definito ed ineludibile,
nonché ha individuato coerentemente alle risultanze processuali i caratteri che
concorrono a delineare in termini negativi la personalità del Casillo e il fatto
imputato, giustificando la valutazione di mera equivalenza tra l’aggravante
contestata e l’attenuante riconosciuta.
2.2 Non meno generiche risultano le censure del P.G., il quale non si confronta con
il condivisibile ragionamento attraverso cui la sentenza ha ricostruito l’effettivo
esito del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di primo grado – e
colpevolmente non esplicitato dallo stesso – giustificandone implicitamente la
riforma del trattamento sanzionatorio sulla base della non illogicamente ritenuta
modesta entità del fatto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato consegue la sua
condanna al pagamento delle spse processuali e della somma di euro 1.000 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

vizi in ordine all’operata riduzione di pena.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente Casillo Santo al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 20/5/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA