Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25787 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25787 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Renzi Osvaldo, nato a Monte San Giusto, il 17/11/1940;

avverso la sentenza del 9/5/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna
di Renzi Osvaldo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella
sua qualità di amministratore della Finsima s.r.l. fallita nel 2004. In parziale riforma
della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi

Data Udienza: 20/05/2015

procedere nei confronti dell’imputato per il concorrente reato di bancarotta
preferenziale perchè estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito
alla ritenuta sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta, rilevando in proposito
come, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, la fallita al momento
dell’erogazione del finanziamento qualificato come distrattivo non versava già in stato

debiti, come provato dal fatto che la procedura concorsuale si è chiusa per
sopravvenuta mancanza di passivo, talchè la condotta contestata deve ritenersi priva di
offensività e comunque non sostenuta dalla consapevolezza di recare pregiudizio ai
creditori. Ancora il finanziamento concesso dall’imputato, regolarmente registrato nelle
scritture contabili, non presentava al momento della sua deliberazione profili di
intrinseca pericolosità tali da evidenziare il dolo del reato, tant’è che il suo rimborso
non è avvenuto solo per l’imprevedibile decesso del debitore. Sotto altro profilo il
ricorrente lamenta altresì l’insussistenza del dolo specifico della contestata bancarotta
preferenziale, evidenziando come il pagamento di Italia Investimenti sia servito a
fornire a quest’ultima la provvista per soddisfare i creditori della fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato al limite dell’inammissibilità e deve pertanto essere rigettato.
2. Le censure del ricorrente con riguardo alla condotta distrattiva contestata sono in
realtà la mera riproposizione di quelle avanzate con il gravame di merito e già
motivatamente confutate dal giudice dell’appello, che ha fatto corretta applicazione dei
consolidati insegnamenti di questa Corte.
2.1 In proposito va infatti ribadito che quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale è
reato di pericolo che si perfeziona con la pronunzia del fallimento, rimanendo del tutto
indifferente ai fini della sua configurabilità le vicende successive della procedura
concorsuale e la causazione di un danno effettivo alla massa creditoria, come dimostra
il fatto che l’art. 216 legge fall. punisce anche condotte che determinano una
diminuzione solo fittizia della garanzia patrimoniale. Né vale, come ha fatto il
ricorrente, evocare la fattispecie della bancarotta riparata, che si ha solo quando, prima
della dichiarazione di fallimento, si sia provveduto a sanare la lesione del patrimonio
conseguita alla distrazione, comportamento che non risulta essere stato posto in essere
nel caso di specie.
2.2 Anche a prescindere dalla loro mera assertività, poi, irrilevanti sono le
considerazioni svolte nel ricorso in merito al fatto che tecnicamente la società non
versasse in stato di insolvenza al momento in cui venne disposto il finanziamento

di insolvenza. Non di meno l’attivo della società era sufficiente a soddisfare i suoi

ritenuto integrare la distrazione. I giudici del merito hanno evocato infatti l’insolvenza
in senso lato intesa, facendo motivatamente riferimento alle condizioni comunque
critiche in cui versava la fallita (già protestata e titolare per lo più di crediti inesigibili in
quanto vantati verso soggetti a loro volta falliti), tanto da far ritenere logicamente
evidente la pericolosità del distacco di risorse – liquide per scopi estranei a quelli della
società (circostanza non contestata dal ricorrente), quale era il prestito non garantito
accordato al Gobbi. Inoltre, la natura di pericolo del reato in contestazione, comporta

necessario la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè che l’autore
della condotta abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5,
n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932).
3. Quanto infine alla lamentata insussistenza del dolo specifico in riferimento ad uno dei
fatti di bancarotta preferenziale contestati, va ricordato che la Corte territoriale ha
ritenuto estinto il reato per prescrizione, talchè non sono deducibili in questa sede i
rassegnati vizi della motivazione, nel mentre dal testo della sentenza non emergono
elementi che consentano di ritenere insussistente il reato secondo il parametro in
proposito applicabile nel sindacato di legittimità (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio
2009, Tettamanti, Rv. 244274)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così- deciso il 20/5/2015
Il Consiglie

che per la sussistenza del dolo generico richiesto per la sua configurabilità non sia

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