Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25786 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25786 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE PASCALE ADELE N. IL 22/06/1952
avverso la sentenza n. 2123/2008 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Lauro, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

De Pascale Adele propone ricorso per cassazione contro la

sentenza del giudice di pace di Roma che l’ha condannata alla pena di
euro 600 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche in
regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, per il reato di
cui all’articolo 594 cod. pen.
A sostegno del ricorso denuncia carenza ed insufficienza della

2.

motivazione; in particolare si stigmatizza l’affermazione di responsabilità
effettuata senza una minuziosa analisi dell’intero compendio probatorio e
soprattutto senza riscontrare in alcun modo le dichiarazioni della persona
offesa Cecilia Antinori. Il giudice avrebbe posto a sostegno delle proprie
valutazioni unicamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa ed
asseritamente confermate dal collega Anton Giulio Lucani, non
prendendo in alcuna considerazione quanto rappresentato dal teste della
difesa, né ha ritenuto necessario alcun approfondimento in merito alla
attendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza laddove
contesta la affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni
rese dal teste P.O., atteso che per principio giurisprudenziale ormai
univoco la dichiarazione resa dalla persona offesa – specie allorché essa
non si sia costituita parte civile nel processo, così manifestando
esplicitamente il suo disinteresse all’esito dello stesso – è elemento di
prova sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna.
2.

Il motivo è, poi, inammissibile sia per genericità che in quanto

afferente a valutazioni di fatto, nella parte in cui contesta la mancata
valutazione di quanto rappresentato dal teste della difesa (senza
nemmeno indicarne il nome e, pur sommariamente, il contenuto della

1

1.

deposizione) e le dichiarazioni dell’agente di polizia municipale Anton
Giulio Lucani.
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 maggio 2015

Il Con

es ensore

p.q.m.

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