Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25784 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25784 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMBIAGHI LOREDANA N. IL 13/06/1944
avverso la sentenza n. 3196/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5231A-A-9/1J10 _
che ha concluso per cA,

VV.

C__C

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24/03/2014 la Corte d’appello di Milano ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al
risarcimento dei danni Loredana Cambiaghi, quale amministratrice, prima di
diritto e poi di fatto, della EDB s.r.I., dichiarata fallita in data 11/04/2003,
avendola ritenuta responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale
(non oggetto di ricorso per cassazione) nonché di vari fatti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e, segnatamente, della distrazione del corrispettivo

imputazione), di immobilizzazioni materiali (punto 4 del capo di imputazione, che
fa riferimento ad automezzi e cellulari), della somma di euro 300.000,00 (punto
3 del capo di imputazione, non oggetto di ricorso per cassazione).
2. Nell’interesse ‘dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando che le
doglianze contenute nei motivi di appello non erano limitate al trattamento
sanzionatorio e, in particolare, con riguardo alle distrazione di cui ai numeri 1, 2
e 5 del capo di imputazione, censuravano il fatto che non si fosse tenuto conto
dei costi sostenuti e non contabilizzati per la realizzazione delle opere da parte di
terzi. Si aggiunge, al riguardo, che, poiché gli unici creditori del fallimento erano
l’erario e le banche era logico desumere che le imprese cui erano stati appaltati i
lavori fossero state pagate.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riferimento alla
contestazione di cui al n. 4, sottolineando che la deduzione difensiva, secondo la
quale i telefoni cellulari e l’autovettura erano stati restituiti ai proprietari, era
stata disattesa dalla Corte territoriale, valorizzando le risultanze delle scritture
contabili, che la medesima Corte aveva ritenuto irregolarmente tenute.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per
avere la Corte territoriale trascurato di considerare la condotta collaborativa
dell’imputata.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha disatteso la pretesa difensiva di scomputo,
dall’ammontare delle distrazioni dei corrispettivi ricavati dalla cessione degli
immobili, dei – peraltro non precisati – costi di realizzazione di questi ultimi, dal
momento che la frammentarietà della documentazione contabile non aveva
neppure consentito di verificare se, al momento degli ultimi incassi, residuassero
spese da pagare ai subappaltatori.

della cessione di immobili realizzati dalla società fallita (punti 1, 2 e 5 del capo di

Siffatto apparato argomentativo è del tutto coerente con l’orientamento di
questa Corte, a mente del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta per

distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte
dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del
26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715).
Ciò posto, va ribadito che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni
della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,
ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n.

all’art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla
condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui
grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta
garanzia che si spiega l’onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di
mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di
sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta
destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto
egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere (Sez.
5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).
Le critiche del ricorrente si concentrano sulla ragionevole erogazione di somme
in favore di subappaltatori non insinuatisi nel passivo fallimentare, ma trascura
completamente di considerare che le spiegazioni richieste al fallito non possono,
a pena di vanificarne la funzione sopra ricostruita, tradursi in mere congetture o
in generiche asserzioni, prive persino di qualunque concreto riferimento alle
somme erogate.
2. Il secondo motivo è inammissibile, per assenza di decisività della critica, dal
momento che, con riferimento alla distrazione di automezzi e telefoni cellulari, la
Corte territoriale, ancora una volta facendo applicazione dei principi ricordati

supra sub 1, ha ritenuto infondata la tesi dell’avvenuta restituzione dei beni,
asseritamente in leasing, al locatore, non solo considerando il fatto che essi
erano stati iscritti in bilancio come voci attive, ma anche e soprattutto alla luce
del fatto che non erano stati rinvenuti i relativi contratti, senza che l’imputata
neppure indicasse dove ottenerne copia presso gli ignoti concedenti o
finanziatori.
In tale contesto, la ricorrente omette di considerare che la mancata richiesta dei
beni da parte dei presunti proprietari presuppone, sul piano logico, almeno
l’allegazione specifica della loro identità, in quanto, in caso contrario, non si
palesa alcuna manifesta illogicità della motivazione che abbia ritenuto questi
ultimi inesistenti.

22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte

3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché la Corte territoriale, con motivazione
assolutamente razionale, ha valorizzato l’intensità del dolo dimostrato nell’agire
per diversi anni illecitamente e la presenza di gravi precedenti anche specifici per
reati fiscali e per bancarotta semplice e fraudolenta.
La ricorrente insiste nel riproporre la tesi della propria condotta collaborativa,
senza in alcun modo precisare per quali ragioni essa si sarebbe tradotta in un
apporto di tale decisività da rendere manifestamente illogica la rilevanza
determinante assegnata dalla sentenza impugnata ai profili sopra ricordati.

della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/05/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA