Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25781 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25781 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Pasculli Domenica, nata a Bitonto, il 17/11/1948;

avverso la sentenza del 25/9/2014 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pístorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto
Cardino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza;
udito per l’imputata l’avv. Maria Alessandra Cova, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta remissione della querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di
Pasculli Domenica per il reato di diffamazione continuata ai danni di Marconi Carolina e
Isopi Alberto, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha

Data Udienza: 06/05/2015

provveduto alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio e della provvisionale,
nonché alla revoca della concessa sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi. Con i primi due eccepisce la nullità della sentenza di primo grado
emessa da giudice incompetente per materia e la sua abnormità in quanto con la
stessa era stata irrogata una pena non prevista per i reati di competenza del giudice di
pace. Con il terzo deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità

remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Successivamente alla presentazione del ricorso le persone offese provvedevano a
rimettere la querela a mezzo di procuratore speciale dinanzi al Commissariato di Polizia
del Piazzo di Giustizia di Roma e contestualmente la Pasculli provvedeva personalmente
a rituale accettazione.
Conseguentemente i reati per cui è intervenuta condanna nei gradi di merito – tutti
perseguibili a querela di parte – devono ritenersi estinti ai sensi dell’art. 152 c.p. e la
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con condanna della
querelata al pagamento delle spese processuali come espressamente concordato tra le
parti nell’atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per -remissione di
querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata.
Così deciso il 6/5/2015

dell’imputata, mentre con il quarto richiede declaratoria di estinzione dei reati in caso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA