Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2578 del 14/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2578 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BILLARDELLO SEBASTIANO N. IL 24/07/1934
avverso la sentenza n. 1668/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
.
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Udito il Procuratore Generale in persona d driDott9m.
che ha concluso per e I • autt.424-ip-,WiR,
-bic.42.0.3″,

Udito, peF laparte ‘vile, l’Avv
UdiVelifens Avv.

Data Udienza: 14/12/2012

Billardello Sebastiano è stato tratto a giudizio davanti al
Tribunale di Marsala- sezione distaccata di Mazara del Vallo- per
rispondere del reato di cui agli articoli 110, 590,583 comma n.1
cod.pen. e della contravvenzione di cui agli articoli 4 e 35
D.L.vo 626/94 perché ,in data 12.07.2002, quale datore di lavoro e
capo cantiere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e
imperizia e con violazione di legge, in particolare delle norme di
cui agli articoli 4, commi 2 e 5 lett.d) e 35 comma 2 D.L.vo
626/94, cagionava lesioni personali gravi a Marascia Vito, operaio
alle sue dipendenze, il quale utilizzando come ariete una trave in
legno per staccare un concio di tufo da una parete da demolire,
dopo la caduta del tufo veniva colpito di rimbalzo dalla stessa
trave al mento, riportando lesioni guarite in tempo superiore ai
quaranta giorni.
Con sentenza del 19.12.08 il Tribunale di Marsala-sezione
distaccata di Mazara del Vallo- in composizione monocratica aveva
dichiarato Billardello Sebastiano colpevole del reato di lesioni
colpose gravi, unitamente agli altri coimputati e lo aveva
condannato alla pena di mesi quattro di reclusione (pena estinta
per effetto dell’indulto), oltre al pagamento delle spese
processualiétitia~ al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile che liquidava in dispositivo. Dichiarava
invece non doversi procedere in ordine alla contravvenzione
contestatagli perché estinta per prescrizione.
Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello
il
difensore del Billardello, unitamente al difensore degli altri
imputati. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza oggetto
del presente ricorso emessa in data 18.03.2010, per quanto attiene
alla posizione di Billardello Sebastiano, confermava la sentenza
impugnata e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese
processuali, nonché al pagamento in favore della parte civile
costituita delle spese del grado liquidate come in dispositivo.
Avverso la predetta sentenza il Billardello, a mezzo del suo
difensore,
proponeva
ricorso
in
cassazione,
chiedendone
l’annullamento, e la censurava per il seguente motivo:
1)inosservanza delle norme processuali in relazione agli articoli
157, comma 1, 160, commi l e 4 e 161 coma 2 c.p..
Lamentava sul punto il ricorrente che il giudice di appello
avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta
prescrizione, dal momento che dalla data di consumazione del reato
(12.07.2002) al momento del deposito della motivazione della
sentenza in grado di appello erano trascorsi oltre sette anni e
sei mesi, tempo questo che estingue il reato in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato.
Alla data della pronuncia di secondo grado,i1 18.03.2010 (nessun
rilievo ha infatti la circostanza che la sentenza in questione sia
stata depositata soltanto in data 4.11.2011), non era ancora
decorso il termine massimo di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in
favore della cassa ammende
Così deciso in Roma il 14.12.2012

Il reato contestato al Billardello è stato infatti commesso in
data 12.07.2002. Peraltro, in considerazione dei molteplici
periodi di sospensione (377 giorni), il termine massimo pari ad
anni sette e mesi sei, è decorso non già in data 12.01.2010, bensì
soltanto in data 24.01.2011, successivamente quindi alla pronuncia
della sentenza di appello.
In data odierna tale termine sarebbe decorso.
Peraltro questa Corte non può dichiarare la prescrizione del
reato, non essendo ammissibile il ricorso diretto soltanto ad
ottenere la dichiarazione di prescrizione.
Il ricorso proposto pertanto è inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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