Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25776 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25776 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORRESANI CHATIA N. IL 06/02/1971
VERGARI SERGIO N. IL 18/04/1965
PACE ALBERTO N. IL 14/06/1964
ZENDRON IRIS N. IL 26/07/1969
avverso la sentenza n. 276/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
27/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/04/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso e, nel caso di derubricazione del reato di cui al capo a) nell’ipotesi
prevista dall’art. 480 c.p., chiede rimettersi la questione alle Sezioni Unite della Cassazione
riguardo all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. introdotto dal dlgs n. 28/2015
Per i ricorrenti Torresani e Pace è presente l’avvocato Giampiero Mattei; per Vergari Sergio, è
presente l’avvocato Giovanni Ceola e per Zendron Iris, l’avvocato Beniamino Migliucci, che
chiedono l’accoglimento del ricorso. Il difensore di Vergari chiede che, nel caso di qualificazione

bis c.p.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 14 maggio 2010 la Corte d’Appello di Trento riformava
parzialmente la pronuncia del G.U.P. dello stesso Tribunale del 14 gennaio 2009 ed
assolveva, perché il fatto non sussiste, gli imputati Torresani Chatia, Vergari Sergio,
Pace Alberto e Zendron Iris, già mandati assolti perché il fatto non costituisce reato, dai
delitti di falsità ideologica, loro contestati per avere, nella qualità di componenti di
Commissione esaminatrice del concorso per funzionario presso la Provincia Autonoma di
Trento, il Vergari quale presidente, la Zendron quale segretaria, formato un elenco di
voti delle prove scritte dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato sul sito
internet della Provincia e quindi trasmesso agli altri organi competenti, da considerarsi
falso, in quanto redatto in mancanza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove
del concorso (capo A) e per avere nelle stesse qualità formato falsi verbali relativi al
predetto concorso, asseritamente compilandoli sulla base di appunti enntrsniti in un file
esistente nel computer della segretaria, rispetto al quale, comunque, presentavano
discrepanze, relative alla data di formazione, alla omessa indicazione delle date di
riunione della Commissione, alle motivazioni dei giudizi e delle votazioni, alla diversità
delle votazioni stesse (capo B), fatti commessi il 22 ottobre 2007.

del reato di cui al capo a) ai sensi dell’art. 480 c.p, trovi applicazione il disposto dell’art. 131

2. Proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Trento, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza del
12 maggio 2011 annullava con rinvio la pronuncia di appello. Rilevava che:
3. i delitti di falso sono puniti a titolo di dolo generico, sicché gli stessi restano integrati
dalla consapevolezza della “immutatio veri” senza sia richiesta la volontà di arrecare
pregiudizio o di ingannare;
4. i verbali della Commissione esaminatrice, redatti in data 19 e 20/11/2007 con date
anteriori erano da considerarsi non veritieri, come già affermato anche dai giudici di
merito;

2.)/

5. la qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A), riguardante la falsità dell’atto
contenente le votazioni, era condizionata dalla natura e dagli effetti dell’atto, perché, se
mero elenco riassuntivo, esso costituiva certificazione, mentre se integrante la vera
graduatoria del concorso era frutto di un’attività pregressa di valutazione e
certificazione per cui doveva individuarsi quale atto pubblico proveniente dalla
Commissione esaminatrice.
6. Con sentenza resa il 9 gennaio 2013 all’esito del giudizio di rinvio la Corte d’Appello di

perché il fatto non costituisce reato. Rilevava al riguardo che:

l’assoluzione pronunciata dalla stessa Corte d’Appello con la sentenza annullata nei
confronti degli imputati Torresani e Pace quanto al reato di cui al capo A) non era stata
oggetto di annullamento e quindi era passata in giudicato;

non sussistevano i presupposti per disporre la parziale rinnovazione dell’istruttoria onde
acquisire la conversazione telefonica, che sarebbe intervenuta tra la parte civile e il
direttore dell’Ufficio Concorsi, trasfusa in un file, perché oggetto di produzione tardiva e
comunque costituente prova non decisiva e rilevante, anche in ragione dell’assenza di
garanzia di autenticità, trattandosi di conversazione captata ad insaputa
dell’interlocutore, e di veridicità, non provenendo da teste consapevole di essere tale
riguardo a fatti del processo, mentre la Corte era già in grado di decidere allo stato
degli atti;

l’elenco di voti assegnati alle prove scritte dei candidati partecipanti al concorso indetto
dall’Amministrazione Provinciale di Trento doveva considerarsi atto pubblico perché
formato all’esito dell’attività di valutazione e certificazione svolta dalla Commissione
esaminatrice, risultante da atti esistenti in minuta e non in base a verbali ufficiali e,
come tali, sottoscritti;

i verbali della Commissione esaminatrice erano stati sicuramente formati in date
successive, ossia il 19 e 20 novembre 2007, a quelle in essi riportate sulla base degli
appunti inseriti in un documento informatico, custodito nel computer in uso alla
segretaria Zendron, come riconosciuto nel verbale nr. 9 ove si era dato atto
dell’approvazione del verbale precedente e della sottoscrizione di quelli contrassegnati
dai nr.i da 01 a 9;

quanto all’elemento soggettivo dei contestati reati, doveva tenersi conto di quanto già
rilevato nella sentenza del Consiglio di Stato del 24/4/2012, ossia che, sebbene la
verbalizzazione, avvenuta un mese dopo il compimento delle relative operazioni di
valutazione fosse stata effettuata in violazione delle regole di anonimato e dei principi di
trasparenza e certezza, tanto da rendere sussistente l’elemento materiale dei delitti di

Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava l’assoluzione di tutti gli imputati

falso contestati, ciò nonostante la Commissione esaminatrice era incorsa in un errore
colposo, come rivelato dall’esistenza di una prassi consolidata nell’amministrazione di
riferimento, attestata dalla comunicazione del 3/12/2007, circa la formazione
progressiva e ritardata degli atti, rispecchianti quanto già accertato e deciso,
riconducibile a mera irregolarità o a negligenza.
1. Avverso detta sentenza proponeva nuovamente ricorso per cassazione il Procuratore —
Generale presso la Corte d’Appello di Trento, chiedendo l’annullamento per:

manifesta illogicità della motivazione; inosservanza della disposizione dell’art. 627
c.p.p., comma 3, ed omessa pronuncia sulla falsità degli atti in riferimento alla disposta
assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di cui al capo B) e del Vergari e della Zendron
dal delitto di cui al capo A), nonché l’omessa pronuncia di falsità dei verbali di concorso
da 1 a 8 e dell’elenco voti incriminati.
2. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello era incorsa in un errore logico, laddove aveva
rilevato che il dato della tardiva formazione e sottoscrizione dei verbali nr. 1-8 era
emerso proprio dalla documentazione della stessa Commissione esaminatrice,
sequestrata dalla polizia giudiziaria ed in atti, senza avvedersi che tale attestazione era
stata necessitata dal primo intervento della Guardia di Finanza, avvenuto il 16
novembre 2007, che aveva reso noto agli imputati di essere oggetto d’indagine e che a
questa data non esisteva nemmeno nei documenti informatici contenenti la minuta la
manifestazione dell’intenzione di sottoscrivere tardivamente il 20 novembre 2007 i

verbali delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti. Inoltre, era altrettanto
illogica l’affermazione, riportata nella sentenza impugnata, secondo la quale non
risultavano accertate valutazioni e motivazioni differenti rispetto a quelle approvate
dall’intera Commissione, mentre già la sentenza rescindente aveva rilevato la carenza,
anche negli appunti informali, dei giudizi sulle prove dei candidati ritenuti idonei ed era
dimostrato che la Commissione aveva inventato la motivazione del giudizio per
candidati quali la parte civile ed altri inidonei, in precedenza del tutto inesistenti. Non
corretto ed illogico era l’utilizzo della pronuncia del Consiglio di Stato, dalla quale la
Corte territoriale aveva ricavato elementi di giudizio senza considerare i limiti intrinseci
alla cognizione dei giudice amministrativo, che mai avrebbe potuto accertare reati ed il
relativo dolo e dalla ritenuta conformazione da parte degli imputati ad una prassi
vigente presso l’Amministrazione Provinciale; da quanto attestato nel verbale nr. 9
discendeva che costoro avevano consapevolmente retrodatato i verbali, li avevano
compilati “ex post” con le votazioni e le avevano riferite falsamente ad elabora
anonimi.

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e

3. Anche in riferimento alrimmutatio veri”, la Corte d’Appello non si era attenuta ai chiari
principi di diritto, contenuti nella sentenza della Suprema Corte, che aveva già rilevato
come formare e pubblicare prima l’elenco voti e poi i verbali della Commissione
esaminatrice espressivi di tali votazioni costituisce una procedura obiettivamente falsa,
in quanto l’atto successivo viene redatto in assenza del suo necessario presupposto,
mentre poi la Corte di merito aveva negato il profilo volontario della falsità per essere
stati gli imputati non consapevoli dell’illiceità della condotta, ma consci dei

penale. Infine, anche il rilievo critico sulla mancata impugnazione della pronuncia
assolutoria degli imputati Torresani e Pace dal delitto di cui al capo A) era
incomprensibile, mentre la loro assoluzione era dipesa dal fatto di non avere essi
partecipato alla formazione e sottoscrizione dell’elenco voti in contestazione.
La Corte d’Appello aveva comunque omesso di pronunciare la falsità dei verbali ai sensi
dell’art. 537 c.p.p., commi 1 e 4, la cui declaratoria non era impedita dall’assoluzione
perché il fatto non costituisce reato.
4. Questa Corte, con sentenza del 2 aprile 2014, emessa dalla Prima Sezione Penale
annullava la sentenza impugnata rinviando, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di
Trento rilevando che erano contestati agli imputati i reati di falso ideologico in atto
pubblico e che non era contestata, sotto il profilo materiale, la falsità ideologica dei
verbali redatti in data 19 e 20 novembre 2007, riguardanti il capo B dell’imputazione,
sia perché redatti in un unico contesto e non secondo l’effettiva e cronologica
progressione delle fasi del procedimento amministrativo concorsuale, sia perché le
motivazioni delle prove scritte erano state create a distanza di molti giorni. Ciò aveva
compromesso la garanzia dell’anonimato, in quanto le votazioni ufficiali erano state
attribuite, non prima, ma dopo l’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati,
dal momento che i verbali erano stati compilati certamente dopo la pubblicazione della
graduatoria.
5. La Corte di legittimità censurava la motivazione dei giudici del rinvio con riferimento ai
tre profili sui quali avevano escluso l’elemento soggettivo, perché non rispettosi dei dati
probatori acquisiti. In particolare, era stata enfatizzata arbitrariamente la decisione del
Consiglio di Stato richiamata senza tener conto che – la stessa era funzionale solo alla
legittimità degli atti amministrativi e non anche al profilo della mera colpa nell’errore; in
secondo luogo, la eventuale prassi esistente presso l’Amministrazione Provinciale di
Trento non avrebbe potuto legittimare la creazione postuma della motivazione dei
giudizi sugli elaborati ritenuti inidonei e la compromissione dell’anonimato
nell’assegnazione delle votazioni. In terzo luogo, il valore del verbale n. 9 del 20
novembre 2007 doveva tener conto della circostanza, pacifica, che, negli appunti

comportamenti posti in essere, il che era già sufficiente per ravvisarne la responsabilità

informatici, non vi era traccia di calendarizzazione di riunioni, per le date del 19 e 20
novembre.
6 Con sentenza del 27 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della decisione
del Gup del Tribunale del 14 gennaio 2009, dichiarava Vergari Sergio e Zendron Iris,
responsabili dei reati di cui al capo A della rubrica e Vergari Sergio, Zendron Iris,
Torresani Chatia e Pace Alberto, del reato di cui al capo B e, concesse le attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante contestata in fatto al capo B, condannava Vergari e

alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile, Melchiori Giulio, da liquidare in separata sede.
7. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi per cassazione il difensore di
Torresani e Pace, e i difensori di Vergari e Zendron.
8. Il difensore di Pace Alberto e Torresani Chatia, lamenta:

vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all’elemento psicologico del
reato attesa l’inesigibilità di una diversa condotta da parte dei commissari;

violazione degli articoli 479 e 43 del codice penale e il vizio di motivazione,
relativamente all’elemento psicologico, attesa la non conoscibilità, per gli imputati, dei
profili di falsità dei verbali sottoscritti ed evidenziati dalla sentenza impugnata;

vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, attesa
l’irrilevanza delle difformità rilevate tra i file rinvenuti nel computer e i verbali
sottoscritti;

vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato e travisamento del fatto
con riferimento alla stesura delle motivazioni delle votazioni relative alle prove scritte;

vizio di motivazione e violazione degli articoli 5 e 42 del codice penale, con riferimento

Zendron alla pena di mesi otto giorni 20 di reclusione e Torresani Chatia e Pace Alberto

all’elemento psicologico del reato di falso, essendosi gli imputati uniformati ad una
prassi amministrativa costante e legittima;

vizio di motivazione con riferimento -all’elemento psicologico del reato, per l’errata
valutazione della condotta degli imputati, alla luce dei fatti evidenziati in sentenza;

vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei differenti ruoli e comportamenti degli
imputati e alla conseguente sussistenza del dolo;

violazione dell’articolo 523 del codice di rito e vizio di motivazione riguardo alle
statuizioni civili della sentenza impugnata;

6f1

mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza,
delle attenuanti generiche, rispetto all’aggravante contestata.

9. Il difensore di Zendron Iris, con il ricorso per cassazione, lamenta:

violazione degli articoli 110 e 479 del codice penale, nonché degli articoli 5 e 47 del
codice penale e vizio di motivazione, in ordine alla consapevolezza e volontà di
-commettere un delitto di falso;
violazione dell’articolo 479 del codice penale attesa l’insussistenza del reato contestato
il luogo di quello, eventualmente ricorrente, previsto dall’articolo 480 del codice penale,
in relazione al capo A dell’imputazione;

violazione degli articoli 476 e 479 e vizio di motivazione con riferimento al capo B della
imputazione.

10.11 difensore di Vergari Sergio, con il ricorso per Cassazione, deduce:

violazione degli articoli 43, 479 e 5 del codice penale ed errata valutazione della
sussistenza dell’elemento psicologico del reato;

violazione di legge e del canone di giudizio di cui all’articolo 533 del codice penale,
attesa l’insussistenza del dolo o la ricorrenza dell’errore scusabile previsto all’articolo 5
del codice penale;

violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo al capo A della imputazione, attesa
l’insussistenza del reato previsto dall’articolo 479 del codice penale, anziché nel falso in
certificato previsto all’articolo 480 del codice penale;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’applicazione delle attenuanti
generiche, in misura equivalente e non prevalente, rispetto all’aggravante contestata.

11.Con memoria depositata il 7 aprile 2015 la parte civile, Melchiori Giulio, evidenzia il
principio di immanenza della costituzione di parte civile, ribadendo il proprio interesse in
relazione tutte le richieste formulate nei precedenti gradi di giudizio, replicando
sinteticamente alle censure contenute nei motivi di ricorso degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il difensore di Pace Alberto e Torresani Chatia, lamenta vizio di
motivazione e violazione di legge relativamente all’elemento soggettivo del reato,
attesa l’inesigibilità di una diversa condotta da parte dei commissari. In particolare, la
difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente quale
condotta alternativa avrebbero potuto tenere gli imputati, Pace e Torresani, nel

momento in cui, convocati dal Presidente e dalla Segretaria alla riunione del 19
novembre 2007, si videro sottoporre i verbali delle sedute precedenti, predisposti dalla
segretaria per procedere alla loro correzione, appropriazione e, successiva, firma.
2. Sotto tale profilo il giudice di appello non avrebbe valutato separatamente le condotte
individuali poste in essere dai membri della Commissione che, al contrario, sono state
considerate erroneamente in maniera unitaria. Invece, gli imputati non avevano alcuna
voce in capitolo riguardo ai tempi di predisposizione e stampa dei verbali, essendosi

della Commissione.
3. Il difensore rileva, in effetti, che sarebbe stato doveroso che i verbali curati dalla
segretaria fossero subito stampati, per essere approvati e firmati nei giorni
immediatamente seguenti le varie sedute e che, sotto tale profilo il commissari, odierni
ricorrenti, certamente hanno sbagliato a non pretendere tale operato. Ma da tali
elementi non è possibile affermare la falsità degli atti, poiché nessuno dei commissari
era consapevole di ciò, poiché i verbali rispecchiavano fedelmente le attività svolte. In
definitiva, la decisione risulta censurabile per mancanza di motivazione riguardo alla
non esigibilità di una condotta alternativa da parte degli imputati e per la loro non
punibilità ai sensi dell’articolo – 51 del codice penale, per l’omessa valutazione del ruolo
di semplici esperti della materia sostanziale, rivestito dagli imputati.
4. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli articoli 479 e 43 del codice
penale e vizio di motivazione, relativamente all’elemento psicologico, attesa la non
conoscibilità, per gli imputati, dei profili di falsità dei verbali sottoscritti ed evidenziati
dalla sentenza impugnata. Sulla base della prassi secondo la quale i verbali delle
operazioni venivano formati e sottoscritti alcuni giorni dopo la seduta che essi
rappresentano, gli imputati, uniformandosi a tale pratica, hanno specificato, nei verbali
nn. 8 e 9, la data in cui tutti i verbali sono stati approvati e sottoscritti, con ciò
dimostrando l’assoluta carenza dell’elemento soggettivo.
5. Sotto tale profilo la sentenza appare giuridicamente errata nella parte in cui qualifica
come falso un verbale, solo perché riporta la data della seduta a cui esso si riferisce. In
secondo luogo, la motivazionb appare contraddittoria nella parte in cui non riconosce
valore alla circostanza che gli imputati hanno dato esplicitamente atto della data
effettiva di approvazione e sottoscrizione dei verbali ufficiali. In maniera contraddittoria
la Corte territoriale pretende di attribuire agli imputati l’intenzione di falsificare, sulla
base di una circostanza che, al contrario, era stata riferita dagli stessi imputati pochi
giorni prima alla Polizia Giudiziaria, in occasione dell’acquisizione del documenti del 16
novembre 2007.

limitati, in buona fede, a verificare che il contenuto dei verbali rispecchiasse l’operato

6. Sotto altro profilo la sentenza, secondo la difesa, appare censurabile nella parte in cui
deduce l’elemento soggettivo del dolo dalla difformità tra i files rinvenuti nel computer e
la definitiva stesura. Al contrario, deduce la difesa, il giudice del merito avrebbe dovuto
verificare se nei verbali sottoscritti dagli imputati fossero state dolosamente descritte
attività mai compiute. Tale circostanza non ricorre, al di là delle fisiologiche discrasie,
intese quali correzioni e integrazioni, rispetto alle bozze informatiche.
7. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza

rinvenuti nel computer e i verbali sottoscritti. Secondo la difesa, la Corte territoriale
avrebbe dovuto dimostrare che i commissari hanno falsato la realtà poiché,
diversamente, l’attività posta in essere, consisteva nella fisiologica possibilità di
completare e correggere la versione provvisoria di un atto, sulla base, sia della
memoria storica di chi ha partecipato alle operazioni, sia adoperando gli appunti e le
annotazioni custodite da ogni commissario. Tali documenti non sarebbero stati acquisiti
soltanto a causa dell’inerzia dell’autorità giudiziaria, che non – aveva richiesto agli
imputati tali minute o i brogliacci.
8. Riguardo alle discrepanze individuate nella sentenza e nel capo di imputazione, la difesa
deduce l’illogicità della decisione nella parte in cui ritiene indice della sussistenza del
dolo, le divergenze che, al contrario, dimostrano la buona fede degli imputati. In
particolare, sia le discrepanze elencate nel capo di imputazione, che quelle rilevate nella
sentenza della Corte d’Appello, costituirebbero banali errori o differenze irrilevanti ai fini
della valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
9. Con Il quarto motivo la difesa deduce vizio di motivazione riguardo all’elemento
soggettivo del reato e travisamento del fatto con riferimento alla stesura delle
motivazioni delle votazioni relative alle prove scritte. La difesa deduce la carenza e
l’illogicità della motivazione nella parte in cui La Corte distrettuale pretende di attribuire
al preteso ritardo nella compilazione dei verbali, la prova della falsità, senza considérare

dell’elemento psicologico del reato, attesa l’irrilevanza delle difformità rilevate tra i files

che la verbalizzazione tardiva delle prove non esprime in alcun modo la volontà
falsificatoria degli imputati. Conseguentemente la difesa chiede alla Corte di legittimità
di verificare, attraverso la lettura dei verbali della Commissione esaminatrice,
l’esattezza di quanto dedotto dai ricorrenti e l’erroneità della affermazione contenuta
nella sentenza impugnata. Questo in quanto la Commissione, nel valutare ciascuna
prova, ha ripreso alla lettera i criteri di valutazione fissati nella prima riunione,
completando, con piccoli integrazioni legate ai criteri di massima predeterminati, quelle

)72./

valutazioni che, comunque, risultavano identiche per ciascun elaborato valutato con la

medesima votazione. Sotto tale profilo la Corte territoriale non prende in esame il fatto ‘

che nessuna censura è stata proposta riguardo all’operato sostanziale della
Commissione.
10.Con il quinto motivo il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione degli articoli 5
e 42 del codice penale, con riferimento all’elemento psicologico del reato di falso per
essersi gli imputati uniformati ad una prassi amministrativa costante e legittima. Sotto
tale profilo erroneamente la Corte territoriale avrebbe richiamata l’art. 5 del – codice
penale, in quanto l’errore riguardava l’interpretazione di una normativa amministrativa,

11.L’articolo 15 del d.p.r. n. 487 del 1994 non troverebbe applicazione poiché non è
contenuto nel bando, ma solo nella delibera della Giunta Provinciale che approva il
bando. Per il resto, non appaiono congruenti le motivazioni della Corte territoriale che
escludono la sussistenza stessa della prassi amministrativa relativa al differimento
dell’attività di verbalizzazione. Al contrario, i commissari hanno operato sulla base di
una prassi amministrativa riconosciuta e avallata dagli organi amministrativi di vertice,
competenti in materia di procedure concorsuali, confermata dagli atti adottati dai
funzionari del servizio per il personale e dell’ufficio concorsi, successivamente alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
12.Attenzione, nella delibera del 4 maggio 2007 della Giunta Provinciale con la quale si in
dice il concorso per 17 posti di funzionario e si dispone la pubblicazione del bando di
concorso è contenuto il rinvio al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 con la specifica indicazione
delle modalità di svolgimento del concorso.
13. Con il sesto motivo la difesa di Pace e Torresani deduce vizio di motivazione con
riferimento all’elemento psicologico del reato attesa l’errata valutazione della condotta
degli imputati alla luce dei fatti evidenziati in sentenza. Al contrario, consentirebbe di
escludere il dolo la circostanza che i verbali sono stati approvati e sottoscritti dalla
Commissione di esame dopo l’accesso della Polizia Giudiziaria, che aveva accertato
l’inesistenza dei verbali ufficiali e la presenza delle bozze informatiche. Pertanto, doveva
escludersi che gli imputati potessero avere intenzione di attestare false date di
formazione dei verbali e false attività, smentite dal contenuto dei documenti informatici
e ciò in quanto erano perfettamente consapevoli di quanto già accertato dalla Polizia
Giudiziaria.
14. Con il settimo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione
dei comportamenti degli imputati, ai fini della sussistenza del dolo. La Corte avrebbe
omesso di considerare adeguatamente il diverso ruolo che ciascun imputato rivestiva
nell’ambito della Commissione di esame. In particolare, la nomina degli imputati Pace e
Torresani era funzionale alla predisposizione delle prove e alla valutazione dei candidati,

concernente le modalità di verbalizzazione delle operazioni collegiali.

mentre il ruolo relativo alla procedura amministrativa era di pertinenza dell’Ufficio
Concorsi e del responsabile del procedimento e coordinati dal Presidente. L’unico
obbligo che gravava sui ricorrenti era quello di verificare la veridicità dei verbali, prima
di provvedere alla loro sottoscrizione.
15. Con l’ottavo motivo la difesa degli imputati deduce violazione dell’articolo 523 del codice
di rito e vizio di motivazione riguardo alte-statuizioni civili della sentenza impugnata. In
particolare, la parte civile, presente fisicamente in aula, non aveva formulato davanti al

imputati al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
16.Motivo infondato: È legittima la statuizione – pronunciata in sede di appello – di
condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest’ultima non abbia
presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della
costituzione di parte civile, previsto dall’art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in
virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo
anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non
impugnante sicché l’immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei
casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente
previsti dall’art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013
– dep. 24/09/2013, De Iuliis e altro, Rv. 257199)
17.Con il nono motivo il difensore lamenta mancanza di motivazione in ordine al giudizio di
equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante
contestata. La difesa rileva l’errata valutazione, sotto il profilo del mancato
riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, indicate e
l’adozione di un trattamento sanzionatorio omogeneo, nonostante la diversità dei ruoli.
In ogni caso, gli elementi di fatto idonei a ritenere particolarmente attenuato il dolo
avrebbero consentito l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
18.Con il primo motivo il difensore di Zendron Iris, lamenta violazione degli articoli 110 e
479 del codice penale, nonché degli articoli 5 e 47 del codice penale e vizio di
motivazione in ordine alla consapevolezza e volontà di commettere un delitto di falso.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il TAR di Trento, con la
sentenza n. 215 del 2008, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato, aveva
ritenuto che il verbale delle attività collegiali poteva essere redatto in un unico
momento, alla fine delle operazioni collegiali e che svolge una funzione di
documentazione delle operazioni e non di attestazione di quanto in precedenza deciso.
Sotto altro profilo, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato l’esistenza di
una prassi consolidata presso la Provincia Autonoma di Trento, attestata dalle
dichiarazioni provenienti dai massimi dirigenti dell’amministrazione, rispetto alla qual

giudice di appello alcuna richiesta. Nonostante ciò la Corte territoriale ha condannato gli

non assume rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il disposto
dell’articolo 15 del d.p.r. n. 487 del 1994 per il quale il Tar ha escluso la sussistenza di
un recepimento nell’ordinamento provinciale delle disposizioni statali. La segretaria
Zendron certamente non si è discostata dalle valutazioni espresse dagli uffici della
Provincia di Trento e, quindi, non è possibile affermare che fosse consapevole di
certificare dati non corrispondenti alla realtà.
19.Con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell’articolo 479 del codice penale

previsto dall’articolo 480 del codice penale, in relazione al capo A dell’imputazione.
Secondo la difesa l’imputata era priva di poteri decisionali e non svolgeva funzioni
valutative, ma solo certificative per cui, al più, avrebbe potuto configurarsi l’ipotesi del
falso in certificato.
20.Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione degli articoli 476 e 479 e vizio di
motivazione con riferimento al capo B dell’imputazione. In particolare, la Corte
territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l’esistenza di una prassi consolidata
rispettata dai componenti della Commissione, travisando il significato della sentenza del
Consiglio di Stato, che pur annullando la decisione del TAR di Trento, aveva comunque
fatto riferimento ad un errore da parte della Commissione che, la Corte territoriale, ha
ritenuto elemento insufficiente ai fini dell’esclusione della volontà dolosa, richiesta dal
delitto di falso. Al contrario le risultanze processuali non hanno consentito di ritenere
dimostrato l’intento di manipolare gli esiti del concorso, come pure riconosciuto dalla
Corte d’Appello in sede di valutazione delle attenuanti generiche.
21..Con I primo motivo IL difensore di Vergari Sergio, deduce violazione degli articoli 43, „
479 e 5 del codice penale ed errata valutazione della sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, ribadendo che la disciplina regolamentare statale il cui al d.p.r. 9
maggio 1994 n. 487 non trova applicazione nella Provincia di Trento, in assenza di un
rinvio recettizio materiale, presente soltanto nell’allegato b) del bando, comunque

attesa l’insussistenza del reato contestato in luogo di quello, eventualmente ricorrente,

riferito alla differente materia dei titoli che danno diritto alla preferenza a parità di
merito.
22. Per il resto la Commissione sia è attenuta alla prassi consolidata aggiungendo che, sulla
base del parere pro ventate prodotto, l’elenco dei candidati ammessi, pur duplicando la
funzione documentale del verbale, per ragioni di tempestività della documentazione,
non presuppone in alcun modo la preventiva esistenza del verbale che, al contrario, può
essere redatto il sottoscritto in un momento successivo. Pertanto, nell’ambito di tale
procedimento a formazione progressiva, quello che rileva è che nei verbali sia dato atto
di questa progressività, che risulti che le attività siano state effettivamente svolte prima
di quelle susseguenti, che siano stati stabiliti i criteri di valutazione degli elaborati, che fr i

vengano corretti in forma anonima e che venga abbinato l’elaborato anonimo al
nominativo del candidato, in modo da individuare coloro che sono ammessi alle prove
orali. Tali adempimenti sono stati espletati. Sotto altro profilo non sussisterebbe
l’elemento soggettivo ricorrendo l’ipotesi di errore scusabile, poiché i commissari non
erano esperti della materia concorsuale e agli stessi non è applicabile la giurisprudenza
richiamata dalla Corte territoriale.
23.Sulla base di tali elementi deve escludersi che l’imputato Vergari Sergio avesse la

l’imputato e gli altri componenti della -Commissione erano consapevoli di attestare
quanto storicamente avvenuto, sottoscrivendo i verbali da 1 a 9, al fine di dare atto di
quali erano stati i passaggi che avevano condotto a quei risultati.
24. Pertanto, secondo la difesa, la motivazione della Corte territoriale appare censurabile
per non avere verificato che la falsità era stata determinata da una leggerezza
dell’agente o da una incompleta conoscenza o da errata interpretazione di disposizioni
normative oppure dalla negligente applicazione di una prassi amministrativa.
25.Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge e del canone di giudizio di
quell’articolo 533 del codice penale attesa l’insussistenza del dolo o la ricorrenza
dell’errore scusabile previsto all’articolo 5 del codice penale. Ricorrerebbero almeno tre
ragioni per escludere l’elemento soggettivo del reato: la circostanza che tre giudici di
merito hanno originariamente escluso la sussistenza dell’elemento psicologico; il fatto
che il giudice amministrativo, in primo grado, aveva concluso per la legittimità
amministrativa degli atti e che gli uffici preposti all’attività concorsuale della Provincia
avevano avallato l’operato dei commissari. Tutto questo consentirebbe di _applicare,
quantomeno, l’ipotesi dell’errore scusabile previsto all’articolo 5 del codice penale.
26.Con il terzo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione,
riguardo al capo A della imputazione, per l’insussistenza del reato previsto dall’articolo
479 del codice penale, in luogo del falso in certificato previsto all’articolo 480 del codice
penale. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato, come falso in atto
pubblico, quello che era, in realtà, al più, un falso in certificato.
27.Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
riguardo all’applicazione delle attenuanti generiche, in misura equivalente, rispetto
all’aggravante contestata, in difetto della prova di un intento manipolativo degli esiti del
concorso.

*************

coscienza e volontà dì attestare fatti e situazioni non conformi al vero. Al contrario,

28.La sentenza impugnata non merita censura attesa l’infondatezza dei motivi di ricorso. I
giudici di merito, in sede di rinvio, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e
fondata sulla corretta lettura delle emergenze processuali, hanno valorizzato,
innanzitutto, il dato giuridicamente vincolante costituito dai principi espressi dalle due
decisioni della Suprema Corte che hanno annullato le sentenze del giudice di appello.
29.La rilevanza penale delle condotte in esame, infatti, risiede -per quello che si dirà- nella
circostanza, pacifica e non contestata, rappresentata dal fatto che gli imputati hanno

-pubblicazione dei relativi verbali. Gli altri profili penali discendono come conseguenza necessaria di quelle condotte.
30.Con riferimento al capo A) la sentenza impugnata è immune da censure, laddove, con
iter motivazionale correttamente sviluppato, sulla base del giudicato vincolante
proveniente dalle citate decisioni emesse da questa Corte, ha qualificato il fatto come
falso in atto pubblico, argomentando che l’ambito attestativo dell’atto pubblico si
estende anche alle attestazioni implicite in tutti quei casi, ricorrenti nell’ipotesi in
esame, in cui l’attività del pubblico ufficiale costituisce presupposto o condizione
dell’attestazione espressa. L’elenco degli ammessi all’orale, pertanto, sottoscritto dal
segretario e dal presidente, era stato trasmesso e pubblicato in assenza dei necessari
presupposti, trattandosi di un atto che avrebbe dovuto esprimere una volontà collegiale
ed essere necessariamente preceduto, quanto meno, da un verbale nel quale si dava
atto dell’ultimazione delle procedure di correzione e del loro esito. Documento
certamente non sussistente nel caso di specie, tale non potendosi qualificare il file
memorizzato solo nel computer della Zendron, correttamente ritenuto dal giudice di
prime cure: verbale “inesistente”.
31.Appare pertanto corretta la valutazione espressa dalla Corte territoriale secondo cui la
pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale, in assenza degli atti presupposti,
costituiti dai verbali delle operazioni, costituisce certamente falso ideologico poiché si
trattava di un atto che doveva esprimere una volontà collegiale ed essere preceduto da
un verbale nel quale si dava atto dell’ultimazione della procedura di correzione e del
loro esito, risultando insufficiente l’esistenza di documenti informatici presenti sul
computer della segretaria, privi del carattere della ufficialità.
32.A tali considerazioni occorre aggiungere che, con riferimento al capo A, il falso elenco di
voti rientra nella categoria degli atti pubblici, cioè atti diretti ad approvare il
compimento di attività espletate direttamente dal pubblico ufficiale o da terzi in sua
presenza, così come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 12 maggio
2011. Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il reato è stato correttamente

provveduto alla pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei, prima della redazione e

qualificato dalla Corte distrettuale quale falso ideologico in atto pubblico ai sensi
dell’articolo 479 del codice penale.
33.Le considerazioni che precedono rendono inammissibili i rilievi oggetto dei motivi
proposti dalla difesa di Zendron (motivo n. 2) e Vergari (motivo n; 3) con i quali si
prospetta nuovamente la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 480 c.p., preclusa, per
quanto :si è detto,– dalle precise indicazioni provenienti dalle decisioni della Corta_cli

34. Difettando la deliberazione collegiale che avrebbe dovuto precedere la pubblicazione
dell’elenco degli ammessi all’orale, non vi sono dubbi sulla consapevolezza da parte di
entrambi gli imputati che, non avendo questi mai formato, nè sottoscritto tali verbali,
ricorreva la coscienza e volontà, da parte degli stessi, di porre in essere un falso
ideologico, nel momento in cui apponevano le firme sull’elenco degli ammessi agli orali,
in quanto manifestavano l’esistenza dì un atto inesistente. Ciò è sufficiente ad integrare
il dolo generico richiesto dalla norma.
35. Pertanto, pur non essendo dimostrato il compimento di condotte fraudolente, dirette a
“pilotare” la procedura concorsuale, ciònonostante non vi sono dubbi sulla sussistenza
della condotta concretamente lesiva del bene giuridico della fede pubblica, inteso quale
affidamento collettivo sulla veridicità di quanto attestato negli atti pubblici.
36.Quanto precede consente di superare i riferimenti al profilo soggettivo del reato sub A
contenuti nei ricorsi proposti dalla difesa di Vergari e Zandron.
37.Anche con riferimento al capo B), non è contestabile la sussistenza del profilo materiale
del falso ideologico come confermato dalle due decisioni della Corte di cassazione.
38.Inoltre, non è oggetto di rilievi la circostanza, espressamente chiarita dalla Cassazione
nella decisione del 2 aprile 2014, che l’addebito contestato agli imputati Pace e
Torresani riguarda le condotte di falsità ideologica in atto pubblico, poiché l’indicazione
della norma di cui all’articolo 476 è stata inserita al capo B) al solo fine di indicare il
trattamento sanzionatorio applicabile.
39. Nella prima decisione rescindente della Quinta Sezione Penale di questa Corte, .si è
riscontrato in punto di fatto, la certezza, come tale ritenuta anche dai giudici di appello,
della falsità ideologica dei verbali redatti in data 19 e 20 novembre 2007 e che tanto
risultava, non per la discrasia tra data di compilazione e data di compimento delle
relative attività in essi attestate, ma perché:
erano stati redatti in unico contesto e non secondo l’effettiva e storica
progressione delle varie e successive fasi del procedimento amministrativo
concorsuale, il che rendeva il falso rilevante;

legittimità in sede di annullamento.

le valutazioni e relative motivazioni delle prove scritte dei candidati giudicati
inidonei erano state “create” a distanza di molti giorni, stante l’assenza, non solo
degli atti ufficiali antecedenti la pubblicazione della graduatoria, ma anche di
appunti informali;
era stata compromessa la garanzia dell’anonimato, in quanto le votazioni
“ufficiali” – erano state attribuite, non -prima, ma dopo l’apertura delle buste
contenenti i nomi dei candidati, dal momento che i verbali erano stati compilati

40.La Corte di Cassazione aveva concluso che “formare e pubblicare” prima l’elenco dei
voti e poi i verbali che tali voti indicano, costituisce una procedura “obiettivamente”
falsa, in quanto l’atto successivo viene formato in assenza della documentazione
dell’atto che lo precede”.
41.Lo scarto temporale nella compilazione formale e definitiva deve mantenersi entro
limiti, tali, da un lato da consentire o non pregiudicare il ricordo di quanto avvenuto,
dall’altro da non far seguire il verbale all’atto che lo incorpora, lo riassume, lo
esteriorizza e che necessariamente lo presuppone, in questo caso l’elenco dei voti già
divulgato.
42.Inoltre, nel caso concreto la Suprema Corte ha riscontrato che in punto di fatto erano
mancati l’attribuzione dei voti agli elaborati scritti dei candidati e quindi l’abbinamento
tra ciascuna prova e suo autore, quali operazioni compiute con certezza in un momento
antecedente l’apertura delle buste, contenenti i loro nominativi, in quanto il verbale nr.
7 era stato compilato dopo tale apertura e la pubblicazione dell’elenco dei voti, sicché
“non vi è alcuna prova documentale, appunto, che i voti sugli elaborati scritti non siano
stati apposti per rispecchiare quelli della graduatoria e non viceversa”.
43. La materialità del fatto trova ulteriore riscontro anche nel contenuto della sentenza del
Consiglio distato che, con decisione 13 giugno 2012 n. 3465, ha annullato la sentenza
adottata in primo grado dal TAR di Trento (n. 215 del 2008), attribuendo rilievo
all’incidenza dell’errore indiscutibilmente commesso dalla Commissione del Concorso nel
verbalizzare le operazioni svolte e le decisioni assunte. la Commissione, infatti, ha
approvato i verbali delle operazioni svolte fino alla pubblicazione dei risultati delle due
prove scritte, circa un mese dopo la pubblicazione dell’elenco degli idonei e dei non
idonei, tra i quali è risultato inclusa l’odierna parte civile. Secondo il Consiglio di Stato
un intervallo così il lungo è tale da suscitare dubbi, in ragione della funzione della
verbalizzazione in sé, sull’esattezza della narrazione dei fatti contenuta nel verbale. In
particolare, la redazione e l’approvazione tempestiva dei verbali sono necessarie
quando con essi l’autorità procedente deve dare contezza di aver osservato l’ordine

dopo la pubblicazione della graduatoria.

degli atti del procedimento. Nel caso di specie, l’esigenza di trasparenza e di certezza
non è stata rispettata, in quanto la verbalizzazione della valutazione delle prove scritte
è stata successiva alla data in cui erano state aperte le buste contenenti gli elaborati dei
candidati, valutazione che, a quella data, invece, deve necessariamente precedere, per
la regola dell’anonimato. La verbalizzazione è stata successiva anche alla data in cui è
stato reso noto l’elenco degli ammessi alla prova orale. Per questi motivi la
verbalizzazione non avrebbe potuto intervenire successivamente, come verificatosi nel

44.Pertanto, sulla base delle vincolanti statuizioni adottate da questa Corte in sede di
annullamento e degli altri dati oggettivi sopra illustrati, i verbali redatti in data 19 e 20
novembre 2007, ma recanti date anteriori, sono certamente non veritieri, perché:

la data di compilazione non coincide con quella di compimento delle attività che i verbali
avrebbero dovuto comprovare;

perché i verbali furono redatti in un unico contesto senza rispettare il criterio della
progressività cronologica;

le motivazioni relative ai candidati giudicati inidonei furono create a distanza di molti
giorni con compromissione della garanzia dell’anonimato;

poiché le votazioni ufficiali furono attribuite solo dopo l’apertura delle buste contenenti i
nomi dei candidati.

45.Conseguentennente, come rilevato in premessa, la circostanza di avere pubblicato prima
l’elenco dei voti e poi i verbali che quei voti indicano, costituisce una procedura
oggettivamente falsa, in quanto l’atto successivo viene formato in assenza della
documentazione che lo precede. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’atto
non poteva essere formato ad una distanza tale di tempo tale da compromettere il
ricordo dell’attività compiuta e, comunque, mai in data successiva all’atto che io
presuppone.
46.Le considerazioni che precedono consentono di superare tutti i rilievi formulati dalla
difesa degli imputati con il secondo motivo nell’interesse di Vergari (limitatamente al
secondo profilo riguardante l’insussistenza del reato, nella sua materialità e riguardo
all’elemento soggettivo, rappresentato dalla mera predisposizione, in data differita nel
tempo, dei verbali relativi alle operazioni della Commissione) ed il quarto motivo
proposto nell’interesse di Pace e Torresani.
47.Quanto precede conferma che la rilevanza delle condotte oggetto del capo sub B)
risiede proprio nella circostanza, pacifica e non contestata, che gli imputati (Presidente

caso di specie.

e Segretaria) hanno provveduto alla pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei,
prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali.
48. La sentenza impugnata è, del pari, immune da censure, laddove, con iter motivazionale
correttamente sviluppato, ha necessariamente escluso, sulla base delle argomentazioni
sopra evidenziate, la configurabilità dell’errore o della mera leggerezza o comunque di
un comportamento colposo da parte degli imputati sulla base proprio dei contenuto dei
verbali numero 8 e 9 del 19 e 20 novembre 2007, che attestano la precisa volontà di

progressione di operazioni e valutazioni degli elaborati.

49.Sulla base di tali elementi risultano necessariamente inconsistenti le doglianze oggetto
del primo e sesto motivo proposti dalla difesa di Pace e Torresani in ordine alla assenza
di consapevolezza della redazione di documenti falsi, in considerazione delle circostanze
di tempo e di luogo della vicenda.
50.La Corte territoriale ha evidenziato che l’anticipazione della riunione della Commissione,
originariamente fissata per 1’11 dicembre 2007, al 19 novembre 2007 era stata decisa
per la notizia dell’avvio delle indagini per cui la Commissione si trovò costretta ad
esplicitare in qualche modo i tempi della tardiva formazione e sottoscrizione dei verbali,
attraverso la redazione di quelli numero 8 e 9.
51.Come rilevato, sia dai giudici di merito, che da quelli di legittimità, tale operazione però
non consente di escludere il falso, permanendo inalterate tutte le considerazioni sopra
espresse, alle quali vanno aggiunte le discrasie presenti tra i documenti informatici
rinvenuti nel computer e la stesura definitiva dei verbali. Sotto tale profilo la difesa non
contesta tali differenze, ma le attribuisce ad errori di fatto, a fisiologici aggiustamenti,
inevitabili correzioni e, comunque a profili scarsamente rilevanti. Si tratta, al contrario,
come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, di anomalie non trascurabili che
chiariscono come le motivazioni degli elaborati, redatte a distanza di oltre un mese dalla
correzione dei compiti, avessero compromesso la genuinità dell’attendibile rispondenza
del verbale a quanto effettivamente verificatosi perché, come rilevato anche dalla
difesa, la traduzione in un giudizio dei voti appuntati nel file della segretaria è risultata,
talvolta, diversa (per candidati –Con il rnedèsimo punteggio) rispetto ai criteri
originariamente stabiliti nella griglia definita in occasione della prima riunione della
Commissione.
52.Così, i voti annotati nel documento informatico non corrispondevano al giudizio
predeterminato e sempre identico poiché, come risulta anche dalla documentazione
allegata dalla difesa ai ricorsi, le motivazioni dei voti risultano arricchite da integrazioni
e puntualizzazioni evidentemente frutto di valutazioni specifiche riferite ai casi concreti.

tutti i sottoscrittori di retrodatare i verbali precedenti al fine di ricostruire un’apparente

53.Sulla base di tali elementi risultano destituite di fondamento le doglianze oggetto del
terzo motivo proposto nell’interesse di Pace e Torresani e del primo motivo
(limitatamente al terzo profilo, relativo alla sussistenza della buona fede dei componenti
della Commissione) proposto nell’interesse di Vergari.
54.Quanto al tema specifico della rilevanza della prassi amministrativa ai fini dell’esclusione
dolo, costituisce principio — consolidato – quello seconda -cui, nelle procedure per
l’aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, è il bando di gara che

partecipanti al concorso, ma anche la stessa amministrazione procedente. In tema di
pubblico appalto, ad esempio, l’amministrazione appaltante deve applicare le norme del
bando che, insieme alla lettera d’invito, costituiscono la lex specialis del procedimento
concorsuale, la quale non è derogabile neppure se alcune regole risultassero non più
conformi allo ius superveniens , con il solo ovvio limite del ricorso ai poteri di
autotutela.
55. Nel caso di specie risulta documentalmente che, nella delibera della Giunta Provinciale
del 4 maggio 2007, con la quale è stato indetto il concorso per la copertura di 17 posti
di funzionario amministrativo ed è stata disposta la pubblicazione del bando di
concorso, era contenuto espressamente il rinvio al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, con
riferimento alle norme sull’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni ed alle
modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi.
56. Pertanto indipendentemente dalla natura del rinvio, se recettizio o meno, se statico o
dinamico, tale elemento consente di superare le tesi ,della difesa riguardo
all’inapplicabilità alla Provincia di Trento della disciplina statale in materia. Nel caso di
specie, il rinvio operato dal provvedimento che individua le regole da applicare ai
candidati e ai componenti della Commissione, consente la diretta applicazione
dell’articolo 15 del d.p.r. che prescrive che di tutte le operazioni di esame e delle
deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un
processo verbale sottoscritto da tutti i commissari.
573n ogni casi), è pacifico che non sussisteva alcuna prassi in – ordine alla possibilità di
pubblicare l’elenco dei candidati idonei prima della predisposizione dei relativi verbali,
che ne costituivano il necessario presupposto. Rispetto a tale condotta non è possibile
prospettare alcuna causa di giustificazione e quella successiva, per quanto detto, è
stata assolutamente conseguenziale.
58.Pertanto, appare giuridicamente corretta la motivazione della Corte territoriale secondo
cui l’esistenza di una prassi contraria alla legge non è sufficiente per escludere il dolo,

costituisce la legge del procedimento e ad esso devono attenersi, non soltanto i

ma potrebbe essere idonea a fondare l’ipotesi di un errore sulla doverosità del
comportamento, rilevante ai sensi dell’articolo 5 del codice penale. Ipotesi questa non
ricorrente, poiché nel caso di specie non sussisteva l’ipotesi di testo legislativo oscuro
quella della grave incertezza interpretativa da parte degli organi giudiziari.
59.In ogni caso l’ignoranza della legge non può essere fatta valere da parte di chi è inserito

professionalmente in un – campo di attività collegato alla materia disciplinata. dalla legge7_._
non potendo separare i ruoli dei componenti della Commissione rispetto

citato.
60. Nello stesso modo sono palesemente infondate le tesi che richiedono, per la sussistenza
del delitto in esame, la volontà consapevole dell’illiceità della condotta e di commettere
un falso con la conseguenza che la mancata dimostrazione dell’intento di favorire o
danneggiare taluno sarebbe indicativa della assenza del dolo. Si tratta di un’ipotesi già
esaminata ed esclusa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 aprile 2014.
61.Da quanto precede emerge la definitiva infondatezza delle doglianze oggetto del
secondo e settimo motivo proposti nell’interesse di Pace e Torresani, nonché delle
censure proposte da Vegari nel primo (limitatamente al primo profilo) e secondo motivo
di ricorso.
62. Del pari destituito di fondamento è l’ottavo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di
Pace e Torresani, in tema di spese di costituzione di parte civile, avendo la Corte
territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui la statuizione pronunciata in sede di appello – di condanna alle spese a favore della parte civile,
ancorché quest’ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, è
legittima. Opera a riguardo il principio di immanenza della costituzione di parte civile,
previsto dall’art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile,
una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve
essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché
l’immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca
implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall’art.
82, comma secondo, cbd. proc. pén. (Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013 – dep:
24/09/2013, De Iuliis e altro, Rv. 257199).
63.Infine, privi di fondamento sono i rilievi relativi al profilo sanzionatorio (giudizio di
equivalenza delle circostanze attenuanti generiche) oggetto del quarto motivo proposto
nell’interesse di Vergari e del nono motivo dei ricorsi proposti dai difensori di Pace e
Torresani, in quanto il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti
generiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è incompatibile con la

all’adempimento degli oneri previsti dal bando e, quindi, anche dall’articolo 15 del d.p.r.

formulazione di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti
generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa
(Sez. 5, Sentenza n. 35828 del 04/06/2010 Rv. 248501).
64.Inoltre, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze
attenuanti ed aggravanti, previsto dall’articolo 69 cod. pen., tale giudizio può ritenersi
adeguatamente motivato,-come nel, caso di specteTse il giudice pone in risalto una sola
delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle

non è tenuto -a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le
rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione (Sez. 2,
Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Rv. 216924).
65.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di ciascuno
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/04/2015

altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento; infatti, il giudice

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