Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25775 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25775 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Russo Riccardo, nato a Catania, il 17/3/1973;

avverso la sentenza del 12/5/2014 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, H provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna
di Russo Riccardo per il reato di furto aggravato d’acqua.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore articolando due motivi.
Con il primo deduce vizi della motivazione in punto di affermata responsabilità

Data Udienza: 22/04/2015

dell’imputato, non comprendendosi in che modo l’operante avrebbe accertato la
pertinenza all’imputato di un immobile che non gli appartiene e senza che egli fosse
presente al sopralluogo nel corso del quale venne accertato il reato. Con il secondo il
ricorrente contesta difetto di correlazione in ragione dell’omessa contestazione
dell’aggravante della violenza sulle cose ritenuta in sentenza e vizi della motivazione in
merito all’altra aggravante invece contestata (quella di cui all’art. 625 n. 7 c.p.),
rilevando comunque l’insussistenza delle medesime e l’improcedibilità del reato per

e le riconosciute attenuanti generiche e del risarcimento del danno. Ulteriore difetto di
motivazione viene infine denunziato in ordine all’esito del giudizio di bilanciamento, la
cui revisione era stata sollecitata con il gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve rilevarsi che il reato deve ritenersi estinto per intervenuta
prescrizione, il cui termine è definitivamente maturato il 17 marzo 2015, anche
tenendo conto della sospensione conseguente al rinvio disposto nel primo grado di
giudizio dal Tribunale all’udienza del 10 novembre 2009, il quale può essere
conteggiato solo nei limiti di sessanta giorni, essendo stato concesso per

il

concomitante impegno professionale del difensore e dunque per legittimo impedimento.
2. Ciò premesso deve ritenersi che quantomeno il primo motivo di ricorso non sia
manifestamente infondato. Peraltro deve essere ricordato che in presenza di una causa
di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata – come quelli prospettati con il suddetto motivo – in quanto il
giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva e che in tal caso l’ambito di controllo di legittimità
sulla giustificazione della decisione è circoscritto all’evidenza delle condizioni di cui
all’art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione
piuttosto che all’apprezzamento, giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con
la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma
1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e
244275). Rilevato che in tal senso dall’apparato giustificativo della sentenza non
emerga l’evidenza della sua innocenza deve allora procedersi all’annullamento senza
rinvio della stessa per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

difetto di querela anche in ragione della ritenuta equivalenza tra le suddette aggravanti

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 22/4/2015

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