Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25774 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25774 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Galli Giammarco, nato a Roma, il 2/9/1995;

avverso la sentenza del 4/6/2014 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, provvedirdento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Maria D’Andrea, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di
Galli Giamrnarco per i reati di furto aggravato di un motociclo, nonchè di resistenza a

Data Udienza: 22/04/2015

pubblico ufficiale e lesioni aggravate commessi successivamente alla consumazione del
furto quando sorpreso in occasione di un controllo stradale a bordo del mezzo rubato.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale in merito alla
ritenuta configurabilità del delitto di cui all’art. 337 c.p. in ragione della non
contestualità trtTTa c -ontestata resistenza e l’atto del pubblico ufficiale – cui l’iMputato si

prima di ingaggiare una colluttazione con gli operanti. Con il secondo motivo analogo
vizio viene dedotto con riguardo al reato di lesioni non potendosi ritenere dolosa la
condotta dell’imputato. Con il terzo viene contestata la sussistenza della contestata
aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni e quello di resistenza, mentre con
il quarto si lamenta il difetto di motivazione in merito all’esclusione della continuazione
tra i due reati menzionati da ultimi e quello di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Dalla sentenza risulta che l’imputato, alcune ore dopo aver rubato un motoci -clo,
venne intercettato ad un posto di controllo dai Carabinieri e cercò di fuggire. Raggiunto
dai militari ingaggiò con i medesimi una colluttazione cagionando ai medesimi le lesioni
contestate in imputazione.
3. Correttamente dunque i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il delitto di
resistenza in quanto il Galli, non già attraverso la fuga, ma ingaggiando – la colluttazione
con i militari si è opposto ad un atto del loro ufficio quale indubbiamente deve ritenersi
il controllo di soggetto sorpreso a bordo di un veicolo compendio di furto. Né può
ritenersi che le lesioni cagionate agli operanti nel corso della colluttazione non siano
supportate dal necessario dolo solo perché vi è stato uno scambio reciproco di colpi tra
l’imputato e questi ultimi, essendo evidente che la scelta di colpirli implica la volontà di
determinarle o quantomeno l’accettazione del rischio di provocarle. Conseguentemente
manifestamente infondato è anche il terzo motivo, atteso che altrettanto
evidentemente sussiste la contestata aggravante teleologica, atteso che il reato di
lesioni è stato commesso al fine di consumare la resistenza. Quanto infine alla
continuazione, correttamente la Corte territoriale l’ha esclusa atteso che alcune
elemento consente di ritenere l’identità di progetto criminoso tra i diversi reati, non
potendosi ritenere che l’imputato al momento del furto già avesse preordinato anche
solo nelle sue linee generali gli altri due delitti, commessi in occasione di un controllo la
cui esecuzione non poteva prevedere.

sarebbe opposto, non potendosi integrare il fatto tipico la fuga posta in essere dal Galli

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 22/4/2015

processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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