Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25770 del 15/04/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25770 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
SPICUZZA FILIPPO N. IL 18/06/1990
avverso la sentenza n. 661/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per _e
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Data Udienza: 15/04/2015
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancora propone ricorso
immediato per cassazione avverso la sentenza del 27/03/2014 con la quale il
Tribunale di Pesaro ha condannato Filippo Spicuzza alla pena di anni due e mesi
uno di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 453, 455
e 640 cod. pen. In particolare, si lamenta inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 455 in relazione all’art 453 cod. pen., per avere il giudice omesso di
applicare, con riguardo a tale reato, ritenuto più grave, la pena pecuniaria,
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, dal momento che l’art. 455 cod. pen., rinviando al
precedente art. 453 per la individuazione della pena, che è poi destinata ad
essere ridotta da un terzo alla metà, impone l’applicazione della sanzione della
multa, prevista nella misura da euro 516,00 ad euro 3.098,00.
Ne discende che la pena irrogata va rettificata, aggiungendo la pena della multa
e tenendo conto della medesima riduzione di un terzo, utilizzata dal giudice di
merito con riferimento alla pena detentiva, sino a giungere all’importo di euro
344,00, cui va aggiunto l’importo di euro 16,00, a titolo di continuazione in
relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (capo b): si perviene in tale modo
alla somma di euro 360,00 di multa.
P.Q.M.
Rettifica la pena inflitta all’imputato, aggiungendo a quella detentiva la pena di
euro 360,00 di multa.
Così deciso in Roma il 15/04/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
prevista da tali disposizioni congiuntamente con la pena detentiva.