Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25765 del 25/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25765 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGRI’ VINCENZO N. IL 05/07/1974
FICHERA ROSARIO N. IL 06/04/1972
FAILLA ANTONINO N. IL 19/11/1977
FRENI ANTONINO N. IL 06/03/1963
CHIARENZA GIOVANNI N. IL 27/11/1971
avverso la sentenza n. 3285/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
te.29.94:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 03-eO

WQt‘_ 0Q o e 9, A.14- goyttpito
(>22eu. LkS2-

Data Udienza: 25/03/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo
l’inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, il rigetto.
Per il ricorrente Magrì è presente l’Avvocato Alessandro Palerno, per Failla è presente
l’avvocato Maria Fatima Malgioglioi quali chiedono l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Dragani Giorgio, legale rappresentante della S.p.A. Avenance, ditta che si occupava

merce per un valore di circa € 20.000, ogni mese, a far data dalla dicembre 2005.
2. A seguito di ciò prendeva piede una indagine compiuta dal Nucleo Operativo dei
Carabinieri di Catania Fontanarossa che provvedevano a installare delle telecamere per
controllare l’ingresso del magazzino in cui venivano conservati gli alimenti della società.
Dopo due mesi di osservazione, attraverso l’esame dei filmati, venivano individuati gli
odierni imputati quali responsabili di una serie di furti di derrate alimentari e ciò sulla
base del confronto tra le immagini estrapolate dai filmati e quelle presenti presso
l’ufficio anagrafe del Comune. Emergeva, pertanto, che in diverse occasioni, sia in
orario diurno che notturno, alcuni dipendenti della società Avenance, tra cui Magrì
Vincenzo, Fighera Rosario e Failla Antonino, nonché alcuni dipendenti della società
incaricata della pulizia dei locali, Polisplend, tra cui Freni Antonino e Chiarenza
Giovanni, entravano con carrelli vuoti all’interno dei magazzini e uscivano con merce
alimentare o con sacchi di quelli solitamente utilizzati per la spazzatura.
3. Sulla base di tali elementi Magri e Longobardo, quest’ultimo-operatore-della società Alfio
Petrullo, che curava la istallazione delle macchinette di distribuzione-autoFnatiche all’interno dei locali della società ST Microelectronics, venivano arrestati in flagranza e si
procedeva al sequestro di un quantitativo notevole di merce sottratta dallo stabilimento
della S.p.A. Avenance. La visione dei filmati, secondo quello che si legge nelle sentenze
di merito, attestava che Magrì consegnava un carrello carico di alimenti a Longobardo,
che provvedeva a riporre la merce nella propria autovettura, la quale era stata
successivamente fermata all’uscita dallo stabilimento, con conseguente sequestro della
merce.
4. Alle indagini seguivano anche le perquisizioni nelle abitazioni degli imputati, che davano
esito positivo, rinvenendosi, presso le abitazioni degli imputati Failla, Chiarenza,
Fighera, Magrì ed altri, merce identica, per tipologia e confezionamento, a quella
sottratta e non reperibile presso rivendite alimentari, in quanto destinata alla grande
distribuzione. Tale materiale probatorio veniva corroborato dal contenuto delle
intercettazioni telefoniche relative a tali attività di sottrazione della merce e di rivendita
all’esterno delle derrate alimentari.

della distribuzione di pasti presso la ST Microelectronics, denunciava ammanchi di

5. Sulla base di tali elementi il Tribunale di Catania, con sentenza del 15 luglio 2011,
riconosceva i soggetti coinvolti colpevoli del reato di associazione (capo A), nonché di
quelli previsti dagli articoli 61 n. 11, 110, 624 e 625 nn. 2 e 5 del codice penale. In
particolare, Magri Vincenzo, dei reati ascritti ai capi A, D, E, M, N ed O; Fighera Rosario,
dei reati ascritti ai capi B, C ed M della rubrica; Failla Antonino, dei reati ascritti ai capi
B, C, F, G, H ed I della rubrica; Freni Antonino, dei reati ascritti ai capi G, H ed L della
rubrica; Chiarenza Giovanni, dei reati ascritti ai capi G, H ed L della rubrica. Ritenuta la

equivalenti alle contestate aggravanti, condannava, Magrì alla pena di anni uno e mesi
sei di reclusione ed euro 400 di multa, Failla alla pena di anni uno mesi tre di reclusione
ed euro 300 di multa, Fighera, Failla e Chiarenza alla pena di anni uno di reclusione ed
euro 300 di multa, nonché tutti al pagamento delle spese processuali.
6. Avverso tale decisione, per quello che interessa in questa sede, proponevano appello
Magrì, Fighera, Failla, Freni e Chiarenza formulando eccezioni preliminari e richiedendo
l’assoluzione dai reati, per non averli commessi, quantomeno ai sensi dell’articolo 530, secondo comma del codice di rito e, in via subordinata, l’estensione delle già concesse
circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena nel minimo edittale e la
concessione del beneficio della non menzione della condanna.
7. La Corte d’Appello, con sentenza del 20 giugno 2014, ritenute infondate le eccezioni
preliminari e le questioni di merito, confermava la decisione del Tribunale di Catania
condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
8. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore 41 Magri Vincenzo e
Failla Antonio lamentando .mancanza,contraddittorietà o manifesta-illogicità della
motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie richiedendo, altresì, la
riapertura del dibattimento al fine di visionare i filmati delle telecamere;
9. Il difensore di Fighera Rosario deduce nel proprio ricorso:

violazione degli articoli 187, 189 e 191 del codice di rito, attesa l’inutilizzabilità delle
prove atipiche acquisite, costituite dai filmati estrapolati dalla videosorveglianza;

motivazione apparente, atteso il richiamo acritico alla decisione di primo grado e
illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza della prova della responsabilità
dell’imputato.

10. Freni Antonino propone personalmente ricorso per cassazione lamentando:

violazione dell’articolo 415 bis del codice penale, atteso il mancato espletamento
dell’interrogatorio richiesto dal difensore;

continuazione e concesse a ciascuno le circostanze attenuanti generiche, ritenute

vizio di motivazione ritenendo insufficienti gli elementi probatori esaminati dalla Corte
territoriale.

violazione di legge riguardo alla valutazione del materiale probatorio;

vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena con riferimento alla continuazione;

violazione di legge riguardo alla determinazione della pena per avere il Tribunale
implicitamente escluso la sussistenza delle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura per inammissibilità genetica dei ricorsi.

1. Con il primo motivo il difensore di Magri Vincenzo e Failla Antonio lamenta mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle
risultanze istruttorie. In particolare, la valenza probatoria delle scene riprese dalle
telecamere non tiene conto del fatto che, mentre le immagini relative agli spostamenti
dei sacchi di spazzatura riguardano attività notturne, quelle del trasporto dei carrelli si
verificavano la mattina, con la conseguente illogicità della motivazione della Corte
territoriale che fonda la responsabilità sulle condotte notturne, richiamando le riprese
effettuate nelle ore diurne. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto della
deposizione del teste Prosperi, il quale aveva dichiarato di non avere mai verificato cosa
vi fosse nei sacchi di spazzatura e del teste Scuderi, che aveva precisato che le derrate
alimentari si trovavano in – un magazzino chiuso, per il quale non vi era stata alcuna
-denunzia per la rottura dei lucchetti.
2. In secondo luogo il difensore deduce di avere richiesto al giudice di appello la riapertura
del dibattimento al fine di visionare i filmati delle telecamere contestando che, per la
identificazione degli imputati, si era fatto riferimento alle effigi di questi presenti presso

11.Chiarenza Giovanni propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:

l’ufficio anagrafe del Comune.
3. Con il primo motivo il difensore di Fighera Rosario deduce violazione degli articoli
187,189 e 191 del codice di rito, attesa l’inutilizzabilità delle prove atipiche acquisite,
costituite dai filmati estrapolati dalla videosorveglianza. In particolare, l’autenticità della
videoregistrazione non era stata accertata da alcun perito, con conseguente incertezza
in ordine all’efficacia probatoria dei relativi filmati. In ogni caso, da tali elementi non
emergerebbe, in termini di assoluta certezza, la responsabilità penale del ricorrente.
4. Con il secondo motivo lamenta l’adozione, da parte della Corte territoriale, di una
motivazione apparente, atteso il richiamo acritico alla decisione di primo grado e

«Ja

l’illogicità delle argomentazioni riguardo alla sussistenza della prova della responsabilità
dell’imputato.
5. Con il primo motivo Freni Antonino eccepisce la violazione dell’articolo 415 bis del
codice penale, atteso il mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto dal difensore,
con conseguente nullità degli atti successivi, precisando di avere reiterato l’eccezione,
-sia-in primo, che in secondo grado.

probatori esaminati dalla Corte territoriale, precisando che le riprese operate dai
Carabinieri non avrebbero offerto alcun elemento probatorio circa la natura dei rifiuti
riposti nel cassone del camion, come pure riguardo al contenuto dei sacchi e delle
scatole poste all’interno del veicolo.
7. Con il primo motivo Chiarenza .Giovanni deduce violazione di legge riguardo alla
valutazione del materiale probatorio. In particolare, sarebbe viziata la deduzione della
Corte territoriale riguardo all’infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui
l’imputato avrebbe collaborato a trasferire della merce presso altra mensa. Infatti, con
riferimento al capo L, l’assunto secondo cui mancherebbero le bolle di
accompagnamento, non sarebbe stato riferito dal teste Dragani e, comunque, poiché
l’imputato non svolgeva funzioni di controllo, non avrebbe avuto alcun obbligo di
richiedere l’esibizione della bolla di accompagnamento. Nello stesso modo, riguardo al
capo G e H, dalla visione delle foto estratte dai filmati non è dato evincere in che modo
la merce che si presume rubata, sarebbe stata trasportata al di fuori del complesso,
– giacché il camion- addetto ai rifiuti non fuoriusciva dallo stesso,-occupandosi.soltanto dei
trasporto presso l’isola ecologica situata all’interno dello stabile.
8. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena, con
riferimento alla continuazione, lamentando l’omessa indicazione dei criteri relativi
all’aumento per la continuazione.

6. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per l’insufficienza degli elementi

9. Con il quarto motivo deduce violazione di legge riguardo alla determinazione della pena.
Secondo il ricorrente, in considerazione della pena edittale relativa al reato di furto
aggravato

.

avendo_ il primo giudice concesso le attenuanti generiche equivalenti alle

aggravanti, avendo condannato l’imputato alla pena di anni uno, con riferimento a tre
ipotesi di furto, deve ritenersi che il Tribunale abbia concesso le circostanze attenuanti
prevalenti sulle contestate aggravanti, con i conseguenti effetti anche in tema di calcolo
della prescrizione.
10. Preliminarmente, rileva la Corte che è maturato il termine di prescrizione di anni sette e
mesi sei, in assenza di sospensioni, con riferimento alle ipotesi di furto aggravato
oggetto dei capi D, E, F, L ed M. In particolare, le condotte delittuose riguardano 9-1

l’imputato Magd, relativamente ai capi D (fatto commesso il 25 maggio 2006 per il
quale il termine di prescrizione è maturato il 27 novembre 2013), E (fatto commesso il
3 giugno 2006, per il quale il termine di prescrizione è maturato il 13 dicembre 2013),
M (fatto commesso il 17 giugno 2006 per il quale il termine è maturato il 17 dicembre
2013), N (fatto del 24 giugno 2006, per il quale il termine maturato il 24 dicembre
2013) e O (fatto del 1° luglio 2006, per il quale il termine maturato il 10 gennaio 2014),
nonché l’imputato Failla relativamente al capo F (fatto del 4 giugno 2006, per il quale il

capo M.
11.Nonostante il decorso del termine di prescrizione_l’inammissibilità dei ricorsi per
cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta
nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep.
08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
12.Le censure, infatti, per quello che si dirà, sono in parte manifestamente infondate,
inutilmente ripetitive delle doglianze di appello ed, in parte, inammissibili perché nuove
o per assenza di autosufficienza.
13.In primo luogo occorre esaminare la questione preliminare oggetto del primo motivo di
ricorso proposto da Freni; successivamente le due questioni processuali relative,
rispettivamente, alla dedotta inutilizzabilità delle videoriprese (oggetto del primo motivo
del -ricorso proposto nell’interesse di Fighera) e la richiesta di riapertura dell’istruttoria
dibattimentale (oggetto del secondo motivo proposto dal difensoreAL Magri),
14.All’esito di tali valutazioni, saranno trattate congiuntamente le doglianze oggetto del
secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Fighera, con la quale si censura la
motivazione apparente del provvedimento impugnato e quella relativa alla sussistenza

termine è maturato il 4 dicembre 2013), per l’imputato Fighera, relativamente al citato

della prova della responsabilità relativa ai singoli episodi di furto, riguardando la
valutazione del materiale probatorio. Di seguito saranno esaminate le questioni oggetto
del primo motivo proposto nell’interesse di Magr si, la seconda parte del primo e del
secondo motivo del ricorso depcAltato nell’interesse di Fighera, il secondo motivo
proposto da Freni e il primo motivo proposto da Clarenza.
15.Infine saranno valutate le censure oggetto degli ultimi due motivi del ricorso proposto
da Chiarenza relative ai profili sanzionatori.
16.L’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti consecutivi, per
mancato espletamento dell’inter’rogatorio richiesto da Freni Antonino è inammissibile

47/y-

poiché la doglianza è ripetitiva del primo motivo di appello e non si confronta in alcun
modo con la articolata motivazione della Corte territoriale.
17.In ogni caso, la questione è manifestamente infondata poiché sconfessata dalle
risultanze documentali. Come evidenziato dalla Corte, con motivazione incensurabile
perché correttamente fondata sugli atti del processo, non risulta che l’imputato, nel
corso delle indagini preliminari e dopo la notificazione dell’avviso di conclusione delle
stesse, abbia formulato un’esplicita richiesta di sottoporsi ad interrogatorio e ciò

dichiarare di restare a disposizione del Pubblico Ministero per quello che questi riterrà
opportuno disporre, anche con riferimento all’eventuale interrogatorio ed alle
dichiarazioni spontanee ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di rito. Pertanto è
evidente, come rilevato dalla Corte territoriale, che Freni ha solo manifestato una propria disponibilità a sottoporsi all’interrogatorio, rimettendo all’organo requirente ogni
decisione.
18.Analogannente inammissibile è il motivo relativo all’utilizzabilità delle videoriprese, in
assenza di un’attestazione di autenticità delle stesse, trattandosi di profilo nuovo, non
sottoposto al giudice di appello, oltre che generico poiché privo di censure specifiche
tese a contrastare la genuinità della prova acquisita in giudizio.
19.Nello stesso modo appare ineccepibile la puntuale argomentazione della Corte
territoriale con la quale è stata rigettata la richiesta di riapertura del dibattimento
formulata dal difensore di Magi-si e Failla, al fine di visionare i filmati delle videocamere
versati in atti. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, secondo cuL. le
immagini estratte dai filmati. non—consentirebbero in alcun modo—di inclividuare.gli
imputati, la Corte territoriale ha puntualizzato che quelle immagini evidenziano
chiaramente le effigi degli imputati, la cui compiuta identificazione è stata effettuata
con l’ausilio del personale della S.p.A. Avenance e della società Petrullo, che hanno
fornito i nominativi dei soggetti raffigurati nelle immagini, oltre che confrontando quei
dati con le effigi degli imputati acquisite presso l’anagrafe comunale. Tali consistenti
elementi rendono irrilevante la richiesta di nuovo esame dei filmati delle telecamere
atteso che, per quello che si dirà successivamente esaminando le doglianze relative alla
affermazione di responsabilità, tali elementi probatori, unitamente a una consistente
serie di riscontri, consentono di ritenere superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
20.Destituito di fondamento è il secondo motivo del ricorso proposto dal difensore di
Fighera, con cui si lamenta l’adozione di una motivazione apparente, costituita dal rinvio
acritico alla decisione di primo grado. Al contrario, la Corte territoriale, ha richiamato
l’attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado (pagina 9) condividendo la
valutazione operata dal primo giudice riguardo all’idoneità degli elementi di prova

diversamente dalle chiare istanze degli altri imputati. Il ricorrente, si è limitato a

ab•

acquisiti a dimostrare la responsabilità di tutti gli appellanti per i delitti di furto
aggravato rispettivamente ascritti, in concorso, nell’imputazione. Nonostante la
ripetitività di taluni passaggi, il giudice di appello non si è limitato a recepire, in maniera
acritica, le valutazioni operate dal giudice di prime cure, ma ha esaminato
compiutamente tutti i motivi di appello, evidenziando che le ricostruzioni alternative,
ritenute dai difensori maggiormente verosimili, risultavano incompatibili con i singoli
elementi di prova.

primo motivo proposto nell’interesse di Magli, della seconda parte del primo e del
‘secondo motivo del ricorso depositato nell’interesse di Fighera, del secondo motivo
• proposto da Frenie e del primo motivo proposto da Clarenza, non possono essere
– accolte, per le ragioni che verranno ora esposte, con l’ovvia premessa che trattandosi, riguardo alla pronuncia di condanna, di una «doppia conforme», la verifica della
consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, non può essere
operata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione
con la sentenza di primo grado, ogni qualvolta, come nella specie, entrambe le decisioni
risultino sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente
concordanti. In buona sostanza, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due decisioni,
sovrapponibili, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova
posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della
sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un
unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza
• impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio
,colpevolazza., Ne_ consegune resitoel giudizio di responsabilità, così ottenuto ed_ ,
argomentato, non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative degli imputati le
quali si risolvono nel delineare una mirata rilettura di quegli elementi di fatto che sono
stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati
dal giudice del merito, perché maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente
dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in
concreto esplicata.
22.Si deve ricordare, sul punto, che questa Suprema Corte ha affermato che il vizio di
travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione, nel caso di
cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere
alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non
esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel
medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale
macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro

4

21.Quanto alla affermazione di responsabilità ritiene la Corte che le questioni oggetto del

della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al
compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, Sentenza n.
44765 del 22/10/2013 Ud. – dep. 06/11/2013 – Rv. 256837). Tutto ciò non si è affatto
verificato nel caso di specie.
23.A questo punto è sufficiente richiamare le pagine della sentenza di appello nelle quali si
rinvengono le esaustive, logiche e non contraddittorie motivazioni che hanno portato la
Corte di merito a confermare la penale responsabilità di tutti i ricorrenti, per i delitti di

24 Oltre alle valutazioni già espresse riguardo all’idoneità delle immagini estrapolate dai
filmati ad individuare, con chiarezza, le effigi degli imputati, la cui definitiva
identificazione è stata operata con l’ausilio del personale delle due società interessate
alla vicenda e con la acquisizione delle fotografie dei soggetti coinvolti presenti presso
l’Anagrafe comunale, la Corte territoriale, con motivazione corretta, perché fondata
sulle risultanze processuali, ha evidenziato che dai filmati emergeva che gli imputati
caricavano con cura pesanti sacchi, riponendoli sui sedili anteriori del veicolo, e non nel
cassone dove avrebbero dovuto essere collocati i sacchi di spazzatura. I soggetti
individuati agivano con molta circospezione, controllando che non vi fosse alcuna
persona presente, facendosi diversi cenni con la mano e contattandosi telefonicamente.
Secondo quello che si legge in sentenza, in diversi casi l’imputato Magrì era stato
filmato mentre usciva dai locali della mensa, con un carrello pieno di prodotti
alimentari, ben individuati, e tale carrello veniva svuotato all’interno del bagagliaio di
un veicolo. Dalla visione dei filmati emergeva, altresì, il ruolo di uno degli imputati che
_
seguiva le operazioni in qualità di “palo”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa, riguardo all’assenza di prova del contenuto dei sacchi, la Corte d’Appello ha
chiaramente evidenziato che, oltre agli episodi sopra indicati ed analiticamente
individuati a pagina 8 della sentenza, in altre occasioni era possibile notare il contenuto
dei carrelli, che era costituito da confezioni integre di alimenti in scatola.
25. Inoltre, il fatto che non si trattasse di rifiuti, si deduce, come ben ribadito dalla Corte
territoriale, dal contenuto delle dichiarazioni del teste Torrisi, il quale ha precisato che i
rifiuti (reali) venivano portati fuori, dagli addetti alla mensa, ed i sacchi venivano
posizionati all’interno di contenitori posti in una stanza refrigerata, esterna alla mensa,
ma interna al complesso.
26.Con specifico riferimento alla posizione di Magrì, occorre rilevare l’inammissibilità delle
censure, contenute nel primo motivo di ricorso, riguardo alla presunta illogicità della
motivazione per l’omessa valutazione del contenuto della deposizione del teste Prosperi
e Scuderi, poiché si pretenderebbe di vagliare in modo atomistico gli elementi probatori
asseritamente omessi, ma degli stessi si offre non più che un mero stralcio, senza che,

furto aggravato, rispettivamente ascritti, in concorso, nell’imputazione.

in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, siano allegati gli atti
richiamati. Peraltro, nel ricorso non si indicano, ne’ i verbali di cui si eccepisce
l’inutilizzabilità, ne’ la valenza di tali dichiarazioni sul giudizio di responsabilità degli
imputati, per cui il motivo appare infondato anche sotto il profilo della sua assoluta
genericità (Sez. 6, Sentenza n. 10974 del 2009).
27. PeriLresto, appare assolutamente condivisibile la considerazione espressa dal:giudice di
appello riguardo al fatto che i prodotti alimentari, come sopra descritti, una volta

illecitamente, mentre la tesi della difesa secondo cui tali derrate venivano trasportate
da una mensa all’altra, risulta in stridente contrasto con la mancata esibizione e,
comunque, con l’assenza delle bolle di accompagnamento, che devono documentare i
trasferimenti di merce. Sotto tale profilo, del tutto inconferente è quanto sostenuto nel
primo motivo di ricorso di Chiarenza Giovanni, in quanto la necessità delle bolle di
accompagnamento riguarda la regolarità dei trasferimenti dei beni e prescinde dal
dovere di allegazione in occasione dei singoli trasporti, attenendo al diverso aspetto
dell’onere della prova che grava sul soggetto che intende dimostrare una ricostruzione
alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.
28. Ulteriore riscontra alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale si rinviene nel fatto
che le condotte dei dipendenti delle tre ditte, che avevano compiti del tutto differenti,
erano incompatibili con la riscontrata reciproca collaborazione tra i dipendenti delle tre
aziende, che svolgevano attività distinte tra loro, attestate dai filmati. Tutti trasportano
dalla mensa dei sacchi pesanti o dei carrelli contenenti confezioni di alimenti e di
bevande, per collocarli all’interno di autovetture, anche private ovvero del camion dei
rifiuti, ponendoli con cautela sui sedili anteriori e non nel cassonetto destinato ai rifiuti.
29. La Corte territoriale ha evidenziato che tali consistenti e assolutamente univoci elementi
probatori hanno trovato ulteriore conforto nelle perquisizioni eseguite presso gli
appartamenti e nelle pertinenze degli imputati, evidenziando che nelle abitazioni dei

prelevati dalla mensa venivano caricati sui mezzi al fine di impossessarsene

ricorrenti Failla, Chiarenza, Fighera e Magri era stata rinvenuta merce identica a quella
in oggetto, recante la scritta “foodservice” oppure “linea ristorazione” che caratterizza
gli alimenti che non sono presenti presso le rivendite alimentari, in quanto destinati alla
grande distribuzione. Ulteriore conferma si rinviene nel contenuto delle intercettazioni
telefoniche, caratterizzate da un linguaggio criptico, costituito dal riferimento continuo
all’esistenza di “cose da collocare nel frigo”, chiaramente alludendo alla merce sottratta,
da custodire presso il garage del Magrì, come confermato dalla perquisizione eseguita.
30.In altre conversazioni gli interlocutori si attivavano per “piazzare” merce che avevano
nella propria autovettura e che non si limitava agli avanzi non aperti della mensa, ma
costituiva una percentuale notevole, pari ad un terzo del numero dei pasti già distribuiti

7//6

e non rinvenuta dal titolare. Le considerazioni che precedono evidenziano la manifesta
infondatezza dei motivi di ricorso sopra indicati.
31.Quanto i profili sanzionatori, oggetto dei due ultimi motivi del ricorso proposto da
Chiarenza Giovanni, la questione relativa alla presunta mancanza di motivazione in
ordine alla misura dell’aumento per la continuazione costituisce profilo nuovo non
sottoposto al-giudice di appello e, come-tale, inammissibile.

alla pena di anni 1 con riferimento a tre episodi di furto, necessariamente deve avere
ritenuto prevalenti le attenuanti generiche o, comunque, avere escluso le aggravanti
contestate, con conseguente effetto anche in ordine alla prescrizione.
33.11 motivo è Inammissibile per carenza di interesse perché trattandosi di condotte riferite
all’anno 2006 non trova applicazione la precedente disciplina in materia di termini di
prescrizione, ma quella vigente per la quale non rileva, ai fini del computo del termine,
la eventuale mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti. Per il resto, se
il difensore ritiene che il Tribunale abbia già riconosciuto, di fatto, le predette circostTe,
come prevalenti, non ha interesse a dolersi, perché il risultato favorevole relativo alla
più mite determinazione della pena sarebbe già stato realizzato.
34.In ogni caso, la Corte territoriale ha esaminato la questione ritenendo corretta la
valutazione operata dal Tribunale, non potendosi riconoscere al ricorrente le circostanze
attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza, attesa la complessiva entità del
fatto e l’intensità del dolo in considerazione, in particolare, della precisa e dettagliata
programmazione di una serie indeterminata di furti, aggravati dal numero dei partecipi,
dal notevole quantitativo di merce sottratta, dall’ingente danno economico arrecato alla
società e tenuto conto della personalità dell’imputato.
35.Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di
ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni
dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 marzo 2015
Il Consigliere estensore

32.Con l’ultimo motivo il ricorrente ritiene che, avendo il Tribunale condannato l’imputato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA