Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25764 del 25/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25764 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTABILE DANIELA N. IL 22/06/1978
FIORE IVANA N. IL 12/12/1952
avverso la sentenza n. 1941/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A \

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

‘–

Data Udienza: 25/03/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Costabile Daniela e Fiore Ivana propone ricorso per cassazione contro la
sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, in data 11 marzo 2014, che
confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 24 marzo 2011,

colpevoli del reato previsto dall’articolo 483 del codice penale poiché, in concorso tra
loro, presentando falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario tratto sulla
Banca Popolare Vesuviana, consegnato da Fiore Ivana al legittimo prenditore, Corrado
Aniello, attestavano falsamente lo smarrimento del titolo.
2. Con riferimento alla posizione di entrambe le imputate il difensore deduce:

violazione di legge e vizio di motivazione attesa la carenza della prova della
responsabilità;

illogicità della motivazione attesa la mancanza di prova della intenzionalità della
condotta da parte della Costabile e dell’istigazione morale, da parte dell’imputata Fiore;

mancato riconoscimento di una riduzione della pena nel minimo edittale;

assoluzione ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.

1. Con il primo articolato motivo la difesa delle imputate lamenta violazione di legge e
vizio di motivazione rilevando, in particolare, per quello che riguarda la posizione di
Costabile Daniela, la carenza di prova della responsabilità della imputata la quale, al
contrario, nel momento in cui veniva sporta la denunzia di smarrimento dei due
blocchetti di assegni, era in buona fede non avendo controllato a quali conti facessero
riferimento i carnet smarriti. D’altra parte l’assegno in contestazione era stato
consegnato dall’imputata a colui che aveva eseguito lavori presso l’impianto elettrico,
su richiesta della madre, prelevandolo da un cassetto della scrivania senza verificare se
tale titolo fosse già firmato e da chi. Con riferimento alla posizione di Fiore Ivana, la
responsabilità deriverebbe dall’erroneo presupposto secondo cui la stessa avrebbe
istigato la figlia a presentare una denunzia di smarrimento per evitare il pagamento di
Corrado.

con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato le imputate

2. Con il secondo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione, attesa la mancanza di una
prova decisiva in ordine all’intenzionalità, da parte della Costabile, di sporgere denunzia
riguardo allo smarrimento di due blocchi di assegno, nonché in ordine alla presunta
istigazione da parte di Fiore Ivana.
3. Con il terzo motivo la difesa rileva che i dubbi emersi in relazione all’imputazione alla
presunta responsabilità avrebbero dovuto comportare una riduzione – della pena nel

4. Con il quarto motivo il difensore rileva che le risultanze istruttorie avrebbero consentito
la assoluzione ai sensi dell’articolo 530 secondo comma del codice di rito.
5. I due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando gli elementi posti a
fondamento dell’affermazione di responsabilità delle imputate. La sentenza va annullata
perché perché il fatto non sussiste.
6. Infatti, come hanno chiarito le SS.UU. con sentenza n. 6 del 1999, ric. Lucarotti, RV
212782, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483
c.p.) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata
trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma
giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’attodocumento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale
ricevente. Tale non è il caso in esame in quanto certamente la dichiarazione di
smarrimento dei due blocchetti di assegni, benché rilasciata ad un organo di polizia
giudiziaria in sede di denuncia, non è destinata a provare la verità dei fatti che attesta.
A tale dichiarazione, infatti, l’ordinamento non ricollega alcun effetto giuridico specifico
(Sez. 5, Sentenza n. 18279 del 02/04/2014 Rv. 259883).
7. La questione risulta assorbente rispetto ad ogni altra censura sollevata con i primi due
motivi, relativi alla prova della responsabilità e al terzo e quarto motivo, attinenti il
profilo sanzionatorio e il principio di ragionevole certezza dell’affermazione di
responsabilità.
8. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con riferimento al delitto ex
art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 25 marzo 2

minimo edittale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA