Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2576 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2576 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOPINDO CARLO N. IL 18/08/1965
avverso l’ordinanza n. 632/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7 – – uu6-0

/1àC07./à0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/11/2015

Considerato in fatto
1. Con ordinanza 10 marzo 2015 il Tribunale di Roma, in parziale riforma
dell’ordinanza in data 26.1.2015 con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato
a Lopindo Carlo la misura cautelare della custodia in carcere, sostituiva la misura in atto
con quella degli arresti domiciliari.
2. Il Tribunale del riesame riteneva in primo luogo come non fosse ravvisabile
un’ipotesi di contestazione a catena rispetto al reato di detenzione di armi per il quale

rigettava la richiesta di retrodatazione della ordinanza de qua avanzata dalla difesa ai
sensi dell’art.297, comma 3, c.p.p.; riteneva poi sussistente la prova cautelare in
relazione sia al reato associativo sia a quello di riciclaggio, contestati all’indagato, in base
ad eloquenti intercettazioni telefoniche ed ambientali con gli altri indagati, ad
accertamenti di natura documentale ed a servizi di o.c.p.; infine, quanto alle concrete ed
attuali esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva, valorizzava le modalità e le
circostanze dei gravi reati contestati, ed evidenziava – con particolare riferimento
all’attualità del pericolo – che ai sensi dell’art.275, comma terzo, c.p.p. per l’imputazione
associativa non era necessaria una motivazione in ordine alla rilevanza del tempo
trascorso dalla commissione del fatto.
3. Ha proposto ricorso il difensore dell’imputato censurando l’impugnata ordinanza
quanto alla ritenuta sussistenza indiziaria e alla esclusione della violazione dell’art.297,
terzo comma, c.p.p.
Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
4. Le censure sono infondate.
4.1 Con il primo motivo il ricorrente ha chiesto la “retrodatazione” della misura
cautelare ravvisando una “contestazione a catena” rispetto al reato di detenzione di armi
per il quale l’indagato era detenuto in regime di arresti domiciliari dal 25.1.2013.
Secondo quanto già affermato da questa Corte, l’istituto di cui all’art.297, comma
3, c.p.p. opera anche rispetto a fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi
erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della
prima ordinanza, poiché la regola della retrodatazione è applicabile sia nel caso in cui da
un unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, sia in quello
in cui i procedimenti diversi riguardino autonome iniziative del P.M., assunte anche dopo
il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, purché riguardino fatti che
erano già emersi nel corso delle indagini (così Sez.Un. 22 marzo – 10 giugno 2005,
n.21957 e nello stesso senso Sez.II, 2.3.2006, n.7615; Corte Cost. n.408/2005
relativamente alla declaratoria di illegittimità dell’art.297, comma 3, c.p.p. nella parte in
cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi p

l’indagato era detenuto in regime di arresti domiciliari dal 25.1.2013 e conseguentemente

emettere le nuove ordinanze erano già desumibili dagli atti al momento della emissione
della precedente ordinanza, ed ancora Corte Cost. n.233/2011 nella parte in cui – con
riferimento alle ordinanza che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non
dispongono che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi
anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda
misura).

poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti il primo
provvedimento restrittivo, è una questione di fatto che, per sua intrinseca natura, non
può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità, poiché lo scrutinio di questa
Corte è infatti limitato alla disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi
processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella
connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della
logica giuridica dal giudice di merito (Sez.VI, 28.4.2007, n.16492; sul concetto di
“desumibilità” cfr. ex multis, Sez.II, 29.4.2014, n.17918; Sez.VI, 12.12.2013, n.50128).
Il Tribunale di Roma, nel valutare infondata la censura difensiva inerente la
sussistenza di un’ipotesi di contestazione a catena per un fatto connesso in materia di
armi, pur ritenendo assorbente il rilievo di dover computare ai fini in discorso solo i
periodi relativi a fasi omogenee, nella specie pari a 19 giorni (sul punto Sez.VI,
12.11.2014, n.50761), ha esposto in maniera analitica e puntuale i gravi elementi
probatori che hanno portato all’adozione della seconda misura restrittiva del 26.1.2015
per il reato di associazione a delinquere dedita al narcotraffico e riciclaggio di
autovettura, che hanno non solo ampliato l’indagine relativa alla detenzione di armi da
parte del Lopindo, ma hanno tenuto conto di acquisizioni investigative a più ampio
raggio, relative all’accertamento di ipotesi delittuose ulteriori rispetto a quella per cui era
stata adottata la prima misura custodiale ma soprattutto non conoscibili all’epoca del
sequestro delle armi e da esso non desumibili nella loro articolata complessità.
4.2 II difensore del Lopindo censura ancora l’ordinanza in esame per insussistenza
della gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione all’associazione e alla
fattispecie di riciclaggio dell’autovettura VW Golf R32: in particolare deduce il significato
“neutro” delle conversazioni captate e la inconsapevolezza della provenienza delittuosa
dell’autovettura.
Ritiene questa Corte che la impugnata ordinanza sia immune da vizi di
motivazione per quanto attiene alla gravità degli indizi emersi a carico dell’indagato.
Sottolinea infatti il Tribunale come l’attività investigativa abbia disvelato
l’esistenza, nel periodo monitorato, di un gruppo di soggetti, individuati nominativamente
nelle singole posizioni e negli specifici ruoli, i quali, sulla base operativa dell’autosalone
Number One, partecipavano ad una struttura organizzata allo scopo di commettere

In questo contesto, la valutazione dell’anteriore desumibilità delle fonti indiziarie

numero indeterminato di delitti di importazione di sostanza stupefacente da una
collaterale organizzazione olandese e di successivo smercio della droga sulla piazza di
Roma, agendo secondo un modello operativo, chiaramente sperimentato e rodato, che
prevedeva il pagamento totale o parziale del corrispettivo ai fornitori stranieri mediante
la cessione di autovetture facenti parte del parco macchine dell’autosalone. Ciò era stato
desunto in particolare da una serie di eloquenti conversazioni da cui emergeva la stabile
dedizione del sodalizio al narcotraffico secondo le modalità indicate, prova cautelare

sequestri di sostanze stupefacenti ed armi (e segnatamente kg.1,150 di marijuana e
svariate armi con munizionamento rinvenuti in un maneggio il 23.8.2012).
In particolare l’inserimento del Lopindo nella compagine associativa con un ruolo
di spessore quale stretto e fidato collaboratore di Domenico Carotenuto, ritenuto in base
alla prova cautelare capo del sodalizio criminale, emerge – a condivisibile parere del
Tribunale – con evidenza dalle intercettazioni, da cui risultano incontri con gli “olandesi”,
commercializzazione dello stupefacente, consegne di autovetture in pagamento, raccolta
di somme da spacciatori e acquirenti locali da versare ai fornitori, custodia della dotazioni
di armi in uso al gruppo, ed infine la consegna, sotto minacce, dell’autovettura Golf da
parte di Velletrani Mario in pagamento della somma di C 9.000,00 per una fornitura di
stupefacente che non riusciva altrimenti a saldare, auto che il Lopindo conduceva poi
presso il noto autosalone.
Le doglianze della difesa, che assume genericamente la poca rilevanza degli indizi
di colpevolezza e ne prospetta – peraltro solo in via teorica e non concreta – una
differente lettura da cui deriverebbe la inconsistenza della ipotesi accusatoria, sono
pertanto prive di fondamento.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2015

Il ConsigIM ensore

Il Prlsidente

rafforzata da accertamenti di natura documentale, da servizi di o.c.p., da arresti e

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