Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2575 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2575 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TASSONI RENATO N. IL 21/02/1960
avverso l’ordinanza n. 16/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sefttite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/11/2015

a/t 70 hArig
in fatto
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1. Con ordinanza in data 11.11.2014 la Corte d’Appello di Brescia rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Tassoni Renato per la dedotta ingiusta detenzione
sofferta con la custodia cautelare in carcere dal 7.10.2005, sostituita con quella degli
arresti domiciliari fino al mese di agosto 2011, per il reato di associazione a delinquere di
stampo mafioso a fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione ed altro,
imputazioni da cui era stato assolto dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza in data

accaduto tra il 2002 e il 2003.
2. In detta ordinanza la Corte territoriale evidenziava in primo luogo come per
l’imputazione di estorsione di cui al capo 21) fosse intervenuta pronuncia di condanna, e
per il reato di cui al capo 2) della rubrica pronuncia di estinzione per prescrizione, previa
derubricazione della originaria imputazione di cui agli artt.81, 110, 610, primo e secondo
comma, 629, primo e secondo comma, c.p. in violenza privata aggravata, reati in
relazione ai quali era stata disposta la misura custodiale e la durata sofferta era del tutto
compatibile con i limiti edittali previsti.
Riteneva poi che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e
atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e
ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo di cui
all’art.314 c.p.p., valorizzando in particolare: le frequentazioni ambigue con soggetti di
indubbio spessore criminale, gravati da molteplici precedenti penali per fatti di notevole
rilevanza, ed uno in particolare (Romano Giuseppe) appartenente all’associazione a
delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, usura,
estorsioni (reato per il quale il Romano era stato condannato) nella quale il giudice della
cautela aveva ritenuto inserito anche il Tassoni; la chiamata in correità del Tassoni per la
condotta estorsiva ascrittagli al capo 21) da parte di altri imputati, due dei quali lo
avevano indicato come l'”autista” del Romano Giuseppe; la circostanza che il Tassoni, in
sede di interrogatorio dinanzi al G.I.P. si fosse avvalso della facoltà di non rispondere,
omettendo di fornire spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti, così
contribuendo alla formazione del quadro indiziario a suo carico, che ha indotto i giudici
all’applicazione e alla protrazione della custodia in carcere, misura avverso la quale peraltro – non aveva mai proposto istanza di riesame.
3.

Avverso l’anzidetta ordinanza propone ricorso il difensore del Tassoni

lamentando, con articolati motivi, violazione dell’art.606 lett.b) ed e) c.p.p.: in primo
luogo deduce che la Corte territoriale avrebbe ignorato il fatto che l’ordinanza genetica
della custodia cautelare si era fondata su un articolato compendio di intercettazioni
telefoniche ed ambientali dichiarate poi illegittime dalla Corte di Cassazione, così come
avrebbe ignorato la sentenza della Corte Costituzionale n.219/2008 che aveva dichiarato
l’illegittimità dell’art.314 c.p.p. nella parte in cui condizionava l’equo indennizzo al

12.3.2012, divenuta irrevocabile il 27.5.2012, ad eccezione di un episodio di estorsione

proscioglimento nel merito; in secondo luogo prospetta vizio di motivazione, laddove non
sono state ritenute veritiere le dichiarazioni difensive dell’imputato che aveva più volte
ribadito di non essere a conoscenza del coinvolgimento degli altri imputati in affari illeciti.
Il Tassoni ha presentato anche ricorso in proprio.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. Per il Ministero dell’Economia e Finanze
l’Avvocatura ha presentato memoria chiedendo, del pari, il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
5. E’ inammissibile in ricorso presentato dal Tassoni in proprio. Come più volte
affermato da questa Corte in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi
dell’art.613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello
deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale
della cassazione e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato (Sez.IV,
12.11.2002, n.38003; 28.3.2008, n.13197; 17.11.2008, n.42737; 24.11.2010,
n.41636).
6. Il ricorso (del difensore) è infondato.
6.1. Il giudice della riparazione, che ha il potere di apprezzare in modo autonomo
e completo gli elementi a sua disposizione, e il dovere di fornire adeguata e congrua
motivazione del convincimento conseguito, non è venuto meno, nel caso di specie, al
compito attribuitogli, avendo valutato tutti gli estremi della condotta “gravemente
colposa” del richiedente, sulla scorta dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di
questa Suprema Corte in tema di verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave
ostativi all’accoglimento della domanda per ingiusta detenzione.
Si ribadisce in proposito (Sez.Un.13.12.1995, n.43 e 26.6.2002, n.34559) che la
nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla
riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad
altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza,
trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale
da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria,
che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della
libertà personale. A tale riguardo, il giudice della riparazione deve fondare la sua
deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale
che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà
personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico
motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non
se tale condotta integri estremi di reato – anzi, a ben vedere, questo è il presupposto,
scontato, del giudice della riparazione – ma solo se sia stata il presupposto che abbia
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenz

Il difensore ha depositato memoria di replica.

della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di
“causa ed effetto” (Sez.Un., 30.8.2010, n.32383; Sez.IV, 29.1.2015, n.4372). Giova,
infine, distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale,
volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte
dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo
operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un “iter” logicomotivazionale del tutto autonomo, avendo “in relazione a tale aspetto della

di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto al
beneficio (così Sez.Un.13.12.1995, n.43). Il decidente, in sostanza, non deve stabilire se
determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come
fattori condizionanti (anche nel concorso dell’altrui errore) della disposta detenzione, per
la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l’autorità giudiziaria (Sez.IV,
1.10.2002, n.12261).
6.2. Del tutto congrua appare allora, alla luce di tali rilievi, la motivazione su cui la
Corte di Brescia ha basato la pronuncia di rigetto, avendo ravvisato – come già esposto
in narrativa – gli estremi della colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo le
ambigue frequentazioni con soggetti di indubbio spessore criminale, in quanto gravati da
molteplici precedenti penali per gravi delitti, la chiamata in correità del Tassoni per
l’estorsione ascritta al capo 21) per cui è intervenuta condanna, l’essersi il Tassoni
avvalso della facoltà di non rispondere, che se da un lato costituisce l’esercizio di un
comportamento processuale del tutto legittimo, per altro verso ha contribuito alla
formazione e al mantenimento di un quadro indiziario non svalorizzato da diverse
spiegazioni, che ha indotto alla applicazione ed alla protrazione della custodia.
6.3. Quanto all’avvenuta assoluzione per alcuni reati ed alla estinzione per
prescrizione di cui si è detto, si rileva che anche sul punto la Corte di Brescia ha
correttamente deciso. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (S.U.
30/10/2008, n. 4187/09; Sez. IV, 19/2/2009, n. 15000; Sez. IV, 10/6/2010, n. 34661;
Sez.IV, 4.2.2014, n.5621; Sez.III, 20.1.2015, n.2451), in materia di riparazione per
l’ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più
contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento da altre
imputazioni: detta interpretazione tiene conto dell’intervento operato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 20/6/2008, n. 219, la quale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.314 c.p.p. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare
sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione all’assoluzione o al
proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la custodia cautelare che
risulti superiore alla misura della pena inflitta.

decisione…. piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo” al fine

6.4. Dunque, posto che il provvedimento cautelare adottato nei confronti
dell’odierno ricorrente si era fondato su più contestazioni, per una delle quali era
intervenuta sentenza di condanna e per altra sentenza di estinzione per prescrizione,
imputazioni per le quali era già di per sé consentita l’applicazione della custodia cautelare
e la durata sofferta era del tutto compatibile con i limiti edittali previsti per i detti reati
(10 anni per la estorsione e 6 anni per la violenza privata aggravata) la doglianza sul
punto appare destituita di fondamento.

processuali. Si compensano invece quelle tra le parti stante la genericità della memoria
depositata dall’Avvocatura.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [E3 ricorrente al
pagamento delle spese processuali; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2015

Il Con

st.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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