Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25748 del 03/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25748 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSSOLOTTI PIER PAOLO N. IL 19/06/1974
avverso la sentenza n. 2717/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del D s tt.
ha concluso per (

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/02/2015

224(1»194.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 12.11.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la parziale riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.4.10 che aveva condannato

dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze,-previa riqualificazione del
reato ai sensi degli artt.582-583 comma I n.1 CP.,con le già concesse attenuanti
generiche,equivalenti alla contestata aggravante,la Corte determinava la pena in mesi 4 di
reclusione e revocava le statuizioni civili, confermando le ulteriori disposizioni.
All’imputato era contestato di avere volontariamente inferto una spinta ad Hallabou Abellatif,
dopo che il predetto si era offerto di pulirgli il vetro dell’auto,cagionando in tal modo l’urto della
parte lesa,(che si era avvicinata al veicolo condotto dall’imputato,fermo ad un semaforo),con
altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto di marcia;la persona offesa aveva riportato
fratture giudicate guaribili in un periodo superiore ai 40 giorni-La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità dei presupposti per applicare l’esimente di
cui all’art.52 CP.(che la difesa aveva prospettato, in quanto secondo le dichiarazioni
dell’imputato,i1 predetto era stato insultato ed aggredito dalla persona offesa,onde era stato
costretto a reagire per difendersi,ed in tale frangente la persona offesa era caduta
inciampando accidentalmente su di un cordolo ivi esistente,onde era caduta urtando contro un
furgone che circolava su opposta corsia).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-inosservanza della legge penale,in riferimento agli artt. 521 e 597
CPP.Preliminarmente il ricorrente dava conto della originaria contestazione ,che riguardava gli
artt.581 e 586 CP,osservando che il giudice di appello non si era limitato ad attribuire al fatto
diversa qualificazione,ma aveva attribuito alla condotta illecita maggiore gravità,ritenendo
sussistente l’ipotesi di lesioni volontarie aggravate,alla quale corrispondeva l’applicazione di
pena più grave.
In tal senso rilevava che il giudice di secondo grado,in presenza di un “fatto diverso” da quello
contestato avrebbe dovuto trasmettere gli atti al PM per le iniziative di competenza;-censurava
altresì la decisione che aveva ritenuto insussistente il vizio dedotto sul punto dall’appellante.
2-contraddittorietà ed illogicità della motivazioneA riguardo evidenziava che la Corte ,pur avendo escluso che il Tribunale avesse violato il
principio di correlazione,era incorsa nel vizio denunciato dalla difesa,per avere applicato una

BUSSOLOTTI Pier Paolo,quale responsabile del reato di lesioni colpose;- in accoglimento

pena più grave di quella sarebbe stata applicabile in relazione all’originaria imputazione(che
riguardava l’art.586 CP)3-l’erronea qualificazione giuridica della condotta delittuosa ai sensi dell’art.582 CP.
ritenendo peraltro che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per il fatto
contestato,a seguito di remissione di querela,intervenuta nella fase di appello.A sostegno del
gravame la difesa rilevava che la condotta dell’imputato doveva essere qualificata come
“colposa” ai sensi dell’art.590 CP.Sul punto rilevava che il giudice aveva ritenuto inattendibile

riferito-pur senza aver potuto udire le parole pronunciate dalla persona offesa- che il predetto
aveva assunto atteggiamento provocatorio verso l’imputato,ed aveva sputato contro il
Bussolotti,(circostanza confermata da altra deposizione)Inoltre il ricorrente evidenziava che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che l’alterco era
degenerato in un comportamento minaccioso ed aggressivo della persona offesa, richiamando
al riguardo le risultanze dibattimentali(l’imputato era sceso dalla macchina per chiarire la
questione,e la persona offesa aveva alzato le mani:i due si erano spintonati,a vicenda ed il
soggetto parte lesa era inciampato sul marciapiede,ed era stato investito dal veicolo
proveniente in senso opposto).
-In base a tali elementi la difesa riteneva che la condotta ascritta all’imputato fosse tale da non
rivelare gli estremi del dolo,sia pure eventuale,facendo riferimento alle lesioni quali
“conseguenza non voluta” dall’imputato-negando che nella specie fosse evidente un nesso
di causalità diretto tra la condotta e l’evento-Da ultimo veniva censurata la documentazione comprovante la gravità delle
lesioni,evidenziando che la Corte territoriale aveva ritenuto priva di significato la circostanza
che i certificati medici recassero l’indicazione di diversi nominativi della persona offesa(alla
quale era stato attribuito anche di aver fornito false generalità ai pubblici ufficiali).
A riguardo la difesa riteneva dunque inidonea tale documentazione ad attestare la gravità del
fatto ritenuto in sentenza.
-4-deduceva infine l’estinzione del reato per decorrenza del termine di
prescrizione,trattandosi di fatto risalente alla data del 5/6/2006-

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo si osserva che dal provvedimento impugnato si evince la corretta analisi delle
risultanze dibattimentali,dalle quali viene desunta la sussistenza degli elementi costitutivi della
fattispecie di lesioni volontarie ritenuta dal giudice di appello,restando tale qualificazione della

la persona offesa,e che l’unico teste che era persona estranea ai fatti(teste Cavani)aveva

condotta enunciata in epigrafe,rispondente alla res in judicium deducta,ovvero riferibile alla
condotta originariamente contestata.
Non ricorrono dunque i presupposti della violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza richiamato dal ricorrente ,ai sensi dell’art.521 CPP.,atteso che tale violazione si
configura

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