Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25744 del 03/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25744 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORSARO CARMELO N. IL 12/09/1966
avverso la sentenza n. 6689/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona del ott. /
che ha concluso per
14&.143

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

/

Data Udienza: 03/02/2015

%

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19.11.13 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa
dal Tribunale del luogo,in data 5-10-13 nei confronti di CORSARO Carmelo,ritenuto
responsabile del reato di lesioni ,(art.81 cpv.-582-585 CP),per aver colpito Comparato Ignazio
con pugni al volto ,utilizzando un tirapugni-fatto dal quale erano derivate lesioni giudicate

guaribili in gg.20.consistenti in trauma cranico-facciale e frattura delle ossa nasali-fatto acc.in
data 11.6.2010Era stata contestata altresì la contravvenzione di cui all’art.4 I. n.110/75.
Per i predetti reati il primo giudice aveva inflitto la pena di mesi quattro di reclusione,previa
i

concessione delle attenuanti genericheAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-erronea applicazione della legge penale,in riferimento alla applicazione dell’aggravante di cui
all’art.585 CP.
A riguardo il ricorrente rilevava l’assenza di prove idonee a dimostrare che l’imputato avesse
fatto uso di un’arma quale il tirapugni ,evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa e
quelle rese dal teste escusso in dibattimento non erano conformi,onde era da ritenere incerta
la dinamica dell’azione contestata.
2-improcedibilità per difetto di querela.
3-mancanza di motivazione in ordine alla definizione della pena.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha reso
adeguata motivazione con riferimento alla sussistenza del reato,e dell’aggravante
contestata,evidenziando specifici elementi di prova.
A riguardo era stato accertato il verificarsi di una lite per contrasti di vicinato,secondo quanto
emerso dalle deposizioni dei testi,che avevano avuto modo di assistere alla aggressione subita
dalla persona offesa.
Il giudice di merito ha adeguatamente vagliato le risultanze dibattimentali,quanto alla
attendibilità dei testi,tra i quali vi era un assistente di polizia .
In base a deposizione di teste attendibile è stato affermato che l’imputato aveva prelevato al
momento del fatto,un tirapugni che deteneva all’interno dell’auto.
D’altra parte la persona offesa aveva riferito che l’aggressore aveva qualcosa in mano.

1

Dalla sentenza si desume pertanto che il giudice di appello ha disatteso le censure della
difesa,ponendo in evidenza risultanze processuali convergenti,a carico dell’imputato,e in tal
senso deve ritenersi che la motivazione della sentenza evidenzia la corretta applicazione della
legge penale,essendo stata consumata la condotta violenta di cui al capo di imputazione con
uso di uno strumento idoneo a realizzare l’offesa alla persona,e pertanto deve ritenersi
correttamente integrata l’aggravante contestata ai sensi dell’art.585 CP.
Va sul punto annoverato il principio giurisprudenziale sancito da questa Corte con sentenza
n.1543/1984-RV162758-per cui nella categoria delle armi improprie ,di cui al n.2 del

legge 18-4-1975 n.110-che ha ampliato la relativa nozione,ricomprendendo in essa non solo
gli oggetti ivi specificamente elencati ,ma anche >qualsiasi altro strumento chiaramente
utilizzabile ,per le circostanze di tempo e di luogo,per l’offesa alla persona>
Pertanto si rivelano manifestamente infondate le deduzioni del ricorrente in ordine alla
improcedibilità dell’azione penale,per difetto di querela.
-Infine si osserva che è inammissibile il motivo di ricorso inerente al difetto di motivazione in
ordine alla determinazione della pena:risulta infatti che il giudice di appello ha valutato come
adeguata alla gravità del fatto ed al comportamento manifestato dall’imputato la pena inflitta
dal giudice di prime cure,che aveva applicato le attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza.
In conclusione tale motivazione risulta rispondente ai criteri enunciati dall’art.133 CP e deve
rilevarsi la manifesta infondatezza del gravame,che contiene censure meramente ripetitive di
quelle già valutate adeguatamente in sede di appello.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende,che si
determina in €1.000,00-

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 3 febbraio 2015.

capoverso dell’art.585 CP,rientrano tutti gli oggetti indicati nell’art.4 ,secondo comma della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA