Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25743 del 03/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25743 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAUTARU NORVEGIA N. IL 24/09/1971
avverso la sentenza n. 1646/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in i erson. sei Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

fituulo

Data Udienza: 03/02/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 15.10.2013 la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la
sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale in data 21.2.13,con la quale l’imputata
LAUTARU Norvegia era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli arte.624-625 n.2 e 7

CP.per essersi impossessata di merci prelevandole dagli scaffali di un negozio.In relazione a
tale reato,la Corte,previa concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.,ritenuta con le
generiche,equivalente alla contestata recidiva,riduceva la pena a mesi 4 di reclusione,€120,00
di multaAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la carenza ed illogicità della motivazione,in riferimento alla richiesta di derubricare l’ipotesi di
reato in quella di tentativo di furto.
A sostegno del gravame il ricorrente evidenziava che la condotta ascritta all’imputata si era
verificata sotto la vigilanza del personale addetto al magazzino,e in tal senso riteneva non
essersi perfezionato l’impossessamento delle cose altrui,richiamando l’indirizzo
giurisprudenziale in materia.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero,secondo quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato,i1 giudice di appello ha
evidenziato le modalità della condotta illecita,rilevando che ai fini della consumazione del
delitto di furto,era da considerare ininfluente la circostanza-addotta dall’appellante-che l’azione
di impossessamento si fosse verificata sotto il controllo del personale addetto alla sorveglianza
del magazzinoOrbene,è da rilevare che in tal senso la decisione si pone in contrasto con il più recente
orientamento giurisprudenziale di questa Corte,sancito dalle Sezioni Unite,con sentenza del
16.12.2014,n.52117-RV261186-con la quale si è affermato che- in caso di furto in un
supermercato,ilmonitoraggio della azione furtiva in essere esercitato mediante appositi
apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta
osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero
delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in
continenti”,impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del
tentativo,non avendo l’agente conseguito,neppure momentaneamente,l’autonoma ed effettiva

1

disponibilità della refurtiva,non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto
passivo.
In base a tale principio deve ritenersi nella specie -ferma restando la validità del giudizio di
colpevolezza enunciato dai giudici di merito a carico dell’odierna ricorrente,sorpresa nella
flagranza della condotta di impossessamento dei beni esposti sui banchi del magazzino da un
addetto alla vigilanza-risulta tuttavia erroneamente applicata la legge penale,in riferimento
all’art.56 CP e pertanto dotata di fondamento la censura di illogicità della motivazione
formulata dalla difesa ,che aveva chiesto alla Corte territoriale la riforma in tal senso della

Deve dunque essere pronunziato-previa riqualificazione del fatto contestato come tentativo di
furto- l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto inerente alla
determinazione della pena,che va riderminata in mesi due e giorni dieci di reclusione,€70,00 di
multa,avuto riguardo alla diminuzione di un terzo,ex art.56 CP. ,della pena inflitta dal giudice
di primo grado per il delitto consumato .

PQM

Qualificato il reato quale furto tentato annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto
pena che ridetermina in mesi due e giorni dieci di reclusione ed €70,00 di multa-

Roma,decíso in data 3 febbraio 2015.

sentenza di primo grado.

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