Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25742 del 02/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 25742 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

Data Udienza: 02/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMORE MASSIMO N. IL 05/09/1951
avverso la sentenza n. 1029/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso pere(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udik difensoreAvv

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3.12.13 la Corte di Appello di Ancona riformava parzialmente a carico di
AMORE Massimo e VANGELI Pietro la sentenza emessa in data 26.10.2009 dal GM del
Tribunale di Ancona,che aveva dichiarato gli imputati responsabili del reato di cui all’art.595
CP., ascritto ad Amore Massimo per avere diffuso -in concorso con altri giudicati

separatamente,volantini,in occasione di una manifestazione ,a firma di una associazione
,offendendo la reputazione di Giovagnoli Paolo,magistrato in servizio con funzioni di PM nella
sede di Bologna,attribuendo al suddetto di avere realizzato una persecuzione iconpando corso
a vari procedimenti penali,con lo scopo di eliminare il partito comunista ed i suoi
simpatizzanti,servendosi di leggi speciali contro il terrorismo e di mezzi illegali.(fatto acc.in
data 20.1.2007).
Al Vangeli (che risultava dirigente nell’ambito del Comitato)era ascritto il reato di diffamazione
in riferimento alla comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica,dalla casella della quale
risultava intestatario il C.A.R.C. sigla rispondente a comitati di appoggio alla resistenza per il
comunismo
offendendo la reputazione del suddetto magistrato,che era stato definito con epiteti riferiti alla
sua funzione.
Il giudice di appello ,in parziale accoglimento delle richieste difensive,aveva dichiarato non
doversi procedere a carico di VANGELI Pietro per tardività della querela.
Revocava le statuizioni civili relative a tale capo di imputazione nei confronti del suddetto
imputato.
Confermava nel resto l’appellata sentenza,con la quale l’Amore era stato condannato alla pena
di €1.500,00 di multa,oltre al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile,con
provvisionale di €10.000,00In fatto era stato contestato ad AMORE Massimo di avere ,in concorso con altri stampato e
fatto distribuire dei volantini a firma della “Associazione solidarietà proletaria” che offendevano
la reputazione del magistrato Giovagnoli Paolo,in servizio presso la Procura della Repubblica di
Bologna…fatto acc.in data 20.1.2007I volantini erano stati diffusi nel corso di una manifestazione tenutasi a Bologna,in data
20.1.2007,ed il Giovagnoli aveva avuto conoscenza del fatto in data 27.9.2006,e ne aveva
disposto la trasmissione del documento al Procuratore della Repubblica ed alla DIGOS di
Bologna,al fine di individuare l’autore dello scritto.
Dalle indagini era emerso che risultava utilizzato nella vicenda il recapito di posta elettronica e
dalle utenze telefoniche indicate sullo stesso,che corrispondevano all’utenza di AMORE
Massimo ,segretario nazionale della Associazione predetta.

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Il testo del comunicato diffuso si riteneva di natura diffamatoria,esprimendo riferimenti
denigratori della attività della persona offesa nel ruolo istituzionaleIl giudice di appello aveva escluso che si configurasse la dedotta violazione del principio di
correlazione ,rilevando che non costituisce mutamento della originaria contestazione
l’attribuzione del concorso morale nella condotta enunciata a titolo di concorso materiale.
In tal senso si era affermata la responsabilità del prevenuto considerando ininfluente la

circostanza che egli non fosse presente alla manifestazione innanzi indicata.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di AMORE
Massimo,deducendo:
1-violazione di legge,inerente alla attribuzione della condotta contestata all’odierno
ricorrente.
Vizi della motivazione sul puntoLa difesa evidenziava di non aver lamentato la violazione del principio di correlazione,bensì di
avere censurato l’attribuzione del fatto all’Amore,solo per riferimento al ruolo di segretario
nazionale della associazione ritenuta firmataria dello scritto diffamatorio,in applicazione degli
artt.57 ss. e dell’art. 596-bis CP.(avente riferimento alla posizione dei direttori responsabili,o
editori/e/o stampatori)Inoltre la difesa riteneva erronea l’affermazione che dagli indirizzi di posta elettronica e dalle
utenze telefoniche indicate nello scritto fosse stato inviato il volantino oggetto di
contestazione,prospettando una erronea valutazione della vicenda.
Evidenziava altresì la carenza della motivazione in relazione all’accertamento della
responsabilità dell’imputato.
2-erronea applicazione della legge penale,in riferimento all’art.595 CP e all’art.51
CP.;vizi della motivazione (carenza,contraddittorietà,o illogicità)in riferimento alla natura
diffamatoria dello scritto.
3-censurava infine la condanna al risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
4-omessa,carente,o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena.

RILEVA IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato che il reato di cui si tratta risulta estinto per intervenuta
decorrenza del termine di prescrizione,rnaturato in data 20 luglio 2014,e quindi
successivamente alla pronunzia della sentenza di appello ,avuto riguardo alla data di
accertamento del reato ed al termine previsto dall’art.157 CP.e del titolo di reato

2

ascritto,considerata l’assenza di periodi di sospensione rilevabili nel corso del giudizio di
merito.
Tanto premesso deve osservarsi che i motivi di ricorso non presentano profili di
inammissibilità,onde questa Corte ne valuta il contenuto ai fini della verifica della eventuale
ricorrenza delle cause di proscioglimento previste dall’art.129 CPP.
Ebbene,va evidenziato a tal fine che secondo quanto è dato desumere dal testo del
provvedimento impugnato,la Corte territoriale ha reso congrua motivazione,ponendo in luce
elementi di valenza accusatoria non smentiti dalla difesa con deduzioni riferibili a risultanze

delittuosa ascrittagli al capo A)costituita dalla diffusione di volantini che contenevano
riferimenti espliciti alla attività del pubblico ufficiale,nonché espressioni idonee ad attribuirgli
l’uso improprio del potere istituzionale,per finalità estranee alla funzione della persona offesa.
Si palesa altresì erronea la censura avanzata con i motivi di gravame,laddove si ritiene che il
giudizio di responsabilità penale per il reato di diffamazione,del quale sussistono gli elementi
costitutivi,sia derivato unicamente dalla qualifica attribuita all’imputato nell’ambito del
Comitato promotore della manifestazione ,atteso che,nella specie,si desume dalla sentenza la
valutazione di dati emersi a carico del prevenuto nel corso di indagini,quali il riferimento al
recapito di posta elettronica che era al predetto riferibile.
-Né sono state addotte le condizioni che consentono di ritenere configurabile l’esimente
richiamata ai sensi dell’art.51 CP.
Infatti,a1 di là delle argomentazioni tese a contrastare l’accusa rappresentando che l’imputato
non era presente alla manifestazione nel corso della quale erano stati diffusi scritti del
contenuto enunciato in epigrafe al capo A),dato di per sé ininfluente ai fini dell’accusa,essendo
configurabili gli estremi del concorso nel reato come contestato,ai sensi dell’art.110 CP ,ben
ritenuto dal giudice di merito (sul tema va evidenziato che la decisione non si discosta dai
canoni impartiti dalla giurisprudenza di questa Corte(v.per tutte SU. 24.11.2003,n.45276 ed
altre conformi-RV226101-)la difesa non ha smentito concretamente gli elementi addotti
dall’accusa sul punto e quindi la consapevolezza dell’imputato,quale componente del comitato
interessato alla azioneillecita/della provenienza e del contenuto dello scritto diffuso al pubblico
con le modalità descritte nel capo di imputazione,onde deve ritenersi non fondata la censura
relativa alla erronea applicazione della legge penale,nei confronti del predetto ricorrente.
Deve rilevarsi peraltro,ai fini dell’art.51 CP l’assenza dei presupposti dell’esercizio del diritto di
critica,resa evidente dal contesto e dalle modalità della condotta che si traduce nella
ingiustificata attribuzione alla persona offesa di comportamenti che esulano dal corretto
esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale;d’altra parte si osserva che le cause di
giustificazione del reato possono trovare applicazione solo quando le situazioni di fatto cui si
riferiscono risultino pienamente provate. Pertanto il dubbio sulla loro esistenza le rende
inoperanti e non incide minimamente sugli elementi costitutivi del reato(v.Cass.n.8986 del
1989-RV181677-)-

3

probatorie favorevoli all’imputato, idonee a dimostrare l’estraneità dello stesso alla condotta

Infine si deve rilevare che non è censurabile la motivazione sulla determinazione del danno
liquidato dal giudice di merito secondo il potere discrezionale,al pari della provvisionale la cui
entità è stata definita congrua rispetto al danno patito dalla persona offesa.
In conclusione si ritiene superato dai suddetti rilievi l’ultimo motivo si ricorso,riferito alla
mancata concessione della sospensione condizionale,elemento sul quale la Corte di Appello ha
reso peraltro congrua motivazione.
Alla stregua di tali rilievi questa Corte deve pronunziare l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza nei confronti del ricorrente per essere il reato estinto per

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione-Rigetta
il ricorso agli effetti civiliRoma,deciso in data 2 febbraio 2015.

prescrizione,ed il rigetto del ricorso agli effetti civili.

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