Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25733 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25733 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELKHER EL ISSAOUI SAID N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 465/2014 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 29/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
In ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di droga (co. 2° art. 80 T.U.
309 del 1990), va rammentato che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito
che “In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante
della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di
norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in
milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11
aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale
quantità sia superata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012Ud. (dep.
20/09/2012), Rv. 253150).
Con riferimento all’hashish, il valore massimo della sostanza è indicato nel D.M. in mg. 500,
per cui la configurabilità dell’ingente quantità va ravvisata per una quantità di principio attivo
pari o superiore a gr. 1.000 (2000 x 0,500), pari a kg. 1.
Nel caso di specie, essendo il principio attivo dell’hashish sequestro è di kg. 2,132,
ampiamente superiore al limite minimo indicato dalle SS.UU., correttamente pertanto il giudice
di merito ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante della ingente quantità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Presidente es

1. L’imputato BELKHER El Issaoui Said ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309
del 1990, per l’illecita detenzione di kg. 6,7 di hashish di cui kg. 2,1 di THC; acc. in Ventimiglia
il 18\4\2014), deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine alla mancata
esclusione dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 80.

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