Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25732 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25732 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO ANDREA N. IL 19/02/1988
avverso la sentenza n. 2925/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 29/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007,
n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (rnillecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Presidente 2,7t.

1. L’imputato GALLO Andrea ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 73, co. V, T.U. 309 del
1990, acc. In Torre Annunziata il 12\9\2014), deducendo carenza di motivazione della
medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129
c.p.p.

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