Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2573 del 20/11/2015

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2573 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 107/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/§~tlé l conclusionÀ del PG Dott.

ott. GIUSEPPE

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. A.A., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano, depositata il
19/1/2015, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per
l’ingiusta custodia cautelare subita, nella forma degli arresti dorniciliari, dal
16/6/2007 al 13/9/2007, con l’accusa di violenza sessuale in concorso, accusa

2. La Corte territoriale ravvisò la circostanza escludente del diritto alla
riparazione di cui all’art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., e cioè di avere
concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà
personale per colpa grave, per quanto appresso.
Il ricorrente, che collaborava con la titolare di una discoteca al fine di assicurare
la presenza di ballerini, quella sera, violando il divieto della proprietaria, si era
intrattenuto con i due ballerini, che con il medesimo furono accusati della
violenza, nei camerini, insieme alla presunta persona offesa, nonostante avesse
percepito «una situazione assolutamente anomala tra ballerini e cliente,
rispetto alla quale non solo non aveva opposto alcuna contrarietà, ma al
contrario per un verso affermava di essersi allontanato solo quando la ragazza lo
respingeva e per altro verso ammetteva persino di avere successivamente
provocato sia 3imenez che Russo [i due ballerini], per sapere come era andata a
finire la stuzzicante scenetta».

3. Il A.A., con l’unitaria esposta censura, denunziante violazione di
legge e vizio motivazionale, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata
criticando il ragionamento della Corte territoriale.
Il Giudice dell’ingiusta detenzione aveva finito per pervertire il senso della
sentenza assolutoria, ponendo a carico del ricorrente, quale colpa grave, la mera
circostanza di aver riscontrato talune discrasie fisiologiche tra le versioni rese
dagli imputati; senza tenere conto che il Tribunale avrebbe dovuto rendersi
conto dell’infondatezza dell’accusa, tenuto conto dell’inattendibilità della
presunta persona offesa, numerose volte nel passato ricoverata per problemi
psichici, e della incompatibilità dei luoghi rispetto alla versione fornita dalla
predetta p.o.

4. Perveniva memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale,
nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si chiedeva il rigetto
del ricorso.

dalla quale era stato poi assolto in appello.

5. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata
nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559
del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l’ingiusta
detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o
concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo
autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare
riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica

convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo
istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della
libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell’illecita detenzione
di stupefacente.

5.1. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha individuato in cosa sia
consistita la colpa grave del ricorrente, il quale, nella migliore delle ipotesi,
aveva preso parte, con atteggiamento omertoso, ad una situazione perlomeno
equivoca, che vedeva la giovane p.o. (a maggior ragione, se come assume il
ricorrente, trattavasi di soggetto reso fragile dal suo modo di essere) accolta in
un contesto di promiscua intimità (spogliatoi dei ballerini) e fatta oggetto di
avances a sfondo sessuale. A tale condotta, in sé capace d’indurre in errore il
giudice, il ricorrente aveva fatto seguire una serie di comportamenti
univocamente diretti a rendere difficoltosa la genuina acquisizione delle prove
(personale attività investigativa, compulsazioni di testi, tentativo di prendere
contatto con la madre della p.o.).
Il fatto che al vaglio d’appello le emergenze provate siano risultate insufficienti
ad affermare la penale responsabilità non toglie che al momento di applicazione
della misura il quadro si presentava tale da apparire dotate di una rilevante
carica di persuasività e tale è rimasto anche dopo il dibattimento di primo grado.
Invero, l’assoluzione, come è ovvio, costituisce presupposto per aver diritto
all’indennizzo e la colpa grave, che lo esclude, si identifica, appunto, in condotte
che abbiano ingenerato l’apparenza della sussistenza del reato posto a base della
misura cautelare.
Nel caso in esame, pertanto, la riportata condotta, costituisce, nel suo insieme,
tangibile estrinsecazione di una assai grave imprudenza comportamentale, che
ha avuto ruolo significativo nella determinazione cautelare.

3

negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del

Come a suo tempo chiarito, non potendo l’Ordinamento, nel momento in cui fa
applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in
esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i
consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola
che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056, cod. civ.), deve intendersi
idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314
comma 1 c.p.p., non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto
e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una

valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod
plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano
tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento
dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in
pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è
data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla
riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell’art. 314 c.p.p., quella condotta
che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica
negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o
norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma
prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi
nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella
mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n.
43).
A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali
sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante
trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento
restrittivo della libertà personale; onde l’applicazione della suddetta disciplina
normativa non può non imporre l’analisi dei comportamenti tenuti
dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa
conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non
integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del
giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. IV, 16/10/2007, n. 42729).
Peraltro, intangibile il diritto al silenzio e anche al mendacio, è evidente che in
presenza di una situazione fattuale che integri gravi indizi di colpevolezza a
carico dell’indagato, ove costui sia portatore di conoscenza capace di pienamente
ripristinare la verità dei fatti, non può pretendere di avvantaggiarsi
dell’indennizzo di legge, ove non abbia fornito tempestivamente quel minimo di
collaborazione che sarebbe stata idonea a fare piena luce.

i

prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti,

6. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese di questo giudizio di legittimità, tuttavia, debbono compensarsi a
cagione della natura dell’atto costitutivo della P.A., meramente formale e privo di
un effettivo apporto argonnentativo.

P.Q.M.

spese compensate tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2015.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

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