Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25728 del 24/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25728 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rinaldi Francesco, nato a Monte S. Angelo il 5.10.64
imputato ar. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. Manfredonia, dell’8.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di 5000 C
di ammenda per avere effettuato senza autorizzazione attività di trasporto calcinacci.
Contro tale pronuncia il condannato ha proposto “appello” e, quindi, analogo atto
qualificato “ricorso”, dinanzi a questa S.C., dolendosi del fatto che la sentenza sia nulla
«essendo stato modificato dopo la lettura il dispositivo di sentenza in evidente violazione di
legge».
Sul retro di tale dichiarazione di “ricorso”, vi è una dichiarazioni di “rinuncia al ricorso,
volendo coltivare la dichiarazione di appello”.
Premesso che tale ultimo atto è del tutto irrilevante perché l’appello era già stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza, va
poi detto che il gravame è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
L’assunto è privo di qualsivoglia illustrazione e, dalla sentenza, non risulta alcuna
modificazione del dispositivo.
Data Udienza: 24/04/2015
La genericità della deduzione rende, quindi impossibile maggiori verifiche mentre
nessun pregio ha il rilievo che non sia stato fatto alcun accertamento a proposito della
disponibilità di licenza da parte dell’imputato visto che l’implicita affermazione contenuta in
sentenza, secondo cui il trasporto era stato effettuato illegittimamente dall’imputato per
assenza di licenza, non è stata smentita dalla difesa mediante la produzione della prescritta
autorizzazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015
Il Consigli
stensore
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.