Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25723 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25723 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
‘sui ricorsi proposti da:
Loreti Marino, nato a Turania il 13.12.43
Collettini Giuseppina, nata a Roma il 22.11.45
imputati artt. 110, 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24.11.10

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

I ricorrenti sono stati accusati di avere, in concorso tra loro, violato i sigilli apposti
dall’autorità giudiziaria su opere edilizie abusive (reati, questi ultimi, dichiarati estinti per prescrizione).
La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di condanna per il
delitto.
Entrambi si rivolgono a questa S.C. facendo notare che la loro condotta non si è sostanziata in
una attività incidente sulla materiale disponibilità dell’immobile sequestrato in quanto essi si
sono limitati ad apporre delle grate alle finestre e tegole sul tetto. Opere necessarie per motivi
di sicurezza al fine di preservare il materiale depositato all’interno dell’immobile.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le obiezioni difensive,
oltre ad essere fattuali, sono del tutto prive di pregio essendo evidente che se un bene è
vincolato dall’autorità giudiziaria non può essere toccato se non previa autorizzazione
dell’autorità stessa che ha apposto i sigilli, qualunque sia l’attività posta in essere. Pur essendo
intuibili, perciò, i fini di sicurezza dedotti per giustificare le opere poste in essere, essi non

Data Udienza: 24/04/2015

erano di una urgenza tale da impedire di richiedere preventivamente un’autorizzazione all’A.G.
per il loro compimento.
Le argomentazioni dei ricorrenti sono comunque del tutto generiche nel criticare la
motivazione della Corte che, invece, risulta coerente ed esaustiva nel ribadire una pacifica
responsabilità per fatti evidenti.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

P.Q.M.

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