Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25722 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25722 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Liberati Fabrizio, nato a Milano il 7.1.70
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’1.10.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per una pluralità di cessioni di diversi tipi di droga (manjuana e cocaina) sia pure in
modesta quantità, tanto da riconoscere la sussistenza dell’ipotesi di cui la comma 5. E’ stata
così ribadita la pena di anni 2 di reclusione e 12.000 C di multa cui il primo giudice era
pervenuto muovendo da una p.b. anni 1 e mesi 11 cui aveva aggiunto un mese di reclusione e
1000 C di multa per ciascuno dei 13 episodi in continuazione. Indi era stata operata la
riduzione per il rito abbreviato.
Con il presente gravame, il condannato lamenta la mancata valutazione dei nuovi
parametri normativi per il comma 5 ed il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione
condizionale della pena
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
La genericità della censura che richiama i nuovi parametri edittali del comma 5 è di per
sé ragione di inammissibilità di un argomento che, sarebbe comunque infondato visto che la
sentenza è stata pronunciata ad ottobre 2014 quando, ormai le nuove previsioni normative

Data Udienza: 24/04/2015

i
,

v

erano in vigore di precedente 21 maggio e non risulta certo che la pena qui inflitta non sia
ricompresa nei predetti margini ora vigenti.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale,
l’inammissibilità discende, non solo, dalla mera assertività degli assunti ma anche dal fatto che
la medesima censura, esaminata dalla Corte, ha ricevuto puntuale e logica replica posto che è
stato osservato che la pena era da considerare adeguata avuto riguardo alla gravità dei fatti
ripetutisi numerose volte in un ristretto arco temporale ed alla personalità dell’appellante già
gravato da numerose precedenti condanne. Tali considerazioni, associate all’ammontare della
pena inflitto precludevano, di conseguenza, il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 163
c.p..
Vi è da soggiungere che a tali argomenti, il ricorrente non ha ribattuto nulla di specifico
e che, la congruità e conformità alla logica della motivazione appena richiamata la rende qui
inoppugnabile.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

I

P.Q.M.

,

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

‘Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

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