Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25720 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25720 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sparagna Luigi, nato ad Anzio il 20.1.57
imputato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 22.4.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il presente ricorso è rivolto contro la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato lo
Sparagna per avere effettuato trasporto non autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi non loro
smaltimento illecito interrandoli per realizzare un’area di parcheggio.

Data Udienza: 24/04/2015

Il condannato alla sola pena dell’ammenda, impugna tale decisione osservando che essa
è erronea e mal motivata non tenendo conto che, in base alle deposizioni dei testi, è evidente
che non si è trattato di smaltimento bensì di semplice stoccaggio temporaneo.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto e, comunque, manifestamente infondato.
La doglianza è sostanzialmente assertiva di una realtà diversa da quella illustrata dal
giudice nella propria decisione con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. In
particolare, il Tribunale, esaminato con cura tutto quanto emerso dai vari sopralluoghi ha, in
particolare, puntato l’attenzione sui rilievi fotografici dai quali si evince con chiarezza che i
rifiuti erano stati, non solo, depositati in maniera del tutto promiscua ed incontrollata ma
erano stati anche «organicamente stesi al suolo al fine di costituire il duraturo fondo della
futura area di parcheggio».

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La doglianza qui svolta, quindi, oltre che generica ed in fatto è anche manifestamente
infondata.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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