Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2572 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2572 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lannanuzzi Maurizio, nato il 20/04/1978

avverso l’ordinanza del 13/03/2015 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Massimo Galli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.In data 6 marzo 2015 Maurizio Lamanuzzi presentava dichiarazione di
ricusazione (la cui firma era autenticata dall’Avv. Daniele Sussman, detto
Steinberg, che con separato atto veniva nominato difensore di fiducia) nei
confronti del dr. Antonio Nova e del dr. Paolo Torti, Consiglieri della Quinta
Sezione penale della Corte di appello di Milano presso la quale pendeva
procedimento nel quale il Lamanuzzi era imputato. A sostegno del proprio

avevano giudicato e condannato in grado di appello, avevano fatto parte di altro
collegio che, nell’ambito del medesimo procedimento, aveva già giudicato e
condannato alcuni suoi coimputati.

2.La Corte d’appello di Milano, Prima Sezione penale, con ordinanza 13
marzo 2015, dichiarava inammissibile, perché tardiva, la dichiarazione di
ricusazione, condannando Maurizio Lamanuzzi al pagamento della somma di euro
2000 a favore della cassa delle ammende. Osservava la Corte che la
dichiarazione di ricusazione può essere formulata solo prima del compimento
dell’atto da parte del giudice e comunque non può essere proposta dopo la
chiusura del grado di giudizio nel quale si sarebbe verificata la causa dedotta a
sostegno della dichiarazione stessa.

3.Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso l’imputato lamentando
vizio di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 37, 38 e 41 cod.
proc. pen. Deduceva il ricorrente di essere venuto a conoscenza della causa di
incompatibilità soltanto dopo il compimento dell’atto da parte dei magistrati
ricusati e si lamentava che la Corte territoriale non aveva considerato tale
circostanza risultante dalla documentazione prodotta; precisava che, per il caso
in cui il giudicabile viene a conoscenza della causa di incompatibilità dopo la
scadenza dei termini previsti dall’articolo 38 comma 1 c.p.p., la stessa
disposizione prevede “attraverso l’utilizzo di una formula di chiusura” quale è
quella “in ogni altro caso”, la possibilità che la ricusazione venga proposta anche
dopo il compimento dell’atto da parte del giudice.

4.11 Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

assunto l’imputato osservava che i magistrati ricusati, che il giorno prima lo

ler

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato
inammissibile.

2.L’art. 38 cod. proc. pen., nel primo comma, detta limiti temporali per la
dichiarazione di ricusazione, con il primo e la prima parte del secondo periodo,
per poi precisare, conclusivamente, che “in ogni altro caso” la dichiarazione deve

Al secondo comma precisa che nell’ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta
o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal primo comma, la
dichiarazione può essere proposta entro tre giorni, altresì specificando che, se la
causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione
deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza stessa.

3.0rbene, la citata norma, nel porre scadenze temporali per la tempestiva
proposizione della dichiarazione di ricusazione, al primo comma àncora, senza
limiti di tempo rispetto alla conoscenza della causa stessa, il termine alla
conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, nell’ipotesi di
udienza preliminare, ovvero al termine di cui all’articolo 491 comma uno c.p.p.,
nell’ipotesi del giudizio; mentre, al comma successivo, per l’ipotesi in cui i
suddetti termini siano scaduti rispetto al momento della conoscenza della causa
di ricusazione, detta un limite temporale di tre giorni e un limite finale,
comunque antecedente al termine dell’udienza.
In definitiva, la precisazione che “in ogni altro caso” la ricusazione non può
essere proposta se non prima del compimento dell’atto da parte del giudice,
quale inserita alla fine del primo comma, segna un limite insormontabile che non
è valicato dalle precisazioni ed indicazioni di cui al comma successivo.
Quest’ultime contengono esclusivamente precisazioni rispetto alle cadenze
indicate nel primo comma, in ragione della possibilità che la causa di ricusazione
sia sorta successivamente alla loro scadenza.
D’altronde, come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 5, sent. n. 33697 del 05/07/2010, Bartolini, Rv. 248190): a) la lettura del
dispositivo determina la pubblicazione della decisione del giudice (art. 545
c.p.p.); b) peculiarità della sentenza è costituita dal suo regime di stabilità: una
volta pronunciata e pubblicata, essa vincola lo stesso giudice da cui promana
(che non può quindi ritrattarla); c) la sentenza quindi può essere modificata
(riformata, annullata), solo attraverso i rimedi tassativamente previsti dalla
legge, che sono le impugnazioni; d) l’emanazione della sentenza rende tardiva lat
3

comunque essere proposta prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

dichiarazione di ricusazione, in quanto diretta nei confronti di un giudice che
ormai aveva concluso la propria funzione decisionale.
Dunque, il giudice esaurisce la sua funzione decisionale con la lettura del
dispositivo della sentenza (e non con il deposito della motivazione).
Per le ragioni che precedono, il ricorso è manifestamente infondato e, in
quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, di una somma in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Rom
Il Co

2015
estensore

Pasquale Gi niti

CORTE CUPLEM.A. DI CASSAZIONE
IV Sezlene Penale

favore della cassa delle ammende, somma che si liquida in euro 500.

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