Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25719 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25719 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Boujara Allal, nato in Marocco il 14.1.72
imputato artt. 73, 80, comma 2, T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 14.7.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello, con la decisione impugnata ha sostanzialmente confermato la
condanna inflitta al ricorrente, all’esito del rito abbreviato, per l’accusa di avere violato gli artt.
73 ed 80, comma 2, T.U. stup.
Nel gravame qui proposto ci si duole dell’assenza di una valida motivazione.
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità degli assunti. Essi, infatti, si risolvono
in una critica vaga a presunte carenze motivazionali, sia in punto di responsabilità che di
calcolo della pena, che, essendo svincolate da qualsiasi richiamo specifico alla sentenza
impugnata potrebbero valere per una qualsiasi decisione.
E’ appena il caso di rammentare che la mancanza di specificità del motivo deve essere
apprezzata, non solo, per una genericità intesa come indeterminatezza, ma anche, per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento della impugnazione. Quest’ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità” (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05,
Giagnorio, Rv. 231708).

Data Udienza: 24/04/2015

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

I

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