Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25714 del 24/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25714 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Stefania Michele, nato a Cagna no Varano (Fg) il 29.9.58
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Foggia del 10.10.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di mesi 8 di reclusione e 2000€ di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura, quasi testualmente, il fatto che vi sia
motivazione circa la responsabilità dell’imputato e che non sia stato motivato il diniego di
attenuanti generiche;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
Rv. 215071 — e ribadita anche di recente — sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
“essendo sufficiente anche una

Data Udienza: 24/04/2015

implicita motivazione” a riguardo (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) e che, nella specie, appunto, il
G.u.p. ha dato atto di avere affrontato espressamente – escludendola – la eventualità di un
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
Osservato, altresì, che il riconoscimento delle attenuanti generiche non faceva parte del
patto sì che il giudice era tenuto solo a verificare la correttezza dell’accordo così come proposto
e nessuna motivazione era dovuto per profili non considerati;

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015

Il Presidente

Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.

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