Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25712 del 24/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25712 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Nuzziello Raffaele, nato a Milano il 24.10.77
imputato art. 73 comma 5 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 22.9.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il gravame in discussione, il ricorrente invoca l’annullamento della decisione con la
quale la corte d’appello ha ribaditola condanna inflittagli per avere detenuto sostanza
stupefacente di tipo cocaina ritenuta destinata allo spaccio.
In particolare, egli si duole della motivazione addotta a sostegno di tale decisione
osservandosi che essa ha erroneamente valutato i dati fattuali vista la modestia del
quantitativo di droga repertato, la mancanza di prova della sua destinazione allo spaccio, e la
sottovalutazione della eventualità che egli fosse tossicomane. Inoltre, il ricorrente si duole
anche della eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile per più ragioni. La prima, alquanto evidente, che si tratta di
mera reiterazione delle argomentazioni svolte in secondo grado ed, al contempo, che le critiche
mosse alla motivazione della Corte sono del tutto generiche ed assertive.La manifesta illogicità
di una motivazione, infatti ( unico valido motivo per avallare il vizio denunciato ai sensi della lett. e) dell’art. 606) non si
sostanzia né nella mera non condivisione della decisione assunta né nella possibilità di una
lettura alternativa dei medesimi fatti.

Data Udienza: 24/04/2015

244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).

Anche le censure in punto di pena sono destinate alla preannunciata declaratoria posto
che esse sono contrastate di dato obiettivo, evidenziato dalla Corte, dell’assenza di «elementi
positivamente apprezzabili» sussistendo, per contro, plurimi precedenti anche specifici a
carico dell’imputato. Affermazioni, queste ultime, che non sono state seriamente smentite
neppure con il presente gravame che, sul punto si è limitato a generiche negative di validità
dell’assunto dei giudici e contestuale evidenziazione della – asserita – modestia del fatto
contestato (cosa che, deve qui dirsi, ha già trovato un riconoscimento nella riconduzione del fatto nell’alveo del
comma 5).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2015
Il Presidente

Il controllo di legittimità , infatti è diretto solo a verificare che la decisione dei giudici di
merito sia stata argomentata in modo non manifestamente illogico e sulla base di elementi
fattuali obiettivi ed esistenti in atti.
Orbene, nello specifico, ferma restando la obiettiva disponibilità della droga da parte
dell’imputato, va detto che la sua destinazione allo spaccio è stata argomentata in modo logico
quando si è ricordata la sua suddivisione in dosi, la compresenza di denaro e l’assenza di un
dimostrato stato di tossicodipendenza che -a I contrario – doveva essere escluso proprio grazie
alle parole dell’imputato che, in sede di applicazione della sorveglianza speciale, aveva
dichiarato di avere risolto i propri problemi di tossicodipendenza. E’ ben vero, osservano i
giudici che l’imputato ha obiettato che tale dichiarazione non impediva di ritenere il
sopraggiungere di una “ricaduta” ma anche tale eventualità è stata motivatamente esclusa
dalla Corte ripercorrendo in dettaglio le caratteristiche dei fatti (f. 2) e pervenendo, in tal modo
ad un convincimento su circostanze di fatto che è sostenuto da una motivazione scevra da vizi
e, come tale, non criticabile in questa sede di legittimità.
Del resto, a ben vedere, le odierne critiche cono, come detto, solo le medesime portate
all’attenzione della Corte territoriale sì che il ricorso può essere accusato di genericità anche
sotto il profilo dell’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA